(B.U. 14 luglio 2022, n. 59)
Art. 1
(Proroga di termini)
1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), già prorogato al 30 giugno 2022 dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 12 (Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi), è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023.
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.