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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale Marche 26 novembre 2012 n 34
Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori
 

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale hanno approvato.


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:


Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Contributi regionali)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 (Disposizione transitoria)


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione promuove la conoscenza e la divulgazione, a livello regionale, nazionale e internazionale del pensiero e dell'opera di Maria Montessori, nonché la ricerca sul metodo pedagogico montessoriano e sull'applicabilità nell'attività formativa e didattica negli asili nido, nelle scuole d'infanzia e in quelle di base.
2. La Regione promuove, d’intesa con le competenti istituzioni, la realizzazione di scuole ad indirizzo montessoriano in tutti i gradi scolastici: dall’infanzia fino alla secondaria di secondo grado.


Art. 2
(Contributi regionali)


1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concede contributi per le seguenti attività:
a) realizzazione di convegni, seminari di studio, ricerca e pubblicazioni sulla vita e sull'opera di Maria Montessori;
b) recupero di testi originari di Maria Montessori, per ampliare il patrimonio museale, nonché per l'arricchimento del patrimonio librario della biblioteca della Fondazione Chiaravalle - Montessori;
c) attivazione di un polo regionale per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento degli educatori, al fine di mantenere e potenziare l'applicazione della metodologia didattica montessoriana;
d) attuazione di iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione dell'opera della pedagogista;
e) realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)


1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2013, l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2013 e successivi nell'U.P.B. 53105 del bilancio di previsione del detto anno, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

Art. 4
(Disposizione transitoria)


1. In sede di prima applicazione della presente legge, la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2013.



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