Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale hanno approvato.
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2012
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2011)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2011)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2011)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2011)
CAPO II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 5 (Attribuzione alla Regione del gettito derivante dall’attività di recupero dell’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA)
Art. 6 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF)
Art. 7 (Interventi comunitari aggiuntivi)
Art. 8 (Modifiche della l.r. 21/2011)
Art. 9 (Modifiche della l.r. 28/2011)
Art. 10 (Disposizioni relative al patrimonio regionale)
Art. 11 (Modifica della l.r. 31/2001)
Art. 12 (Modifiche della l.r. 11/2010)
Art. 13 (Modifiche della l.r. 38/1996)
Art. 14 (Modifiche della l.r. 15/2005)
Art. 15 (Fondo per attività e beni culturali)
Art. 16 (Modifica della l.r. 4/2007)
Art. 17 (Modifiche della l.r. 20/2010)
Art. 18 (Modifiche della l.r. 25/2008 e finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza)
Art. 19 (Disposizioni in materia di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)
Art. 20 (Bonus per assunzione)
Art. 21 (Modifiche della l.r. 10/1997)
Art. 22 (Concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. Commissione esaminatrice)
Art. 23 (Modifiche della l.r. 5/2006 e relative disposizioni)
Art. 24 (Canoni utenze acqua pubblica)
Art. 25 (Utilizzo delle graduatorie concorsuali)
Art. 26 (Modifica della l.r. 26/2012)
Art. 27 (Razionalizzazione organizzativa)
Art. 28 (Modifiche della l.r. 20/2001)
Art. 29 (Modifiche della l.r. 2/2005)
Art. 30 (Modifica della l.r. 21/2006)
Art. 31 (Modifica della l.r. 13/2003)
Art. 32 (Modifica della l.r. 22/2012)
Art. 33 (Modifiche della l.r. 8/2001 e relative disposizioni)
Art. 34 (Programma degli interventi a favore degli emigrati)
Art. 35 (Modifiche della l.r. 18/2008 e relative disposizioni)
Art. 36 (Polo teatrale)
Art. 37 (Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 27/2011)
Art. 38 (Modifiche della l.r. 18/2009)
Art. 39 (Modifiche della l.r. 11/2003)
Art. 40 (Modifica della l.r. 44/1994)
Art. 41 (Convenzione con la Corte dei Conti per il rafforzamento del controllo sulla gestione finanziaria regionale)
Art. 42 (Norma transitoria)
CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 43 (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2012)
Art. 44 (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2012)
Art. 45 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 28/2011)
Art. 46 (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 29/2011)
Art. 47 (Dichiarazione d’urgenza)
CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2012
Art. 1
(Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2011)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2011, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione” nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2012 per l’importo presunto di euro 3.054.267.499,40, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.127.793.609,57.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2011, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2012 per l’importo presunto di euro 2.126.323.308,11, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.434.077.516,24.
Art. 2
(Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2011)
1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2011, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2012 per l’importo presunto di euro 50.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2011, nell’importo di euro 303.720.712,68 presso il Tesoriere della Regione.
Art. 3
(Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2011)
1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2011, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2012 per l’importo presunto di euro 977.944.191,29, è rideterminato in euro 997.436.806,01 per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2011.
Art. 4
(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2011)
1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 29 (Bilancio di previsione per l’anno 2012 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 34.047.795,15 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 40.292.521,75;
b) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.263.081,70 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.246.196,89;
c) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 53.434.336,40 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.420.656,40;
d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 63.277.103,85 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 62.655.965,76;
e) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 52.609.920,61 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera c), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.056.400,29;
f) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 55.031.099,87 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.204.957,87;
g) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 38.732.694,17 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2011, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.554.704,85;
h) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.653.942,31;
i) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.878.388,36;
j) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi si stabilisce nel nuovo importo di euro 2.610.529,07;
k) relativamente all’anno 2002, per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002) l’importo di euro 25.000.000,00 risulta riconfermato.
CAPO II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 5
(Attribuzione alla Regione del gettito derivante dall’attività di recupero dell’evasione in materia di compartecipazione regionale all’IVA)
1. A decorrere dal 2012, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale.
2. La Giunta regionale adotta gli atti necessari per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 6
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF)
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - legge finanziaria 2012) e all’articolo 6 del decreto legislativo 68/2011 è rideterminata, rispetto all’aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del d.lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000,00 euro, nessuna maggiorazione;
b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30 per cento;
c) oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro, maggiorazione del 0,47 per cento;
d) oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro, maggiorazione del 0,49 per cento;
e) oltre 75.000,00 euro, maggiorazione del 0,50 per cento.
Art. 7
(Interventi comunitari aggiuntivi)
1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie del POR FESR 2007/2013 è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 3.000.000,00.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 31402 dello stato di previsione della spesa e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 30301 dello stato di previsione dell’entrata, recuperate in relazione ai progetti non attivati, revocati o, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.
3. Ai fini della gestione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse, necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi, di cui al comma 1 e ai fini SIOPE.
4. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.
Art. 8
(Modifiche della l.r. 21/2011)
1. .....................................................................
Nota relativa all'articolo 8:
Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 5, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Art. 9
(Modifiche della l.r. 28/2011)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 9:
Il comma 1 abroga i commi 1 e 2 dell’art. 16, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 16, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.
Il comma 3 modifica i commi 5, 6 e 7 dell'art. 16, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.
Art. 10
(Disposizioni relative al patrimonio regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie alla realizzazione della sede della protezione civile regionale.
2. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere compiute anche attraverso una società a prevalente o totale capitale regionale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
3. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte a carico della UPB 10308 e della UPB 20803 per l’importo complessivo di euro 18.000.000,00, ripartito nel triennio 2012/2014 come segue:
a) anno 2012: euro 4.500.000,00;
b) anno 2013: euro 4.500.000,00;
c) anno 2014: euro 4.500.000,00;
d) anno 2015: euro 4.500.000,00.
Art. 11
(Modifica della l.r. 31/2001)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 11:
Il comma 1 modifica il comma 9 dell'art. 46, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Art. 12
(Modifiche della l.r. 11/2010)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 12:
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell’art. 2, l.r. 3 agosto 2010, n. 11.
Il comma 2 sostituisce i commi 4 e 5 dell’art. 2, l.r. 3 agosto 2010, n. 11.
Art. 13
(Modifiche della l.r. 38/1996)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 13:
Il comma 1 sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’art. 17, l.r. 2 settembre 1996, n. 38.
Il comma 2 sostituisce i comma 2 e 3 dell’art. 17, l.r. 2 settembre 1996, n. 38.
Art. 14
(Modifiche della l.r. 15/2005)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 14:
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all'art. 8, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.
Il comma 2 sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 12, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.
Il comma 3 aggiunge la lettera b bis) al comma 1 dell'art. 13, l.r. 23 febbraio 2005, n. 15.
Art. 15
(Fondo per attività e beni culturali)
1. A carico dell’UPB 53101 dello stato di previsione della spesa, è istituito il capitolo “Fondo per attività e beni culturali finanziati tramite la carta di credito cultura”, destinato al sostegno di iniziative culturali.
2. Le risorse per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 derivano dalle entrate, iscritte a carico dell’UPB 30401 dello stato di previsione dell’entrata, conseguenti l’attivazione del servizio gestito dall’operatore economico individuato mediante procedura di evidenza pubblica.
Art. 16
(Modifica della l.r. 4/2007)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 16:
Il comma 1 sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 15, l.r. 10 aprile 2007, n. 4.
Art. 17
(Modifiche della l.r. 20/2010)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 17:
Il comma 1 sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 6, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 2 sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 6, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Art. 18
(Modifiche della l.r. 25/2008 e finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. Per l’attuazione degli interventi territoriali, di cui all’articolo 37 della l.r. 25/2008, da effettuarsi nel 2013, è autorizzata la spesa di euro 9.200.000,00.
5. La copertura degli oneri di cui al comma 4, per l’annualità 2013, è garantita, per euro 3.296.508,39 da risorse regionali, per euro 4.033.227,03 da fondi statali già iscritti a carico dell’UPB 53007 e per euro 1.870.264,58 dai fondi statali iscritti nell’UPB 53001.
Nota relativa all'articolo 18:
Il comma 1 sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'art. 37, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.
Il comma 2 modifica il comma 5 dell'art. 37, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.
Il comma 3 sostituisce il comma 6 dell'art. 37, l.r. 29 luglio 2008, n. 25.
Art. 19
(Disposizioni in materia di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)
1. Il termine per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui all’allegato A al r.r. 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), come modificato dal r.r. 24 ottobre 2006, n. 3 e dal r.r. 27 dicembre 2006, n. 4, in scadenza al 31 dicembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014.
Art. 20
(Bonus per assunzione)
1. Per l’anno 2012, in attuazione dell’accordo di programma 19 marzo 2010 per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni S.p.A., al fine dell’erogazione di un bonus pari a 5.000 euro pro-capite per favorire l’assunzione dei lavoratori della Antonio Merloni S.p.A, è autorizzata una spesa complessiva di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 31401, di cui euro 325.000,00 a titolo di anticipazione delle risorse del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) ed euro 175.000,00 a titolo di cofinanziamento regionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) per l’importo di euro 325.000,00 con i fondi iscritti nell’UPB 30301 dello stato di previsione dell’entrata derivanti dal recupero dell’anticipazione delle risorse relative ai fondi FEG;
b) per l’importo di euro 175.000,00 mediante impiego di quota parte delle risorse iscritte nell’UPB 31401 dello stato di previsione della spesa.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione del bonus di cui al comma 1 in armonia con il regolamento del fondo.
Art. 21
(Modifiche della l.r. 10/1997)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 21:
Il comma 1 sostituisce il comma 4 bis dell'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
Il comma 2 aggiunge il comma 4 ter all'art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 16, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
Art. 22
(Concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. Commissione esaminatrice)
1. Il concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, è indetto dall’Agenzia regionale sanitaria (ARS), strumento operativo del Dipartimento regionale per la salute e per i servizi sociali ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale). L’ARS effettua, altresì, l’ammissione dei candidati e svolge le procedure concorsuali indicate al comma 6.
2. Il concorso straordinario è effettuato per soli titoli, nel rispetto della normativa statale vigente.
3. Al fine di assicurare l’omogenea distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio regionale e garantire la sostenibilità economica della gestione delle farmacie, le sedi farmaceutiche vacanti, ubicate nell’ambito dei Comuni la cui popolazione risulta, secondo il rilevamento dati ISTAT effettuato al 31 dicembre 2011, inferiore ai 500 abitanti, sono soppresse dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:
a) da un dirigente del Dipartimento regionale competente in materia di salute e politiche sociali;
b) da due dirigenti della Regione o degli enti del servizio sanitario regionale di cui almeno uno abilitato all’esercizio della professione di farmacista; quest’ultimo può essere individuato anche tra il personale collocato in quiescenza da meno di dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso;
c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra gli ordini provinciali dei farmacisti.
5. Le funzioni di presidente della commissione esaminatrice sono svolte dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 4 e quelle di segretario da un dipendente della Regione di categoria non inferiore alla C; in analogia a quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), alla commissione medesima verrà attribuito un compenso determinato con apposito atto della Giunta regionale.
6. L’ARS approva la graduatoria degli idonei, provvede all’assegnazione delle sedi messe a concorso e comunica i risultati della procedura concorsuale ai comuni ed all’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
7. Sino al riordino della normativa di settore non sono soppressi i dispensari farmaceutici operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle sedi di cui al comma 3.
Art. 23
(Modifiche della l.r. 5/2006 e relative disposizioni)
1. Per la definizione delle posizioni creditorie e debitorie fino al 31 dicembre 2011, derivanti dall’applicazione del comma 3 dell’articolo 46 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è iscritta la somma di euro 70.872,78 nell’UPB 30301 dello stato di previsione dell’entrata ed è autorizzata la spesa di euro 1.390.136,14 a carico dell’UPB 10601 del bilancio 2012.
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 23:
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 46, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.
Il comma 3 sostituisce il comma 3 dell'art. 46, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.
Il comma 4 aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 46, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.
Il comma 5 sostituisce il comma 4 dell'art. 46, l.r. 9 giugno 2006, n. 5.
Art. 24
(Canoni utenze acqua pubblica)
1. A decorrere dall’anno 2013, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’articolo 46 della l.r. 5/2006 sono rideterminati come segue:
USO CANONE
(euro)
Irriguo:
Modulo senza restituzione 52,00
Modulo con restituzione 27,00
Per ettaro non a bocca tassata 0,50
Minimo 30,00
Umano (Potabile):
Modulo 2.200,00
Minimo 365,00
Industriale:
Modulo senza restituzione 16.000,00
Modulo con restituzione
(art. 171, c. 1, lett. d, d.lgs. 152/2006) 8.250,00
Minimo 2.180,00
Prod. Forza Motrice:
per ogni KW 15,50
Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature
sportive ed aree a verde pubblico:
Modulo 375,00
Minimo 135,60
IGIENICO, INDUSTRIALE ZOOTECNICO:
Per utilizzo servizi igienici ed assimilati,
compresi impianti sportivi, servizi antincendio,
impianti di autolavaggio e per gli usi non
previsti nei precedenti punti:
Modulo 1.100,00
Minimo 135,00
Art. 25
(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)
1. I soggetti di cui al comma 3, previa programmazione delle assunzioni, prima dell’indizione di un concorso pubblico e nei limiti della propria dotazione organica possono ricoprire i posti vacanti e disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalente posizione contrattuale approvate dai soggetti di cui al medesimo comma 3.
2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie sono definiti dalla Giunta regionale e sono oggetto di specifica convenzione tra gli enti stessi.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti di seguito indicati:
a) la Giunta regionale;
b) l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26;
c) l’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) di cui alla l.r. 4 giugno 2012, n. 18;
d) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 60;
e) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9;
f) gli enti gestori dei parchi naturali regionali di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15;
g) i consorzi di bonifica di cui alla l.r. 17 aprile 1985, n. 13;
h) gli enti del servizio sanitario regionale di cui alla l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
4. Le graduatorie dei concorsi pubblici indetti da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 sono pubblicate sul relativo sito istituzionale per la durata di validità delle medesime.
5. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici di assistente amministrativo categoria C, banditi dall’ASUR e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 59 del 18 giugno 2009, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
Art. 26
(Modifica della l.r. 26/2012)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 26:
Il comma 1 abroga l'art. 3, l.r. 1 agosto 2012, n. 26.
Art. 27
(Razionalizzazione organizzativa)
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa predispongono, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2013, 2014 e 2015, un piano per la copertura dei posti vacanti della dirigenza mediante concorso pubblico e nel rispetto del limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni degli anni precedenti non utilizzate ai sensi dell’articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L’attuazione del comma 1 deve assicurare la contestuale riduzione della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) nonché la selezione di professionalità dotate di elevata e specifica competenza in relazione alle posizioni da ricoprire.
Art. 28
(Modifiche della l.r. 20/2001)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 28:
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 14, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.
Il comma 2 abroga il comma 3 all'art. 14, l.r. 15 ottobre 2001, n. 20.
Art. 29
(Modifiche della l.r. 2/2005)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 29:
Il comma 1 modifica la lettera a) del comma 1 dell’art. 19, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 2 modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 19, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Il comma 3 aggiunge il comma 1 ter all’art. 19, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
Art. 30
(Modifica della l.r. 21/2006)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 30:
Il comma 1 modifica il comma 11 dell’art. 13, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.
Art. 31
(Modifica della l.r. 13/2003)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 31:
Il comma 1 abroga il comma 3 bis dell’art. 14, l.r. 20 giugno 2003, n. 13.
Art. 32
(Modifica della l.r. 22/2012)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 32:
Il comma 1 abroga l'art. 1, l.r. 29 giugno 2012, n. 22.
Art. 33
(Modifiche della l.r. 8/2001 e relative disposizioni)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. ............................................................................
5. ............................................................................
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza del CORECOM in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota relativa all'articolo 33:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell’art. 2, l.r. 27 marzo 2001 n. 8.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell’art. 3, l.r. 27 marzo 2001 n. 8.
Il comma 3 sostituisce il comma 2 dell’art. 3, l.r. 27 marzo 2001 n. 8.
Il comma 4 abroga il comma 3 dell’art. 3, l.r. 27 marzo 2001 n. 8.
Il comma 5 modifica il comma 2 dell’art. 9, l.r. 27 marzo 2001 n. 8.
Art. 34
(Programma degli interventi a favore degli emigrati)1. Per l’anno 2013 il piano annuale di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all’estero) è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2012 previo parere del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7 della medesima l.r. 39/1997 e sentita la Commissione assembleare.
2. Per gli anni 2014 e 2015 il programma degli interventi a favore degli emigrati di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 39/1997 è predisposto dalla Giunta regionale e presentato entro il 31 ottobre 2013 all’Assemblea legislativa regionale che lo approva entro il 31 dicembre successivo.
3. I programmi ed i piani di cui all’articolo 3 della l.r. 39/1997 conservano efficacia fino alla entrata in vigore di quelli successivi.
Art. 35
(Modifiche della l.r. 18/2008 e relative disposizioni)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data di cessazione del mandato degli amministratori della Comunità Montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota relativa all'articolo 35:
Il comma 1 abroga l'art. 14 bis, l.r. 1° luglio 2008, n. 18.
Il comma 2 abroga l'art. 15, l.r. 1° luglio 2008, n. 18.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 19, l.r. 1° luglio 2008, n. 18.
Art. 36
(Polo teatrale)
1. La Regione, in qualità di socio fondatore, riconosce al Teatro Stabile delle Marche - Fondazione “Le Città del Teatro” l’importo straordinario di euro 900.000,00 finalizzato, in concorso con gli altri soci, al risanamento e alla ristrutturazione dell’ente, quali azioni necessarie alla costruzione di un polo produttivo teatrale regionale, al fine di consolidare il sistema regionale dello spettacolo ed in particolare le funzioni stabili di produzione della prosa con le specifiche caratteristiche culturali, artistiche e sociali, così come individuate e sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse iscritte a carico dell’UPB 53105 dello stato di previsione della spesa.
Art. 37
(Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 27/2011)
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali”) va interpretato nel senso che il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla rinuncia è il ventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto alla riscossione del vitalizio.
Art. 38
(Modifiche della l.r. 18/2009)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 38:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 35, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.
Il comma 2 aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 35, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.
Art. 39
(Modifiche della l.r. 11/2003)
1. ............................................................................
2. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 39:
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 21, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 25, l.r. 3 giugno 2003, n. 11.
Art. 40
(Modifica della l.r. 44/1994)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 40:
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 7, l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.
Art. 41
(Convenzione con la Corte dei Conti per il rafforzamento del controllo sulla gestione finanziaria regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere una apposita convenzione con la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, al fine di individuare modalità condivise di controllo sulla gestione finanziaria della Regione.
2. Nel rispetto di ogni eventuale altra disposizione normativa centrale, la convenzione potrà stabilire forme periodiche di verifica sulla legittimità e regolarità delle gestioni, nonché sul funzionamento dei controlli interni, sulla base di documentazioni di sintesi predisposte dalla Regione secondo linee guida deliberate dalla Corte dei Conti.
Art. 42
(Norma transitoria)
1. Le dichiarazioni di decadenza dall’assegnazione di alloggi ERP per superamento dei limiti di reddito, avvenute in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2012, n. 18 (Istituzione dell’ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). Soppressione degli enti regionali per l’abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”), non producono effetti qualora l’assegnatario dichiarato decaduto sia in possesso, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per la permanenza nell’assegnazione. La presente disposizione non si applica nelle ipotesi in cui il procedimento esecutivo conseguente alla dichiarazione di decadenza sia concluso.
CAPO III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 43
(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2012)
1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2012 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
a) tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2012”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2012 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
a) tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2012”;
b) tabella 3 “Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2012”.
Art. 44
(Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2012)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2012, già stabilita nell’importo di euro 43.426.245,71 per effetto dell’articolo 20 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 29 (Bilancio di previsione per l’anno 2012 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014), si stabilisce nel nuovo importo di euro 43.310.689,63.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della l.r. 29/2011.
Art. 45
(Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 28/2011)
1. Gli allegati alla l.r. 28/2011 sono modificati come segue:
a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui finanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali di programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge;
f) la tabella F “Autorizzazioni derivanti da leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale” è modificata secondo le risultanze della tabella F allegata alla presente legge.
Art. 46
(Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 29/2011)
1. Gli allegati alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 29 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 ed adozione del Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014" sono così modificati o sostituiti:
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge.
Art. 47
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.