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Legge Regionale Marche 9 maggio 2019, n. 10
Cimiteri per animali d'affezione
 
(B.U. 16 maggio 2019, n. 39)

Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Destinatari)
Art. 3 (Autorizzazione, localizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione)
Art. 4 (Inumazione delle spoglie di animali)
Art. 5 (Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)
Art. 6 (Regolamento di attuazione)
Art. 7 (Sanzioni amministrative)
Art. 8 (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 9 (Abrogazioni)
Art. 10 (Invarianza finanziaria)


Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge detta i criteri e disciplina le moda lità per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente.

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essi destinate sono quelli d'affezione mantenuti per compagnia senza fini produttivi o alimentari.
2. La sepoltura nelle aree di cui al comma 1 è possibile a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.

Art. 3
(Autorizzazione, localizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione del Comune competente per territorio, rilasciata previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM.
2. I Comuni, singoli o associati, individuano l'area per la realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1, la quale deve essere delimitata da apposita recinzione, al di fuori dei centri abitati. Il regolamento previsto all'articolo 6 definisce, in particolare, i requisiti tecnici ed urbanistici, nonché le modalità operative e procedurali.
3. I Comuni, singoli o associati, possono autorizzare, nell'ambito dell'area di cui al comma 2, la realizzazione di impianti per la cremazione di spoglie di animali indicati al comma 1 dell'articolo 2, secondo le indicazioni del regolamento previsto all'articolo 6.
4. I cimiteri di cui al comma 1 possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici e privati.

Art. 4
(Inumazione delle spoglie di animali)

1. Le spoglie di animali indicati al comma 1 dell'articolo 2 possono essere inumate nelle aree cimiteriali previste al comma 2 dell'articolo 3.
2. Le spoglie di cui al comma 1 vanno inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie, con la possibilità di posa a terra di una targa che non riporti riferimenti a simboli o contenuti religiosi.
3. Le spoglie di animali di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere inumate anche in siti diversi dalle aree cimiteriali previste al comma 1, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.

Art. 5
(Gestione dei cimiteri per animali d'affezione)

1. I soggetti pubblici e privati che gestiscono i cimiteri per animali d'affezione possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo esclusivamente gratuito e volontario, di personale messo a disposizione dalle organizzazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali.

Art. 6
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale definisce con regolamento, previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità attuative di questa legge. Il regolamento definisce, in particolare, le modalità tecniche ed operative per la tenuta del registro delle sepolture e le modalità di trasporto delle spoglie di animali di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 7
(Sanzioni amministrative)

1. Fatta salva, in particolare, la disciplina delle sanzioni in materia di igiene e sanità pubblica, polizia veterinaria, urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro e ambiente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 a chi gestisce i cimiteri di animali d'affezione senza l'autorizzazione prevista al comma 1 dell'articolo 3;
b) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 a chi non provvede alla tenuta del registro delle sepolture di cui al comma 1 dell'articolo 6;
c) da euro 100,00 a euro 600,00 a chi non è in possesso del certificato veterinario di cui al comma 3 dell'articolo 4.
2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da questa legge è di competenza del Comune nel quale è stata accertata la violazione.

Art. 8
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali).
2. Il regolamento di cui all'articolo 6 è approvato, previo parere della Commissione assembleare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 9
(Abrogazioni)

1. .................................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 abroga l'art. 10 e la lettera e) del comma 1 dell'art. 11, l.r. 1 febbraio 2005, n. 3, e l'art. 13, r.r. 9 febbraio 2009, n. 3.

Art. 10
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


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