Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale :
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2011
ARTICOLO 1
Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2010)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2010, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 per l’importo presunto di euro 2.748.745.629,50, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.380.119.546,99.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2010, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2011 per l’importo presunto di euro 1.851.946.070,85, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.609.728.410,11.
ARTICOLO 2
(Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2010)
1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2010, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 per l’importo presunto di euro 40.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2010, nell’importo di euro 136.079.663,57 presso il Tesoriere della Regione.
ARTICOLO 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2010)
1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2010, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 per l’importo presunto di euro 936.799.558,65, è rideterminato in euro 906.470.800,45 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2010.
ARTICOLO 4
(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2010)
1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della l.r. 21/2010 per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 46.314.924,03 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera k), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.359.500,63;
b) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.117.493,63 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera j), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.494.986,55;
c) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 63.288.983,85 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera i), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 63.277.103,85;
d) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 52.656.038,81 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera h), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 52.609.920,61;
e) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.520.491,55 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 55.031.099,87;
f) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.072.576,08 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.998.279,01;
g) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 73.929.492,29 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.722.355,91;
h) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.404.107,68 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.401.041,43;
i) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 27.202.697,52 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.202.330,52;
j) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.728.708,04 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2010, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.727.219,47;
k) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 24.681.467,83 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2010, risulta riconfermato nell’importo di euro 24.681.467,83;
l) relativamente all’anno 2002, per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie e locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002 n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002) l’importo di euro 25.000.000,00 risulta riconfermato
CAPO II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
ARTICOLO 5
(Alienazione di immobili regionali)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all’allegato A secondo le procedure previste dalla normativa statale. La cessione è effettuata, con priorità per gli enti territoriali e per gli affittuari o concessionari, al prezzo di mercato desunto da perizia tecnico-economica redatta dalla competente struttura della Regione o dall’Agenzia del Territorio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante trattativa privata, I’immobile denominato “Cantina sperimentale” ubicato nel Comune di Camerano (AN), a un prezzo inferiore fino al 10 per cento di quello a base della gara del 15 aprile 2011.
ARTICOLO 6
(Contributi alle imprese per l’adeguamento del parco veicoli)
1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), per l’adeguamento del parco veicoli ai fini della riduzione dell’inquinamento atmosferico è autorizzata la concessione di contributi una tantum in conto capitale di importo complessivo pari a euro 470.000,00 alle imprese residenti nella zona A individuata ai sensi della deliberazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale 8 maggio 2007, n. 52 (Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente.
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351: ‘Zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente’).
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, previo parere della Commissione assembleare competente.
3. Alla spesa derivante dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse a carico della UPB 42304.
ARTICOLO 7
(Contributo straordinario all’ERAP di Ascoli Piceno per la messa in sicurezza degli edifici di ERP)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a euro 300.000,00 all’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) della Provincia di Ascoli Piceno, da utilizzare per la messa in sicurezza degli edifici di edilizia residenziale pubblica che presentano gravi carenze strutturali, ulteriormente accresciute dagli eventi sismici dell’anno 2009 con epicentro nella Regione Abruzzo. Il contributo non può superare il 70 per cento della spesa necessaria.
2. Le somme occorrenti all’attuazione di quanto previsto al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2011, a valere sui fondi stanziati nel capitolo 42604215.
ARTICOLO 8
(Modifiche alla l.r. 20/2010 )
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione . Legge Finanziaria 2011) è sostituito dal seguente:
“2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni (articolo 28, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
b) l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione delle legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione);
d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2010;
e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale.”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 2 della l.r. 20/2010 sono abrogati.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 20/2010 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo anticrisi per l’anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui al comma 1.”.
4. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 20/2010 la parola: “BEI” è soppressa.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 20/2010 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi prioritari per l’anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3.”.
6. Alla rubrica dell’articolo 9 della l.r. 20/2010 sono aggiunte in fine le parole: “e degli altri tributi regionali”.
7. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 20/2010 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni relative all’espletamento delle procedure per l’esternalizzazione in tutto o in parte delle attività concernenti il controllo e la riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali.”.
8. All’alinea del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 20/2010 le parole: “euro 6.300.000,00” sono sostituite dalle parole: “euro 8.510.000,00”.
9. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 20/2010 le parole: “euro 2.100.000,00” sono sostituite dalle parole: “euro 2.950.000,00”.
10. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 20/2010 le parole: “euro 2.100.000,00” sono sostituite dalle parole: “euro 2.780.000,00”.
11. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 20/2010 le parole: “euro 2.100.000,00” sono sostituite dalle parole: "euro 2.780.000,00”.
ARTICOLO 9
(Modifica alla l.r. 37/2008)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:
“3 bis. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), la gestione dell’IRAP, nonché dell’addizionale regionale all’IRPEF è svolta dall’Agenzia delle Entrate. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l’Agenzia delle Entrate per disciplinare le modalità di gestione delle imposte di cui al primo periodo nonché il relativo rimborso spese. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, quantificati in euro 1.200.000,00, si farà fronte con le risorse iscritte all’UPB 20806 del bilancio pluriennale 2012/ 2014.”.
ARTICOLO 10
(Modifica alla l.r. 19/2007)
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) le parole: “in euro 0,0200” sono sostituite dalle seguenti: “in euro 0,0758”.
2. Il gettito derivante dalla variazione in aumento ai sensi del comma 1 della misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, rispetto alla misura vigente fino al 31 dicembre 2011, è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al d.p.c.m. 10 marzo 2011 (Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6° marzo 2011).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
ARTICOLO 11
(Disposizioni in materia di Irap)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 6 luglio 2011, l’aliquota IRAP di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), come riparametrata dall’articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si intende rideterminata in modo tale da mantenere inalterata la variazione dell’aliquota vigente nella Regione, secondo le seguenti misure:
a) aliquota del 5,03 per cento (4,20+0,83 punti percentuali) per i soggetti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
b) aliquota del 5,48 per cento (4,65+0,83 punti percentuali) per i soggetti di cui all’articolo 6 del d.lgs. 446/1997;
c) aliquota del 6,73% (5,90+0,83 punti percentuali) per i soggetti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 446/1997.
ARTICOLO 12
(Reimpiego delle economie ex l.r. 40/1992)
1. Le somme iscritte a carico dell’UPB 31402, pari a complessivi euro 439.388,61, restituite alla Regione per economie e revoche derivanti dalle operazioni di agevolazione alle imprese artigiane di cui alle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’ incremento dell’occupazione), e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), effettuate in applicazione della legge regionale 3 settembre 1992, n. 40 (Attuazione del Programma Operativo Plurifondo per lo sviluppo delle zone rurali della Regione Marche. Regolamento CEE 2052 del 1988 - obiettivo 5b), sono destinate a copertura delle operazioni di agevolazione alle imprese artigiane di cui alle leggi 949/1952 e 240/1981.
ARTICOLO 13
(Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
1. La somma di 650.000,00 euro, già destinata, con deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2010, n. 363, alla concessione di contributi in conto interessi per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili), è rimodulata nel modo seguente:
a) quanto a 350.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
b) quanto a 300.000,00 euro, per le spese derivanti dall’affidamento di compiti istruttori e di certificazione ai Centri regionali di assistenza alle imprese, ai sensi dell’articolo 7 bis della l.r. 20/2003.
ARTICOLO 14
(Fondo di garanzia dei confidi nel settore agricolo)
1. Per l’anno 2011 è eliminato ogni vincolo di destinazione dei fondi di garanzia, costituti da almeno 10 anni, attivati a valere sulla Misura V-Ingegneria finanziaria del Piano di sviluppo rurale 2000/2006 della Regione redatto ai sensi del reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), allo scopo di consentire ai confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), l’attribuzione delle relative risorse al patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).
ARTICOLO 15
(Modifiche alla l.r. 36/2005 )
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 20 septiesdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), sono inseriti i seguenti:
“10 bis. In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte degli assegnatari, gli alloggi di proprietà dell’ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino ubicati nei Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna a seguito della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione), possono essere ceduti all’Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini alle condizioni di prezzo stabilite al comma 6.
10 ter. L’ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino può altresì cedere all’Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini gli alloggi di nuova costruzione e non ancora assegnati, ubicati nei Comuni di cui al comma 10 bis, al prezzo di alienazione pari al costo di nuova costruzione degli alloggi calcolato ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.”.
ARTICOLO 16
(Modifiche alla l.r. 11/2004)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il piano conserva validità fino all’approvazione del successivo.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 11/ 2004 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il programma conserva validità fino all’adozione del successivo.”.
ARTICOLO 17
(Modifiche alla l.r. 20/2003)
1. L’articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - (Interventi a favore dello sviluppo)
1. La Regione interviene a favore dello sviluppo dei settori produttivi sostenendo:
a) i programmi di investimento delle PMI;
b) le politiche di localizzazione delle imprese;
c) gli investimenti delle PMI per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) l’attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili;
e) la tutela e lo sviluppo delle produzioni artigianali artistiche, tradizionali e tipiche, anche attraverso iniziative legate alla valorizzazione del territorio e delle attività culturali nonché l’adozione di strumenti idonei al recupero dei mestieri d’arte che rischiano la scomparsa;
f) lo sviluppo delle forme associative e dei consorzi, con il concorso al finanziamento di progetti strutturalmente rilevanti;
g) l’attuazione di interventi per la creazione di imprese e di progetti volti a favorire il ricambio generazionale.
2. La Regione prevede la costituzione di un fondo per indennizzare le PMI artigiane di servizio dei danni subiti a causa dell’esecuzione di lavori pubblici.”.
2. Dopo l’articolo 8 della l.r. 20/2003 è inserito il seguente:
“Art. 8 bis - (Programmi integrati di settore e accordi per il recupero produttivo)
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei settori produttivi, la Regione adotta interventi volti a risolvere situazioni di crisi aziendale di area o di settore attraverso Programmi integrati di settore (PIS) e Accordi per il recupero produttivo (ARP) che prevedono l’integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e con gli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
2. L’ARP è sottoscritto tra Regione, enti locali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti volti a risolvere situazioni di crisi aziendale, di area o di settore di rilevante impatto sociale nell’ambito regionale.
3. L’ARP può essere attivato nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione totale di unità produttive e comporta la realizzazione di progetti di investimento che generino una o più iniziative imprenditoriali, al fine del reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse.”.
ARTICOLO 18
(Modifica di termini in materia di artigianato e industria)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), come modificato dall’articolo 49 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), le parole “anni 2004, 2005 e 2006 “sono sostituite dalle parole: “anni 2004, 2005, 2006 e 2007” e le parole “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2013”.
2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni nell’anno 2010 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato al 31 dicembre 2012.
3. I componenti della Commissione regionale per l’artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le relative funzioni fino al 30 novembre 2011.
ARTICOLO 19
(Modifica alla l.r. 71/1997)
1. Il comma 4 bis dell’articolo 18 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è abrogato.
ARTICOLO 20
(Riparto tra le Province di Ascoli Piceno e Fermo dei quantitativi di materiale di cava autorizzabili)
1. Fino alla revisione del Piano regionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio regionale 66/2002, i quantitativi di materiale autorizzabile assegnati dallo stesso Piano regionale alla Provincia di Ascoli Piceno, come ridefiniti dal relativo Programma provinciale, sono ripartiti come segue:
a) per sabbia, ghiaia e conglomerati, trentacinque per cento alla Provincia di Ascoli Piceno e sessantacinque per cento alla Provincia di Fermo;
b) per l’arenaria, cento per cento alla Provincia di Ascoli Piceno.
ARTICOLO 21
(Modifica alla l.r. 6/2005)
1. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:
“5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato alla realizzazione di rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico forestale nell’ambito dei bacini montani, pedemontani e degli alvei torrentizi inattivi, nonché alla realizzazione di opere di prevenzione agli incendi boschivi all’interno dei boschi come definiti dall’articolo 2 della presente legge.”.
ARTICOLO 22
(Modifiche alla l.r. 4/2011)
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale), è sostituito dal seguente:
“4. Negli atti posti a base delle procedure di aggiudicazione le stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilità di prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all’elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 4/2011 è abrogato.
ARTICOLO 23
(Differimento del termine di cui all’articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 6/2009)
1. Il termine del 30 giugno 2011 di cui all’alinea del comma 3 dell’articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), è differito al 31 gennaio 2012.
ARTICOLO 24
(Modifica alla l.r. 7/2004 e alla l.r. 31/2009)
1. La lettera n terdecies) del punto 6) dell’allegato B2 alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), è sostituita dalla seguente:
“n terdecies) Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, a eccezione di quelli:
1) alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
2) alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
3) alimentati a biogas da biomasse (fermentazione anaerobica metanogenica), di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW.”.
2. L’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), è abrogato.
ARTICOLO 25
(Modifica alla l.r. 16/2010)
1. Al comma 8 dell’articolo 33 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per il finanziamento degli interventi la Comunità montana del Catria e del Nerone di Cagli subentra nel contratto di mutuo stipulato dalla Comunità montana del Metauro con la Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.).”
ARTICOLO 26
(Riorganizzazione amministrativa)
1. Ai fini di cui al comma 2, in vigenza delle limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per il quadriennio 2011/2014 sono prorogati al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie, efficaci alla data del 1° gennaio 2011, dei concorsi pubblici indetti rispettivamente dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 continuano a essere utilizzate, nell’arco temporale di validità e secondo l’ordine di merito, per le assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante rinnovo dei contratti di lavoro, nei limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per lo stesso periodo di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010). Per il medesimo periodo sono prorogate le graduatorie delle selezioni indette dall’Assemblea legislativa anteriormente al 31 dicembre 2009, in conformità a quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs 150/09. Le assunzioni del relativo personale sono effettuate nell’ambito della programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale e nel limite del 50 per cento dei posti complessivi, a prescindere dalla categoria.
4. In relazione agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale ed al fine di assicurare la continuità dei servizi dell’Assemblea legislativa, il fondo di cui all’articolo 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 per il salario accessorio del personale del comparto è rideterminato in euro 1.095.543,65, al netto degli oneri riflessi. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Assemblea legislativa è rideterminato in euro 364.153,20, al netto degli oneri riflessi. Ai fondi così rideterminati si applicano le riduzioni di cui al comma 2 bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010.
ARTICOLO 27
(Modifica alla l.r. 32/2001)
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), è aggiunto il seguente:
“5 bis. Per garantire l’operatività continua della SOUP, del CAPI e del Centro funzionale multirischi, compreso lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo, il personale della struttura di cui all’articolo 9 della presente legge è tenuto a effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro previa intesa con le organizzazioni sindacali.”.
ARTICOLO 28
(Modifica alla l.r. 21/2010)
1. Al comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 21 (Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013), le parole: “dall’operazione di ristrutturazione del debito” sono sostituite dalle parole: “dalle operazioni riguardanti il debito” e le parole: “UPB 20806” sono sostituite dalle parole: “UPB 20808”.
ARTICOLO 29
(Modifiche alla l.r. 9/2006)
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è inserito il seguente:
“Art. 2 bis - (Piano regionale di promozione turistica)
1. Il piano regionale di promozione turistica definisce le linee strategiche della politica turistica regionale, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1.
2. Il piano contiene in particolare:
a) il quadro conoscitivo nonché l’analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità del turismo;
b) gli obiettivi e i risultati attesi in relazione alle strategie generali di intervento;
c) gli indirizzi per lo sviluppo di un’offerta turistica regionale competitiva e per la sua promozione in ambito nazionale ed internazionale;
d) gli indirizzi per il raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità del turismo regionale nell’ambito della green economy;
e) gli indirizzi per il sostegno all’attività di accoglienza;
f) le indicazioni per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore turistico;
g) le strategie per lo sviluppo dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.
3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento , delibera la proposta di piano e la trasmette all’Assemblea legislativa regionale per l’approvazione.
4. Il piano ha validità triennale e resta in vigore fino all’approvazione del nuovo.
5. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario in base alle esigenze del settore.”.
2. L’articolo 3 della l.r. 9/2006, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 - (Programma annuale di promozione turistica)
1. In attuazione del piano di cui all’articolo 2 bis, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello di riferimento, approva il programma annuale di promozione turistica, previo parere della competente Commissione assembleare.
2. Il programma indica in particolare:
a) l’analisi della domanda turistica nazionale e internazionale;
b) le azioni per lo sviluppo dell’offerta turistica regionale;
c) le proposte per la valorizzazione del turismo sostenibile e di qualità;
d) le aree geografiche e i mercati di riferimento;
e) le attività di comunicazione e di promozione;
f) gli strumenti informativi per il turista;
g) le misure per il sostegno alla commercializzazione;
h) gli strumenti per la valorizzazione e il sostegno delle attività del territorio;
i) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;
l) i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la qualificazione delle strutture ricettive;
m) le attività relative all’Osservatorio di cui all’articolo 4.
3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell’albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi.
4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera i). Una quota del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma associata e dai sistemi turistici locali.”.
ARTICOLO 30
(Modifiche alla l.r. 22/2001)
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), è inserito il seguente:
“3 bis - (Aree sciabili attrezzate)
1. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), viene effettuata dal Comune nel cui territorio insistono le aree stesse. Per le aree che insistono nel territorio di più Comuni, l’individuazione viene effettuata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Se le aree insistono nel territorio di più Province, l’individuazione viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati.
2. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate da parte degli enti di cui al comma 1 equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dall’ente preposto.”.
2. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, della l.r. 22/2001, dopo le parole: “sul cui territorio insistono” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli impianti realizzati dalla Regione o da un ente locale, o comunque di loro proprietà esclusiva, per i quali la concessione è rilasciata dall’ente proprietario, previo parere favorevole del Comune interessato.”.
ARTICOLO 31
(Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell’intermodalità)
1. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell’intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a:
a) ridurre la congestione e aumentare la sicurezza stradale nelle aree a maggior criticità;
b) migliorare la qualità dell’aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2;
c) favorire lo sviluppo dell’intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma, anche attraverso l’attività dell’Osservatorio sulla piattaforma logistica delle Marche;
d) favorire l’utilizzo dell’interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell’area portuale di Ancona.
2. La Giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le azioni da avviare e le modalità di attuazione, definendo il relativo quadro finanziario e le procedure per il monitoraggio delle risorse.
3. Per l’anno 2011, tra le azioni di cui al comma 1, rientrano in particolare il trasporto di quota parte delle barbabietole da zucchero prodotte nel territorio della Vallesina, allo zuccherificio di destinazione, mediante l’utilizzo del vettore ferroviario ed ulteriori attività per lo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata, per il biennio 2011/2012, la spesa fino a euro 320.000,00, così ripartita:
a) per l’anno 2011 euro 170.000,00 di cui euro 150.000,00, iscritti a carico dell’UPB 3.09.01 ed euro 20.000,00 iscritti a carico dell’UPB 4.27.01;
b) per l’anno 2012 euro 150.000,00 da iscrivere a carico dell’UPB 3.09.01.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie ai fini della gestione per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi da attuare e ai fini SIOPE.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati in conformità alla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.
ARTICOLO 32
(Modifiche alla l.r. 45/1998)
1. Il comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), è sostituito dal seguente:
“8. I bilanci annuali e pluriennali prevedono la copertura finanziaria per le obbligazioni derivanti dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dall’attribuzione di finanziamenti agli enti locali per la stipula dei contratti di servizio di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui la dotazione del fondo di cui al comma 2, lettera b), venga ridotta rispetto all’esercizio precedente, gli enti competenti sono tenuti a ridurre in corrispondenza gli impieghi di cui al comma 4. In caso di inerzia la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, anche nella gestione dei contratti, previa diffida e sentito il Consiglio delle Autonome locali.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 45/1998 è abrogato.
3. Il comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 45/1998 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, le Province, i Comuni e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un’unica attestazione, redatta sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale e contenente l’indicazione dell’ammontare delle spese sostenute con i fondi assegnati nell’esercizio finanziario precedente, della destinazione specifica delle predette spese e delle risultanze del monitoraggio della qualità erogata relativamente all’anno precedente. La mancata o incompleta presentazione di tale attestazione comporta la sospensione dell’erogazione da parte della Regione della quota a saldo dei fondi previsti per l’esercizio finanziario cui l’attestazione medesima fa riferimento.”.
ARTICOLO 33
(Modifiche alla l.r. 27/2009)
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), la parola: “dichiarazioni” è sostituita dalla parola: “segnalazioni”.
2. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 27/2009, l’ultimo periodo è soppresso.
3. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 27/2009 e il comma 10 dell’articolo 42 sono abrogati.
4. Alla rubrica dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 la
parola: “Autorizzazione” è sostituita dalla parola: “Somministrazione”.
5. Al comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 le parole: “In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande valide” sono sostituite dalle parole: “L’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA inviata al Comune, valida”.
6. Al comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 27/2009 le parole: “L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata” sono sostituite dalle parole: “L’attività di somministrazione di cui al comma 1 è svolta”.
7. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 74 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1.”.
8. Al comma 3 dell’articolo 76 della l.r. 27/2009 le parole: “di nuovi impianti e per trasferimenti” sono sostituite dalle parole: “di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti”.
ARTICOLO 34
(Modifica alla l.r. 7/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini di cui al comma 2 è istituito il Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, presieduto dall’Assessore competente in materia di artigianato e industria e composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nei procedimenti del SUAP.”.
ARTICOLO 35
(Investimenti nel settore sanitario)
1. Il residuo attivo del capitolo 30401041 è rideterminato in euro 92.174.148,61. Sono rideterminate le correlate disponibilità di spesa iscritte a carico delle UPB 52819 e 52820 dello stato di previsione della spesa.
2. Per il finanziamento del programma di investimenti nel settore sanitario è autorizzata la spesa di euro 9.101.527,50 iscritta a carico dell’UPB 52820 dello stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 36
(Modifica alla l.r. 13/2003)
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:
“7. Il compenso del Direttore generale dell’ASUR, dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e dei dirigenti sanitari apicali, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all’entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti fissati dalla normativa statale, previo parere della commissione assembleare competente.”.
ARTICOLO 37
(Disposizioni finanziarie conseguenti alla soppressione dell’ERF)
1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 sono iscritte a carico delle UPB 20301, 30102 e 40101, per complessivi euro 1.230.320,00 le risorse derivanti dalla soppressione dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF) ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 14 (Soppressione dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche - ERF).
Nello stato di previsione della spesa sono iscritte a carico dell’UPB 31609, per complessivi euro 2.137.330,30, le somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dalla soppressione medesima.
ARTICOLO 38
(Modifica alla l.r. 23/1995)
1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “La rinuncia deve essere comunicata dal Consigliere all’inizio di ogni legislatura, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa. In caso di rinuncia non si procede alla trattenuta di cui al comma 2 dell’articolo 3.”.
2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1, i Consiglieri regionali che intendano avvalersi della facoltà ivi prevista comunicano la rinuncia al vitalizio entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La rinuncia comporta la restituzione delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 23/1995, senza interessi né rivalutazione monetaria, a decorrere dal 1° gennaio 2012.
CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ARTICOLO 39
(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2011)
1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
a) tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2011”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2011 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
a) tabella 2 “Elenco delle variazioni degli stanziamenti di competenza per Funzioni Obiettivo”;
b) tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di Spesa del Bilancio 2011”.
ARTICOLO 40
(Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2011)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2011, già stabilita nell’importo di euro 50.977.151,21 per effetto dell’articolo 20 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 21 (Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013), si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.112.573,98.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della l.r. 21/2010.
ARTICOLO 41
(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 20/2010)
1. Gli allegati alla l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011) sono modificati come segue:
a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali di programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.
ARTICOLO 42
(Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 21/2010)
1. Gli allegati alla legge regionale 28 dicembre 2010, n. 21 “Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013" sono così modificati o sostituiti:
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2
allegato alla presente legge;
c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge.
ARTICOLO 43
(Riepiloghi generali riassuntivi)
1. E’ approvato il “Riepilogo generale per titoli” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle entrate del bilancio 2011 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.
2. E’ approvato il “Riepilogo generale per aree di intervento” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese del bilancio 2011 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 5.
ARTICOLO 44
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Allegati : omissis