Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato,
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La presente legge detta disposizioni per l’ottimizzazione dell’attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli enti del servizio sanitario regionale e in particolare per:
a) la riduzione dei componenti dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), in attuazione in particolare di quanto disposto dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) la razionalizzazione delle spese relative alle attività di formazione organizzate dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
c) l’espletamento delle attività necessarie alla programmazione di interventi strategici e dei compiti relativi all’attività statistica della Regione.
ARTICOLO 2
(Collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Il collegio sindacale dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è composto da:
a) un membro designato dall’Assemblea legislativa regionale, con funzioni di presidente;
b) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria di cui all’articolo 20 della l.r. 13/2003;
c) un membro designato dallo Stato.
2. Il collegio sindacale dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I-G.M.Lancisi-G.Salesi” è composto da:
a) un membro designato dall’Assemblea legislativa regionale, con funzioni di presidente;
b) un membro designato dall’Università Politecnica delle Marche;
c) un membro designato dallo Stato.
3. Il collegio sindacale dell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche nord” è composto da:
a) un membro designato dall’Assemblea legislativa regionale, con funzioni di presidente;
b) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria di cui all’articolo 20 della l.r. 13/2003;
c) un membro designato dallo Stato.
4. Il collegio sindacale dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) è composto da tre membri, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona), come modificato dall’articolo 5 della presente legge.
ARTICOLO 3
(Razionalizzazione delle spese per la formazione)
1. Al fine di assicurare un adeguato utilizzo delle risorse e di razionalizzare le spese relative alla formazione, la Giunta regionale definisce le indennità e i rimborsi spettanti per l’espletamento delle attività di docenza e di tutoraggio presso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.
2. Lo svolgimento da parte di dipendenti regionali delle attività di docenza o di tutoraggio organizzate dalla Scuola dà diritto, purché effettuato al di fuori del normale orario di lavoro, alla corresponsione di un’indennità non superiore al 75 per cento di quella prevista per i docenti o i tutor esterni.
ARTICOLO 4
(Attività di programmazione)
1. Per le esigenze connesse alla programmazione, la Giunta regionale può:
a) costituire un comitato tecnico-scientifico, composto da non più di cinque esperti di particolare qualificazione estranei all’amministrazione regionale, nominati ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 20/2001;
b) concludere accordi con le Università per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. I provvedimenti di incarico adottati ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la corresponsione di gettoni di presenza onnicomprensivi, il cui ammontare annuo non può superare i 10.000,00 euro per ogni componente.
3. Nel caso di interventi strategici per la Regione, la Giunta regionale può affidare altresì, mediante selezione pubblica, un incarico di natura occasionale o coordinata e continuativa a docenti universitari dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza, nominati ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 20/2001.
ARTICOLO 5
(Modifica alla l.r. 21/2006)
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Il collegio sindacale dura in carica quanto il consiglio di cui all’articolo 4 ed è composto da:
a) un membro designato dal Consiglio regionale, con funzioni di presidente;
b) un membro designato dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria di cui all’articolo 20 della l.r. 13/2003;
c) un membro designato dallo Stato.”.
ARTICOLO 6
(Modifiche alla l.r. 13/2003)
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:
“3. Il Collegio sindacale svolge le funzioni di cui all’articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992.”.
2. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 sono aggiunte in fine le parole: “e dalla normativa regionale vigente”.
3. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 è soppresso.
4. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 13/2003 è abrogato.
ARTICOLO 7
(Modifiche alla l.r. 20/2000)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2010”.
2. Il comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 20/2000, è sostituito dal seguente:
“8. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, i soggetti provvisoriamente autorizzati possono proseguire l’attività. Alle strutture pubbliche non si applica, in caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento, quanto previsto dall’articolo 7. Le suddette variazioni sono comunicate entro sessanta giorni alla Regione e al Comune.”.
ARTICOLO 8
(Modifiche alla l.r. 6/1999)
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 6 (Norme sull’attività statistica nella Regione Marche), è sostituito dal seguente: “2. Fanno parte del comitato di cui al comma 1:
a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico o suo delegato;
b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di informatica o suo delegato;
c) un rappresentante designato dall’ISTAT;
d) tre esperti scelti tra docenti universitari in materie statistiche, economiche, sociali e demografiche.”.
2. Il comma 8 dell’articolo 5 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente: “8. Alle indennità e ai rimborsi spese degli esperti di cui alla lettera d) del comma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa).”.
3. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente: “1. Il programma statistico regionale individua la programmazione dell’attività statistica di interesse regionale e dei soggetti aderenti al SISTAR.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 6/1999 sono soppresse le parole: “, viene aggiornato annualmente”.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 6/1999 è inserito il seguente:
“3 bis. Il programma statistico regionale è attuato con deliberazione annuale
della Giunta regionale, che contiene le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche da effettuare in ciascun anno di riferimento del programma in corso anche utilizzando i rilevatori statistici iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, lettera o).”.
6. L’articolo 7 della l.r. 6/1999 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Sistema informativo statistico)
1. Le funzioni di ufficio statistica della Regione previste dall’articolo 6 del d.lgs. 322/1989 sono esercitate unicamente dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico, che svolge, con autonomia tecnica, i seguenti compiti:
a) promuovere e realizzare la rilevazione, l’elaborazione, l’archiviazione e la diffusione dei dati statistici secondo le esigenze proprie dell’amministrazione regionale nell’ambito del programma statistico nazionale e regionale;
b) coordinare e integrare, al fine di assicurare l’unicità di indirizzo tecnico metodologico in materia, l’attività statistica delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale, compresi gli osservatori regionali e le agenzie ed enti dipendenti;
c) promuovere iniziative e realizzare una base dati informativa statistica regionale attraverso specifiche indagini e tramite l’accesso a tutte le fonti di dati in possesso dell’amministrazione regionale;
d) predisporre la nomenclatura per la classificazione, gli standard informativi di elaborazione e diffusione e le metodologie statistiche di base, d’intesa con l’ISTAT;
e) attuare e gestire l’interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici della Regione con il Sistema statistico nazionale (SISTAN), secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (CICIS);
f) predisporre il programma statistico triennale e la deliberazione attuativa annuale di cui all’articolo 6;
g) gestire nell’ambito del bilancio regionale le assegnazioni finanziarie effettuate dallo Stato, dall’ISTAT e da organismi pubblici e privati inerenti le rilevazioni, elaborazioni, studi progettuali e ricerche in materia statistica;
h) coordinare, sotto il profilo della metodologia statistica, i processi di rilevazione ed elaborazione dei dati effettuati dagli organi del SISTAR, assicurandone l’integrazione con le rilevazioni statistiche di competenza della Regione e promuovendo, in collaborazione con le strutture organizzative competenti in materia di informatica, ampia accessibilità ai dati stessi;
i) fornire al sistema statistico nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale (PSN) relativi all’amministrazione regionale, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
l) collaborare con le altre amministrazioni del SISTAN per l’attuazione delle rilevazioni previste dal PSN;
m) accertare le violazioni, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste nel programma statistico nazionale e nel programma statistico regionale;
n) inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell’ISTAT e al Presidente della Giunta regionale un rapporto annuale sull’attività statistica svolta;
o) formare, gestire e aggiornare l’elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;
p) predisporre, d’intesa con le strutture competenti del SISTAN e in collaborazione anche con la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2001, percorsi formativi atti a sviluppare capacità umane e professionali adeguate e omogenee negli operatori statistici e i referenti di settore, sia della Regione che degli altri organismi appartenenti al SISTAR, e nei rilevatori iscritti nell’elenco regionale degli intervistatori-rilevatori;
q) validare le informazioni statistiche ai sensi dell’articolo 10 della presente legge.”.
7. I riferimenti al servizio sistema informativo statistico di cui alla legge regionale 26 aprile 1990, n. 30 (Organizzazione amministrativa della Regione), abrogata dalla l.r. 20/2001, contenuti nelle disposizioni della l.r. 6/1999 non espressamente modificate dalla presente legge si intendono fatti alla struttura organizzativa regionale competente in materia di sistema informativo statistico ai sensi della l.r. 20/2001 suddetta.
ARTICOLO 9
(Modifica alla l.r. 16/2010)
1. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), le parole: ”al 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle parole: “fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque non oltre il 30 giugno 2011”.
ARTICOLO 10
(Modifica alla l.r. 22/2010)
1. L’articolo 4 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttività, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione) è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Strutture assembleari)
1. Il sistema di valutazione dei dirigenti e del personale dell’Assemblea legislativa è approvato dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Direttore generale e s’ispira ai principi e alle disposizioni previste nei titoli II e III del d.lgs. 150/2009, tenendo altresì conto dell’autonomia dell’organo legislativo e della peculiarietà delle funzioni proprie delle strutture assembleari di supporto alle funzioni normative, programmatorie, d’indirizzo e controllo dell’organo stesso.
2. Ai fini dell’elaborazione del sistema di valutazione di cui al comma 1 e delle valutazioni indicate nell’articolo 13 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), l’Ufficio di Presidenza può avvalersi del Comitato previsto dal medesimo articolo. Per le medesime finalità può avvalersi del Comitato previsto dall’articolo 3, comma 2, della presente legge.
3. Nell’ambito dell’Assemblea legislativa:
a) il Programma annuale triennale di cui all’articolo 14 della l.r. 14/2003 e il piano dettagliato degli obiettivi, adottato annualmente dal Direttore Generale previo parere dell’Ufficio di Presidenza, rappresentano il Piano della performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 150/2009;
b) la relazione sui risultati conseguiti nell’anno precedente, presentata dal Direttore generale all’Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta il documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 150/2009.
4. Il Programma annuale e triennale e la relazione sui risultati conseguiti del Direttore generale sono rispettivamente allegati al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo dell’Assemblea e come tali sottoposti al preventivo esame, oltreché dell’Ufficio di Presidenza, rispettivamente della Conferenza dei presidenti dei gruppi e dei Revisori del conto di cui agli articoli 22 e 12 del Regolamento interno dell’Assemblea.”.
ARTICOLO 11
(Norme transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi interessati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le designazioni effettuate non in contrasto con le disposizioni medesime.
2. Fino alla nomina dei nuovi collegi sindacali restano in carica quelli operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 24 maggio 2011.