Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
La seguente legge regionale:
Capo I
Sponsorizzazioni
ARTICOLO 1
(Oggetto e definizioni)
1. Al fine di favorire lo svolgimento delle proprie iniziative culturali, promozionali e di comunicazione, gli organi competenti dell’Assemblea legislativa regionale possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per contratto di sponsorizzazione, il contratto mediante il quale l’Assemblea legislativa offre ad un soggetto pubblico o privato, detto sponsor, la possibilità di pubblicizzare il suo marchio o ragione sociale in un apposito spazio pubblicitario riservato, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro o da una fornitura di beni o servizi;
b) per sponsor, il soggetto pubblico o privato che stipula il contratto di sponsorizzazione;
c) per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto per la comunicazione delle informazioni messi a disposizione dall’Assemblea legislativa per la pubblicità dello sponsor.
ARTICOLO 2
(Deliberazione delle sponsorizzazioni)
1. Le iniziative per le quali ricercare sponsorizzazioni da attuare vengono individuate dall’Ufficio di Presidenza che può stabilire criteri e modalità per la loro realizzazione.
ARTICOLO 3
(Individuazione dello sponsor e casi di esclusione)
1. L’individuazione dello sponsor è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, economicità, previa pubblicazione di apposito avviso sui siti web dell’Assemblea, ferma restando la possibilità di forme di pubblicità più ampie.
2. L’avviso deve contenere gli elementi idonei a consentire la manifestazione di interesse da parte degli eventuali sponsor ed in particolare:
a) l’indicazione dell’oggetto della sponsorizzazione e gli obblighi dello sponsor;
b) la determinazione dello spazio pubblicitario offerto o l’impegno a concordare un piano di sviluppo comunicativo;
c) il corrispettivo della sponsorizzazione, posto a base di contratto;
d) la clausola di esclusiva.
3. Nella stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, a parità di condizioni complessivamente offerte, sono preferiti soggetti di diritto pubblico e società a prevalente partecipazione pubblica.
4. Le modalità di associazione del nome e del marchio dello sponsor devono presentare caratteri consoni alla natura istituzionale dell’ente.
5. Deve inoltre essere prevista la riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) possa configurarsi un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata o il messaggio pubblicitario costituisca pregiudizio o danno alla sua immagine ed alle sue iniziative;
b) lo sponsor abbia controversie giudiziali o stragiudiziali con la Regione.
6. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale o ideologica;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici o a sfondo sessuale.
ARTICOLO 4
(Proventi delle sponsorizzazioni)
1. I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione, fino all’approvazione della legge relativa all’autonomia contabile dell’Assemblea, sono introitati su apposito capitolo del bilancio della Regione e sono successivamente trasferiti al bilancio dell’Assemblea con le modalità previste dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione).
ARTICOLO 5
(Esecuzione di lavori, servizi eforniture da parte dello sponsor)
1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi come corrispettivo l’acquisizione o la realizzazione a cura e a spese dello sponsor di lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
ARTICOLO 6
(Divieto di spese per sponsorizzazioni)
1. E’ fatto divieto all’amministrazione regionale di effettuare spese per sponsorizzazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.
Capo II
Patrocini e compartecipazioni regionali ad eventi organizzati da terzi
ARTICOLO 7
(Patrocini e compartecipazioni)
1. L’Assemblea legislativa concorre alla promozione delle iniziative più qualificanti nei diversi settori di competenza della Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e della cultura del territorio regionale, anche attraverso la concessione da parte dell’Ufficio di Presidenza di patrocini gratuiti, di servizi e, in limitata misura, di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati .
2. L’Ufficio di Presidenza definisce con apposita deliberazione le modalità per la richiesta ed i criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni economiche di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 9 maggio 2011.