Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
La seguente elegge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifiche e abrogazioni)
1. Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), come modificata dall’articolo 31, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Legge Finanziaria 2011), la parola “interprovinciale,” è soppressa.
2. L’articolo 10 bis della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), l’articolo 42, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) e l’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Legge Finanziaria 2011) sono abrogati.
ARTICOLO 2
(Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e di autorizzazione integrata ambientale prevista dall’articolo 213 del d.lgs. 152/2006, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Provincia competente.
2. I procedimenti di cui all’articolo 42, comma 11, della l.r. 16/2010 sono conclusi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 9 maggio 2011.