Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
hanno approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
Art. 1 (Finalita')
Art. 2 (Contributi)
Art. 3 (Intese)
Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
Art. 5 (Disposizione transitoria)
Art. 1
(Finalita')
1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del territorio marchigiano attraversato dalla Linea Gotica, quale luogo della memoria storica nazionale ed europea.
2. La Regione, in particolare, favorisce la realizzazione di un sistema unitario e coordinato di salvaguardia del patrimonio di reperti, testimonianze, siti storici degli scontri armati combattuti sulla Linea Gotica nel 1944, delle violenze sulla popolazione e della lotta di liberazione dal nazifascismo.
Art. 2
(Contributi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene la raccolta e la conservazione di documenti, le rievocazioni storiche, la valorizzazione del patrimonio esistente e la salvaguardia dei luoghi della memoria. In particolare la Regione sostiene attraverso l'erogazione di contributi:
a) la raccolta, conservazione e valorizzazione di reperti, documentazione, testimonianze delle battaglie e degli eventi indicati all'articolo 1;
b) la realizzazione di itinerari escursionistici e didattici sui luoghi indicati all'articolo 1;
c) la realizzazione di visite guidate a sostegno sia della domanda di turismo culturale sia di approcci specialistici, accademici e scolastici;
d) la realizzazione di manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, rievocazioni, pubblicazioni, mostre fotografiche, volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli eventi storici indicati all'articolo 1.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati sulla base di un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, assicurando il coordinamento delle iniziative per le finalità indicate al comma 2 dell'articolo 1 e tenuto conto delle eventuali intese di cui all'articolo 3.
3. Il programma indicato al comma 2 determina in particolare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 1. Il programma è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria annuale.
4. La biblioteca dell'Assemblea legislativa è depositaria della documentazione acquisita.
Art. 3
(Intese)
1. La Regione promuove intese e accordi tra enti locali volti a realizzare un partenariato interregionale per la migliore valorizzazione dei territori attraversati dalla Linea Gotica anche al fine di favorire i flussi turistici e le ricadute occupazionali verso le zone coinvolte.
Art. 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2012 la spesa di euro 10.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede mediante impiego di quota parte della somma iscritta nell’UPB 20803 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie” del bilancio di previsione per l’anno 2012.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l’anno 2012, nella UPB 5.31.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma Operativo Annuale (POA).
4. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Art. 5
(Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione, il programma di cui al comma 2 dell’articolo 2 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.