Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato,
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l’attività di tintolavanderia, così come definita dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia).
ARTICOLO 2
(Competenze della Regione)
1. Compete, in particolare, alla Regione:
a) identificare i diplomi inerenti l’attività di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 84/2006;
b) definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, della legge 84/2006, nonché le modalità di svolgimento degli esami;
c) approvare le modalità per lo sviluppo del settore, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 84/2006, al fine di migliorare la qualità dei servizi per il consumatore e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi.
2. La Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 1 e approva i modelli per le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) previste dalla legge.
3. La Giunta regionale promuove la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 84/2006.
4. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), della legge 84/2006, la Giunta regionale si avvale del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione). Il Comitato medesimo esprime parere sull’atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.
ARTICOLO 3
(Competenze delle Province e dei Comuni)
1. Compete, in particolare, alle Province:
a) autorizzare le iniziative di formazione professionale predisposte sulla base dei programmi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
b) rilasciare l’abilitazione professionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 84/2006.
2. Compete, in particolare, ai Comuni:
a) accertare il conseguimento del periodo di inserimento lavorativo di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e d), della legge 84/2006;
b) accertare il possesso del diploma di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006;
c) approvare il regolamento di cui all’articolo 6;
d) esercitare la vigilanza e il controllo di cui all’articolo 7;
e) applicare le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8.
ARTICOLO 4
(Esercizio dell’attività)
1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è subordinato alla presentazione della SCIA al Comune nel cui territorio opera l’esercizio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.
2. Nella SCIA deve essere indicato il responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, che svolge l’attività prevalentemente e professionalmente nella sede dell’impresa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della medesima legge.
3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
4. Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all’esercizio dell’attività.
5. L’ampliamento dei locali, il trasferimento in altra sede o la designazione di un nuovo responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.
ARTICOLO 5
(Trasferimento, sospensione e cessazione dell’attività)
1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), entro trenta giorni dalla data di trasferimento, fatto salva la necessità di presentare una nuova SCIA ai sensi dell’articolo 4, comma 5.
2. Il Comune, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni della legge 84/2006, della presente legge o del regolamento comunale di cui all’articolo 6, può sospendere l’attività, previa diffida all’interessato ad adeguarsi, secondo le procedure e i termini stabiliti nel regolamento comunale medesimo. Se al termine del periodo di sospensione l’interessato non ha provveduto a ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la cessazione dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.
3. La cessazione dell’attività da parte del titolare è comunicata al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), entro trenta giorni.
4. Il titolare dell’attività comunica al Comune la sospensione dell’attività, indicandone la data di ripresa. Al termine del periodo di sospensione l’attività si intende riavviata, salvo diversa comunicazione.
ARTICOLO 6
(Regolamento comunale)
1. Il Comune, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, regolamenta i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c).
ARTICOLO 7
(Vigilanza e controlli)
1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività di cui alla presente legge, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari e ambientali.
2. Il Comune accerta in particolare il possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 4, comma 2, da parte del soggetto indicato come responsabile tecnico.
ARTICOLO 8
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni di seguito riportate si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste nei limiti minimi e massimi indicati:
a)per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
b)per lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio: da euro 500,00 a euro 1.000,00;
c)per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
d)per l’esercizio dell’attività in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
e)per la mancata presentazione della SCIA in caso di ampliamento dei locali: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
f)per la mancata presentazione della SCIA in caso di trasferimento in altra sede: da euro 1.000,00 a euro 4.000,00;
g)per la mancata esposizione di copia della SCIA nei locali destinati all’attività: da euro 250,00 a euro 500,00;
h)per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività, nonché di trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
i)per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 1.000,00;
l)per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 250,00 a euro 800,00;
m)per la mancata comunicazione prevista dall’articolo 9, comma 1: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
2. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
ARTICOLO 9
(Norme transitorie e finali)
1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge segnalano entro i due anni successivi al Comune, mediante presentazione di apposita SCIA, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 84/2006.
Decorso inutilmente il termine suddetto, il Comune, previa diffida, sospende l’attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale il Comune dispone la cessazione dell’attività dandone comunicazione agli organismi competenti.
2. La Giunta regionale adotta gli atti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I Comuni adottano o adeguano il regolamento di cui all’articolo 6 entro sei mesi dalla data della deliberazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 84/2006.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 05/12/2011.