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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale Marche 26 marzo 2012 n 3
"Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)".
 

Il consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato.


Il presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:


Art. 1
(Oggetto)


1. La presente legge, in attuazione della normativa europea e statale e in particolare della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina le procedure per la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ai fini della tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale.
2. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed ha la finalità di proteggere e migliorare la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, mantenere l'esistenza e la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni della presente legge e del d. lgs. 152/2006, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
a) l'uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
d) l'interazione tra i fattori di cui sopra.


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 2
(Definizioni)


1. Agli effetti della presente legge si intende per:
a) impatto ambientale: ogni alterazione qualitativa o quantitativa diretta e indiretta, positiva o negativa, a breve, medio o lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, indotta da una o più opere, impianti o interventi sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali o sul patrimonio culturale, nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché da eventuali malfunzionamenti;
b) proponente: il soggetto pubblico o privato che predispone il progetto da sottoporre alle procedure disciplinate dalla presente legge;
c) progetto: l'insieme degli elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti, opere o interventi. Per le opere pubbliche si fa riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), mentre, negli altri casi, al progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente;
d) intervento composito: un progetto unitario, assoggettabile alle procedure di cui alla presente legge che rientra in due o più tipologie previste dagli allegati A1, A2, B1 e B2;
e) autorità competente: l'amministrazione pubblica cui compete lo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge;
f) verifica di assoggettabilità: la procedura di cui all'articolo 8, volta a stabilire se un progetto possa avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e debba essere pertanto assoggettato alla B.U.R. Marche n. 33 del 5/4/12 - LEGGI REGIONALI Page 1 of 37
http://213.26.167.158/bur/12/33.0504/leggi/1.html 12/04/2012procedura di valutazione d'impatto ambientale;
g) provvedimento di verifica di assoggettabilità: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
h) valutazione d'impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono
preventivamente individuati gli effetti significativi e negativi sull'ambiente di un progetto secondo le disposizioni di cui al capo III della presente legge, che si conclude con il provvedimento di VIA;
i) provvedimento di VIA: il provvedimento obbligatorio e vincolante che conclude la procedura di cui al capo III, che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, in materia ambientale e di patrimonio culturale;
l) fase preliminare: la fase facoltativa di cui all'articolo 9, mediante la quale il proponente entra in consultazione con l'autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di determinare i contenuti dello studio di impatto ambientale;
m) studio preliminare ambientale: il documento contenente la descrizione del progetto elaborato tenendo conto dei criteri di cui all'allegato C. Esso deve contenere le informazioni e i dati ambientali necessari a valutare la situazione attuale (ante operam) e quella conseguente alla realizzazione dell'opera o intervento a cui si riferisce (post operam);
n) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme degli studi e delle analisi ambientali di un progetto, predisposti ai sensi dell'articolo 11;
o) Comuni interessati: i Comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
p) Province interessate: le Province nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
q) Regioni interessate: le Regioni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi e i cantieri necessari per la loro realizzazione o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale;
r) soggetti interessati: qualunque soggetto portatore di interessi, pubblici o privati, inerenti alla realizzazione del progetto;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dovuti all'attuazione dei progetti e che hanno la competenza al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
t) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137);
u) modifica: la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento, che può produrre effetti sull'ambiente;
v) modifica sostanziale: la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento, che produce effetti negativi significativi sull'ambiente.

Art. 3
(Ambito di applicazione)


1. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti indicati negli allegati
B1 e B2.
2. Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui:
a) agli allegati A1 e A2;
b) agli allegati B1 e B2 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);
c) agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, se lo richiede l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 8.
3. Per i progetti di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.
4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del B.U.R. Marche n. 33 del 5/4/12 - LEGGI REGIONALI Page 2 of 37
http://213.26.167.158/bur/12/33.0504/leggi/1.html 12/04/201230 per cento nei seguenti casi:
a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit;
c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:
a) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità
delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, per i quali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, del d.lgs. 152/2006;
b) opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.
6. Per gli interventi di cui al comma 5, l'autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 11, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

Art. 4
(Autorità competente)


1. La Regione è autorità competente per i progetti:
a) elencati negli allegati A1 e B1;
b) elencati negli allegati A2 e B2, quando la loro localizzazione interessa il territorio di due o più Province o che presentano un impatto ambientale interregionale;
c) elencati negli allegati A2 e B2, se la Regione medesima è anche l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis della Parte II del d.lgs. 152/2006;
d) relativi agli interventi indicati al comma 2, se la Provincia ne è il proponente.
2. La Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2, localizzati nel suo territorio.
3. L'autorità competente svolge con un unico procedimento amministrativo le procedure di cui alla presente legge relative a interventi compositi. Nel caso in cui un intervento composito rientri sia tra quelli di competenza provinciale sia tra quelli di competenza regionale, il procedimento è svolto dalla Regione.


Art. 5
(Coordinamento e semplificazione dei procedimenti)


1. Se l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'AIA e l'autorità competente alla VIA e quella competente all'AIA coincidono, il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA. In tale caso:
a) il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste dall'articolo 29 ter, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni regionali attuative;
b) le spese istruttorie sono versate in un'unica soluzione. L'importo dovuto è individuato sommando la quota di cui all'articolo 7, comma 2, a quella calcolata ai sensi della normativa statale vigente e delle disposizioni regionali attuative;
c) la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, purché sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette;
d) per le due procedure può essere individuato un unico responsabile;
e) se l'istruttoria del procedimento di VIA si conclude con esito positivo, il provvedimento finale riporta anche le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del d.lgs. 152/2006;
f) il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di VIA avvengono anche con le modalità definite agli articoli 29 decies e 29 undecies del d.lgs. 152/2006.
2. Nei casi di cui al comma 1 è comunque facoltà del proponente richiedere la separazione dei procedimenti.
3. Nei casi di progetti che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità e al procedimento di AIA, quest'ultima può essere richiesta solo all'esito della suddetta verifica.
4. Nei casi di progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo può essere richiesta solo all'esito della suddetta verifica.
5. Qualora l'intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA ricada anche nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), la verifica di assoggettabilità o la VIA comprendono la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto presidenziale medesimo. A tal fine:
a) lo studio preliminare ambientale o il SIA contengono gli elementi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/1997, secondo quanto specificato nelle linee guida di cui all'articolo 24 della presente legge;
b) le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione delle procedure;
c) la valutazione dell'autorità competente alla verifica di assoggettabilità o alla VIA si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza o dà atto degli esiti della stessa.
6. La procedura di VIA di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante
agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli comprende e sostituisce le procedure di VAS per tali varianti. A tal fine è necessario che le modalità di informazione al pubblico diano specifica evidenza della sostituzione e che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS.
7. Se l'intervento soggetto alle procedure di VIA è previsto da un piano o programma già sottoposto a VAS, nella redazione dello studio preliminare ambientale o del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e
nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.
8. Per i progetti di opere e interventi assoggettati a VIA e da realizzarsi nell'ambito di piani regolatori portuali già sottoposti a VAS, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal piano regolatore portuale. Se il piano regolatore portuale o le rispettive varianti hanno contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza in base alle norme vigenti, la VIA è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione e il provvedimento di VIA tiene luogo anche della VAS.
9. Per i progetti di opere e interventi inseriti in piani e programmi per i quali si sia conclusa positivamente la VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato.
10. Il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.
11. Se l'intervento soggetto a VIA è un'opera pubblica che costituisce proposta di variante agli strumenti urbanistici comunali, la procedura per l'approvazione della variante disciplinata dall'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), può essere coordinata nell'ambito della VIA. E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure, dando specifica evidenza dell'integrazione di tale fase procedurale. In tal caso la documentazione di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge, è integrata con gli elaborati previsti per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.
12. Il provvedimento di VIA o quello finale della verifica di assoggettabilità che dispone l'esclusione del progetto dalla VIA comprende, ove necessaria, la valutazione relativa all'utilizzo
del suolo non contaminato allo stato naturale di cui all'articolo 185 del d.lgs. 152/2006 ovvero l'autorizzazione all'utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 186 del d.lgs. 152/2006. In tal caso la documentazione di VIA è integrata con il progetto indicato al medesimo articolo 186.


Art. 6
(Supporto tecnico)


1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative alle procedure di VIA, l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).
2. Nelle procedure di VIA l'autorità competente, per le istruttorie di particolare complessità, può:
a) avvalersi del supporto tecnico di enti, università, istituti di ricerca, al fine di ottenere un contributo tecnico-scientifico in ordine ai problemi oggetto di valutazione;
b) costituire commissioni composte da esperti anche esterni all'amministrazione competente e da dipendenti della stessa incaricati delle varie fasi procedimentali di VIA.
3. Le commissioni di cui al comma 2, lettera b), sono istituite presso la struttura competente per le procedure di VIA. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la formazione delle commissioni e per la determinazione dei compensi da corrispondere.


Art. 7
(Oneri)


1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento.
2. Gli oneri a carico del proponente per la procedura di VIA sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 24. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille. Resta ferma la soglia minima di euro 350,00.
3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:
a) per i cinque settimi all'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica e per il pagamento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche con qualifica dirigenziale, che svolge tale attività;
b) per i due settimi all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all'articolo 24.
4. Le spese istruttorie a carico del proponente relative ai procedimenti integrati di VIA e AIA sono determinate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).
5. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 19 sono a carico del proponente.


CAPO II
Procedura di verifica


Art. 8
(Verifica di assoggettabilità)


1. Ai fini della verifica di assoggettabilità il proponente presenta apposita istanza all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:
a) progetto preliminare, anche in formato elettronico;
b) studio preliminare ambientale, anche in formato elettronico;
c) copia dell'avviso da pubblicare e dichiarazione della data di pubblicazione secondo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
d) elenco dei Comuni interessati;
e) dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la suddetta documentazione è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3 del presente articolo;
f) attestazione del pagamento delle spese istruttorie.
2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente comunica al proponente gli elementi mancanti ed i termini per l'invio degli stessi. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora il proponente, entro i termini previsti, non presenti quanto richiesto, l'istanza si intende ritirata. Decorso inutilmente il termine per la verifica predetta, il proponente può procedere comunque alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 e il procedimento si considera avviato dalla data della pubblicazione medesima.
3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono depositati dal proponente presso i Comuni ove il progetto è anche solo parzialmente localizzato e inoltrati al dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente.
4. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nell'albo pretorio dei Comuni interessati un avviso contenente:
a) i dati identificativi del proponente;
b) la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento;
c) i luoghi di deposito della documentazione relativa al progetto, nonché l'indicazione dell'indirizzo web dell'autorità competente;
d) il termine entro il quale è possibile presentare osservazioni.
5. Gli elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.
6. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare ambientale. A tal fine la documentazione deve essere predisposta in modo da rendere possibile la separazione della parte da non pubblicizzare. L'autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza o dell'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
7. La documentazione di cui al comma 1 rimane depositata presso l'autorità competente e i Comuni ove il progetto è anche solo parzialmente localizzato per quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4. Entro tale termine chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione di cui al comma 1, ottenerne copia a proprie spese e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte.
8. Entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR dell'avviso di cui al comma 4, i Comuni interessati e l'ARPAM rendono i propri contributi istruttori.
9. Sulla base della documentazione agli atti e degli elementi di cui all'allegato C, tenuto conto delle osservazioni pervenute nonché dei contributi istruttori dell'ARPAM, l'autorità competente verifica se il progetto possa avere significativi impatti ambientali negativi e entro trenta giorni successivi al termine del periodo di deposito, fatte salve le richieste di integrazione di cui al comma 10, si pronuncia:
a) escludendo il progetto dalla procedura di VIA nel caso non abbia impatti ambientali negativi significativi, impartendo eventuali prescrizioni anche relative al monitoraggio dell'opera o all'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili. Le prescrizioni impartite obbligano il proponente a conformare il progetto definitivo a quanto in esse stabilito;
b) assoggettando il progetto alla procedura di cui al capo III nel caso abbia impatti ambientali negativi significativi.
10. Nel caso in cui l'autorità competente ritenga necessario acquisire integrazioni o chiarimenti per la verifica della significatività degli impatti, può farne richiesta al proponente, per una sola volta, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4. Il proponente provvede a presentare le integrazioni o i chiarimenti richiesti e a depositarli presso gli uffici di cui al comma 3, entro trenta giorni dal termine del periodo di deposito. L'autorità competente si pronuncia comunque entro i trenta giorni successivi alla data prevista per la presentazione di quanto richiesto.
11. II provvedimento finale di verifica di assoggettabilità è pubblicato a cura dell'autorità competente:
a) per estremi nel BUR;
b) in versione integrale nel sito web della medesima autorità.


CAPO III
Valutazione d'impatto ambientale


Art. 9
(Definizione dei contenuti del SIA)


1. Per i progetti da assoggettare a VIA il proponente ha facoltà di richiedere l'avvio di una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio del SIA.
2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1, il proponente presenta apposita domanda, corredata della seguente documentazione in formato elettronico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
a) progetto preliminare;
b) studio preliminare ambientale;
c) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione del SIA e le metodologie che si intendono adottare per l'elaborazione delle informazioni che in esso saranno contenute, nonché il relativo livello di approfondimento;
d) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.
3. L'autorità competente apre la fase di consultazione sulla documentazione presentata ai sensi del comma 2 e in tale sede:
a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e del SIA;
b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
c) verifica, sulla base della documentazione disponibile, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto;
d) in assenza degli elementi di cui alla lettera c) del presente comma, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni, scaduti i quali si passa alla fase successiva.


Art. 10
(Assemblea pubblica)


1. Nei casi di opere o interventi da assoggettare a VIA, il proponente, di sua spontanea iniziativa ovvero su richiesta dei Comuni interessati e con la loro collaborazione, può illustrare il progetto che intende realizzare e i principali impatti ambientali da esso derivanti in apposita assemblea pubblica, anche sulla base di un progetto preliminare e comunque prima della presentazione dell'istanza di VIA ovvero dell'istanza di autorizzazione nell'ambito della quale viene rilasciato anche il provvedimento di VIA.
2. Nel corso dell'assemblea pubblica di cui al comma 1, il proponente e gli enti coinvolti forniscono anche informazioni sulle modalità di partecipazione al successivo procedimento di VIA.
3. Qualora il proponente abbia avviato la fase di consultazione di cui all'articolo 9, l'assemblea pubblica di cui al comma 1 si svolge durante tale fase e ad essa partecipa anche l'autorità competente alla VIA.


Art. 11
(Studio di impatto ambientale)


1. Il SIA è redatto, a spese del proponente, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente e dall'allegato D alla presente legge.
2. Il SIA è inoltre predisposto nel rispetto degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9, qualora attivata.
3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o al SIA. A tal fine la documentazione deve essere predisposta in modo da rendere possibile la separazione della parte da non pubblicizzare. L'autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza o dell'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.
4. Ai fini della predisposizione del SIA e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. Al SIA è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, nonché dei dati e delle informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi gli elaborati grafici. La documentazione è predisposta in modo da consentirne un'agevole comprensione e riproduzione da parte del pubblico.


Art. 12
(Presentazione della domanda)


1. Ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, il proponente presenta apposita domanda all'autorità competente, corredata della seguente documentazione:
a) progetto definitivo dell'opera o intervento, eventualmente comprensivo degli esiti della fase preliminare di cui all'articolo 9 o di quelli della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8, comma 9, lettera b);
b) SIA e relativa sintesi non tecnica redatti secondo quanto previsto dall'articolo 11, che, nei casi di procedimenti integrati ai sensi dell'articolo 5, contengono anche quanto previsto nell'articolo 5 medesimo;
c) copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa e dichiarazione della data di pubblicazione, secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1;
d) elenco dei Comuni interessati;
e) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale;
f) dichiarazione del valore dell'opera;
g) attestazione del pagamento delle spese istruttorie;
h) dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante che la documentazione prodotta è la stessa depositata e inoltrata ai sensi del comma 3;
i) dichiarazione sostitutiva del proponente attestante la sussistenza e la natura del titolo ad intervenire.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono resi dal proponente su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo. Il proponente garantisce mediante propria dichiarazione la perfetta corrispondenza tra i documenti cartacei e quelli informatici. Presso l'autorità competente sono comunque depositate due copie in formato cartaceo.
3. Contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la documentazione progettuale è depositata dal proponente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni, le Province e le Regioni interessati, nonché inoltrata al dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente.
4. Qualora la realizzazione del progetto preveda anche altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, il proponente trasmette l'istanza completa di allegati, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale affinché l'autorità competente ne acquisisca i contributi istruttori.
5. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, l'autorità competente comunica al proponente gli elementi mancanti ed i termini per l'invio degli stessi. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora il proponente, entro i termini previsti, non presenti quanto richiesto, l'istanza si intende ritirata.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5 del presente articolo senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'autorità competente, il proponente può procedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa di cui all'articolo 13, comma 1.


Art. 13
(Pubblicazione e consultazione)


1. Il proponente provvede, a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione
regionale di un avviso contenente:
a) i suoi dati identificativi;
b) la localizzazione del progetto e una sommaria descrizione delle sue finalità, caratteristiche e dimensionamento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;
c) l'indicazione delle sedi di deposito della documentazione relativa al progetto e dei termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
2. Del deposito del progetto e dei relativi elaborati deve essere data notizia anche sul sito web dell'autorità competente, con la contestuale pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b).
3. La documentazione rimane depositata per sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione.
Entro tale termine chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. L'autorità competente può disporre anche su richiesta dei Comuni o del pubblico interessato lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle osservazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
5. L'inchiesta di cui al comma 4 deve svolgersi prima del termine della valutazione di cui all'articolo 14 e si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini dell'emanazione del provvedimento di VIA.
6. In mancanza dell'inchiesta, il proponente, prima della conclusione della fase di valutazione, può, anche su propria richiesta, essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini dell'emanazione del provvedimento di VIA.
7. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.


Art. 14
(Valutazione del SIA e degli esiti della consultazione)


1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie per la VIA e, a tal fine, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni e le memorie inoltrate ai sensi dell'articolo 13, nonché i contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.
2. I soggetti competenti in materia ambientale rendono i propri contributi istruttori entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Qualora i soggetti competenti in materia ambientale non si siano espressi nei termini previsti o abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 15.


Art. 15
(Decisione)


1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di VIA nei centotrentacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni rispetto al termine di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.
3. L'autorità competente, entro settantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 13, comma 1, trasmette al proponente le osservazioni e memorie scritte eventualmente presentate, nonché i contributi istruttori pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale.
4. L'autorità competente può richiedere per una sola volta al proponente integrazioni alla documentazione presentata, anche in occasione della trasmissione di cui al comma 3. Per l'invio delle integrazioni l'autorità competente deve indicare un termine non superiore a quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili su istanza del proponente per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. In questo caso l'autorità competente, salvo quanto previsto al comma 7, adotta il provvedimento di VIA nei novanta giorni successivi al ricevimento delle integrazioni richieste. Se allo scadere dei termini il proponente non presenta quanto richiesto o ritira l'istanza, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.
5. Nei casi in cui il proponente, anche in esito alla consultazione e alla trasmissione di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, intende modificare gli elaborati presentati, può farne richiesta all'autorità competente entro trenta giorni dallo scadere del termine previsto per il deposito di cui all'articolo 13, comma 3. Se l'autorità competente accoglie tale richiesta, stabilisce il tempo necessario per l'acquisizione degli elaborati modificati che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili per giustificati motivi su istanza del proponente. In questo caso l'autorità competente, salvo quanto previsto al comma 7, adotta il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
6. Le integrazioni di cui al comma 4 ovvero le modifiche di cui al comma 5, contestualmente all'invio all'autorità competente, devono essere depositate dal proponente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni interessati, il dipartimento provinciale dell'ARPAM territorialmente competente, nonché, nel caso di progetti che prevedono altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, inviati a tutti i soggetti competenti in materia ambientale.
7. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni di cui al comma 4 ovvero ritenga che le modifiche di cui al comma 5 siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia degli elaborati integrati o modificati così come previsto all'articolo 12, comma 3, e contestualmente dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. La documentazione integrata o modificata rimane depositata per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito e chiunque abbia interesse, entro tale termine, può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, in relazione alle sole integrazioni o modifiche apportate. In tali casi, l'autorità competente adotta il provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle nuove osservazioni.


Art. 16
(Provvedimento di VIA)


1. Qualora l'autorità competente alla VIA sia anche l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il provvedimento di VIA li sostituisce. Resta ferma la facoltà del proponente indicata all'articolo 5, comma 2.
2. Qualora l'autorità competente alla VIA non sia l'autorità competente al rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, il
provvedimento di VIA coordina i contributi istruttori di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione dei progetti, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti, ivi incluse le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto negativo sull'ambiente. In nessun caso può essere dato inizio ai lavori di realizzazione delle opere o interventi senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA, ove previsto.
Il provvedimento di VIA contiene, inoltre, ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali.
5. Nei casi in cui il provvedimento di VIA tiene luogo anche dell'AIA, esso contiene anche la definizione degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni di cui all'articolo 29 sexies del d.lgs. 152/2006.
6. Il progetto deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). Il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di VIA deve essere reiterata.


Art. 17
(Informazioni sulla decisione)


1. II provvedimento di VIA è pubblicato:
a) per estratto nel BUR, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi dove può essere consultato nella sua interezza;
b) per intero nel sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 152/2006, dalla data di pubblicazione nel BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.


CAPO IV
Monitoraggio, controlli e sanzioni


Art. 18
(Esercizio dei poteri sostitutivi)


1. Se la Provincia non provvede all'emanazione del provvedimento di VIA per i progetti di sua competenza entro i termini di cui alla presente legge, la Giunta regionale, su istanza del proponente e sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna un termine per l'adempimento, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta con oneri a carico della Provincia medesima.


Art. 19
(Monitoraggio)


1. Il monitoraggio assicura la verifica degli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate, anche al fine di individuare tempestivamente impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento finale di VIA. In tal caso l'autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento e apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.
2. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente, nelle more delle determinazioni correttive da adottare ai sensi del comma 1, può altresì ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate.
3. Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, inclusa la trasmissione dei relativi dati all'autorità competente e all'ARPAM.
4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'ARPAM.


Art. 20
(Controlli e sanzioni)


1. I Comuni esercitano il controllo sulle opere o interventi realizzati senza che sia stata effettuata la procedura di verifica di assoggettabilità o senza che sia stato acquisito il provvedimento di VIA in violazione della presente legge.
2. L'autorità competente, anche avvalendosi dell'ARPAM e previa convenzione del Corpo forestale dello Stato per le materie di competenza, esercita le funzioni di controllo relative alla parziale o totale difformità delle opere o interventi rispetto al progetto valutato tali da incidere sugli esiti finali delle procedure di VIA o relative alla parziale o totale difformità delle opere o interventi rispetto a quanto previsto negli atti finali delle procedure di VIA, con particolare riferimento alle prescrizioni impartite e alla corretta attuazione del monitoraggio.
3. Nei casi di cui al comma 1, il Comune dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia, il Comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Ai soggetti responsabili delle violazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 60.000,00.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'autorità competente informa il Comune territorialmente interessato, il quale, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l'opera o l'intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nell'atto di diffida, il Comune chiede all'autorità competente la revoca dell'atto finale e dispone il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale con le modalità di cui al comma 3. Ai soggetti responsabili delle violazioni è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).


CAPO V
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali


Art. 21
(Impatti ambientali interregionali e interprovinciali)


1. Nel caso di progetti di interventi e di opere localizzati anche nel territorio di Regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti e il provvedimento finale è adottato dalla Giunta regionale.
2. Nel caso di progetti di interventi e di opere con significativi impatti ambientali negativi interregionali, la Regione è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle altre Regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dai medesimi impatti.
3. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alle procedure di VIA con significativi impatti ambientali negativi interprovinciali, la Provincia è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle altre Province, nonché degli enti locali territoriali interessati dai medesimi impatti.
4. Nel caso di progetti di impianti di cui all'Allegato B2, punto 2, lettera a), che presentino impatti ambientali interprovinciali, la Provincia, in aggiunta ai pareri di cui al comma 3, è tenuta ad acquisire il parere della Regione.

Art. 22
(Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive)


1. Nel caso di progetti di interventi e di opere rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 7
settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), le procedure di VIA iniziano con la presentazione da parte del proponente di apposita istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), corredata della documentazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Nel caso di progetti di interventi e di opere rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 160/2010, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA inizia con la presentazione da parte del B.U.R. Marche n. 33 del 5/4/12 - LEGGI REGIONALI Page 12 of 37
http://213.26.167.158/bur/12/33.0504/leggi/1.html 12/04/2012proponente di apposita istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), corredata dal
progetto definitivo e dalla documentazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad f). Resta ferma la facoltà del proponente di richiedere la verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, prima dell'avvio del procedimento SUAP.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il procedimento SUAP è disciplinato dall'articolo 7, comma 3, del d.p.r. 160/2010, fatti salvi i tempi previsti per la pubblicazione.


Art. 23
(Parere sui progetti di competenza statale)


1. Al fine di esprimere il parere di cui all'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale acquisisce le valutazioni delle Province, dei Comuni e degli enti parco interessati che devono pervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali la Regione si pronuncia indipendentemente dalle valutazioni medesime. Nel caso di modifiche sostanziali il termine è ridotto a trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può promuovere consultazioni e istruttorie pubbliche con i soggetti interessati.


Art. 24
(Linee guida)


1. La Giunta regionale adotta previo parere della Commissione assembleare competente le linee guida necessarie a dare attuazione alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.
2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva la modulistica.


Art. 25
(Obblighi di informazione)


1. La Giunta regionale trasmette al Ministero competente le informazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del d.lgs. 152/2006 entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Province, entro il 30 settembre di ogni anno, informano la Regione circa i provvedimenti adottati e le procedure di VIA in corso per le opere e gli interventi di propria competenza.


Art. 26
(Norme finanziarie)


1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di euro 50.000,00.
2. La copertura è garantita dalle disponibilità iscritte a carico dell'UPB 42201 del bilancio per l'anno 2012, derivanti dall'abrogazione della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale).
3. A decorrere dall'anno 2013, l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
4. Ai fini della gestione, le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB 30102 dello stato di previsione dell'entrata e dell'UPB 42201 dello stato di previsione della spesa.

Art. 27
(Norme transitorie e finali)


1. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati alla presente legge al fine di dare attuazione a normative europee e statali nonché per sopraggiunte innovazioni tecnologiche.
B.U.R. Marche n. 33 del 5/4/12 - LEGGI REGIONALI Page 13 of 37
http://213.26.167.158/bur/12/33.0504/leggi/1.html 12/04/20122. Fino all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 24 sono fatte salve le linee guida approvate
con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2004, n. 1600.
3. Le procedure di VIA avviate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono in conformità alle disposizioni normative previgenti.
4. La Regione è l'autorità competente al rilascio dell'AIA di cui al Titolo III bis del d.lgs. 152/2006 relativamente alle categorie di attività industriali di cui all'allegato VIII del decreto medesimo, a esclusione della categoria 5 (Gestione dei rifiuti) per la quale è competente la Provincia territorialmente interessata.
5. Per quanto non previsto si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti.

Art. 28
(Modifiche e abrogazioni)


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le opere di cui al comma 1 del presente articolo soggette ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), il richiedente presenta direttamente la domanda di concessione alla struttura competente in materia di rilascio dell'autorizzazione unica medesima.".
2. Sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale);
b) la legge regionale 12 ottobre 2007, n. 11 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6);
c) l'articolo 22 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006);
d) gli articoli da 1 a 12 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000);
e) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile);
f) l'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009).
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.
Ancona, lì 26 Marzo 2012
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)


Allegato A1
Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale (articoli 4 e 12)
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese quelle termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Impianti industriali destinati:
1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della l. 29 maggio 1974, n. 256, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc.
B.U.R. Marche n. 33 del 5/4/12 - LEGGI REGIONALI Page 14 of 37
http://213.26.167.158/bur/12/33.0504/leggi/1.html 12/04/2012g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di
prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 m.
i) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ha.
l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità o volume di scavo superiore a 100.000 mc.
m) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443.
n) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche, ad eccezione delle piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.
o) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc.
p) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
q) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
r) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi volte a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
s) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza superiore o uguale a 1000 kW e ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.
t) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, inclusi quelli a celle a combustibile, con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.
u) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
1) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006);
2) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato Il del d.lgs. 152/2006);
3) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs 152/2006);
4) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
5) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
6) per la fabbricazione di esplosivi.
v) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, oltre le seguenti soglie minime:
1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
2) 60.000 posti per galline;
3) 3.000 posti per suini da allevamento carne (di oltre 30 kg.);
4) 900 posti per scrofe.
z) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano nell'allegato II della Parte II del d.lgs. 152/2006 ai fini dello stoccaggio geologico di cui alla direttiva 2009/31/CE.
aa) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.


Allegato A2
Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale (articoli 4 e 12)
a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
B.U.R. Marche n. 33 del 5/4/12 - LEGGI REGIONALI Page 15 of 37
http://213.26.167.158/bur/12/33.0504/leggi/1.html 12/04/2012b) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100
t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
c) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006), a esclusione di discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.
f) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezioni in profondità: lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
g) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
h) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
i) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza istallata inferiore a 1000 kW, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.
l) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.


Allegato B1
Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale
(articoli 4 e 8)
1. Agricoltura
a) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha.
b) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 4 ha.
c) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.
d) Impianti di allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi indifferentemente dalla localizzazione gli allevamenti con numero inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o posti per 45 scrofe, 300 ovicaprini, 50 bovini.
2. Industria energetica ed estrattiva
a) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, inclusi quelli a celle a combustibile, con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
b) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 1443/1927, ivi comprese le attività di ricerca delle risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie.
c) Piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'articolo 10 del d.lgs. 22/2010 con
potenza termica superiore a 1MW ottenibile da fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 °C.
d) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza superiore ad 1MW, esclusi gli impianti solari per la produzione di energia da conversione fotovoltaica e gli impianti solari termici.
e) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW, ad esclusione di quelli che non intervengono su corsi d'acqua superficiali, ma siano realizzati all'interno di manufatti acquedottistici, senza interferire con il funzionamento dell'impianto acquedottistico stesso.
f) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte B.U.R. Marche n. 33 del 5/4/12 - LEGGI REGIONALI Page 16 of 37
http://213.26.167.158/bur/12/33.0504/leggi/1.html 12/04/2012con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km.
g) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km.
h) Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma a esclusione dei rilievi geofisici.
i) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, secondo comma, del r.d. 1443/1927, mediante dragaggio marino e fluviale.
l) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite.
m) Impianti di superficie delle industrie d'estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose.
n) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
o) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.
3. Progetti di infrastrutture
a) Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali.
b) Porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca e le vie navigabili.
c) Strade extraurbane secondarie di interesse regionale.
d) Linee ferroviarie a carattere regionale.
e) Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km.
f) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
g) Aeroporti e aviosuperfici.
h) Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A1, nonché progetti d'intervento su porti esistenti.
i) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di capacità o volume di scavo inferiore a 100.000 mc.
4. Altri progetti
a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della l. 256/1974, con capacità complessiva superiore a 1.000 mc.
b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha.
c) Cave di prestito per la realizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale e regionale.
d) Progetti di cui all'Allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
e) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A1 o all'Allegato B1 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A1).


Allegato B2
Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale
(articoli 4 e 8)
1. Agricoltura
a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 5 ha.
b) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha, deforestazione allo scopo di conversione in altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha.
2. Industria energetica
a) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:
1) siano ubicati al suolo e abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;
2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D.M. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;
3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010;
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http://213.26.167.158/bur/12/33.0504/leggi/1.html 12/04/20124) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2
e 3 del D.M. 19 febbraio 2007 e all'articolo 20 del D.M. 6 agosto 2010.
b) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva inferiore a 1000 kW e superiore a 200 kW.
c) Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, a eccezione di quelli:
1) alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW;
2) alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
3) alimentati a biogas da biomasse (fermentazione anaerobica metanogenica), di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW.
3. Lavorazione di metalli e dei prodotti minerali
a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua, di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
f) Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc.
g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;
impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha.
i) Imbuttitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
l) Cockerie (distillazione a secco di carbone).
m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 mc e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo.
n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
4. Industrie di prodotti alimentari
a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno.
b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000
hl/anno.
e) Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume.
f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume.
i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta
a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o a tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.
7. Progetti di infrastrutture
a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha.
b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici pari o superiori ai 40 ha; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha; costruzione di grandi strutture di vendita di cui alla l.r. 27/2009; parcheggi di uso pubblico con capacità pari o superiore a 500 posti auto.
c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ha, nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
d) Derivazioni di acque superficiali e opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo.
e) Strade extraurbane secondarie provinciali e comunali.
f) Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corse con lunghezza in area urbana o extraurbana superiore a 1.500 m.
g) Linee ferroviarie a carattere locale.
h) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tranvie e metropolitano), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
i) Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiale litoide dal demanio fluviale e lacuale.
l) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del d.lgs. 152/2006).
m) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
n) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità massima superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
p) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. B.U.R. Marche n. 33 del 5/4/12 - LEGGI REGIONALI Page 19 of 37
http://213.26.167.158/bur/12/33.0504/leggi/1.html 12/04/2012152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti
presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno.
q) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
s) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
8. Altri progetti
a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha.
d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq.
e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie o 50.000 mc di volume.
f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
g) Cave e torbiere,con parametri inferiori a quelli di cui all'Allegato A1, lettera i) .
h) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
i) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
l) Depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.000 mc.
m) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
n) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
o) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
p) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
q) Progetti di cui all'Allegato A2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni.
r) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A2).


Allegato C
Informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale
(articolo 8, comma 1, lettera b)
1. Caratteristiche del progetto
Le caratteristiche del progetto debbono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
b) cumulo con altri progetti;
c) utilizzazione delle risorse naturali;
d) produzione di rifiuti;
e) inquinamento e disturbi ambientali;
f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;
g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).
2. Ubicazione del progetto
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare dei seguenti aspetti:
a) l'utilizzazione attuale del territorio;
b) la ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con specifica attenzione alle seguenti zone:
1) zone umide;
2) zone costiere;
3) zone montuose o forestali;
4) riserve e parchi naturali;
5) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 70/409/CEE e 92/43/CEE;
6) zone limitrofe alle aree di cui ai punti 4) e 5);
7) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
8) zone a forte densità demografica;
9) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
10) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
11) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
a) della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
d) della probabilità dell'impatto;
e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.


Allegato D
Informazioni da inserire nello studio di impatto ambientalen (articolo 11)
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2. Descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
3. Descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4. Descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente e dei
probabili effetti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente
dovuti:
a) alla realizzazione del progetto;
b) all'esistenza del progetto;
c) all'utilizzazione delle risorse naturali;
d) all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
e) alla dismissione del progetto, nonché agli eventuali malfunzionamenti.
5. Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 4.
6. Descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
7. Descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di
essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.
8. Riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
9. Sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 4.
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.



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Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
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