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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale Marche 23 luglio 2012 n 23
Integrazione delle politiche di pari opportunita` di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne”.
 

Sommario
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Principi e finalità)
Art. 2 (Obiettivi)
CAPO II Rappresentanza e partecipazione delle donne
Art. 3 (Banca dati dei saperi delle donne)
Art. 4 (Rappresentanza di genere negli organi ed organismi di nomina regionale. Modifiche alla legge regionale 34/1996)
Art. 5 (Regolamenti di attuazione)
CAPO III Strumenti per l’integrazione delle politiche di genere
Art. 6 (Tavolo regionale di coordinamento? per le politiche di genere)
Art. 7 (Bilancio di genere)
Art. 8 (Statistiche di genere)
Art. 9 (Rapporto annuale sulla condizione femminile)
CAPO IV Politiche regionali prioritarie
Art. 10 (Politiche sanitarie)
Art. 11 (Politiche economiche)
Art. 12 (Comunicazione)
CAPO V Politiche regionali prioritarie
Art. 13 (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 32/2008)
Art. 14 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 32/2008)
Art. 15 (Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 32/2008)
Art. 16 (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 32/2008)
Art. 17 (Modifica dell’articolo 12 della l.r. 32/2008)
CAPO VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 18 (Piano regionale per la cittadinanza di genere)
Art. 19 (Disposizioni finanziarie)
Art. 20 (Disposizioni transitorie)
Art. 21 (Abrogazione)


CAPO I
Disposizioni generali


Art. 1
(Principi e finalità)


1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto regionale e della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, la Regione promuove il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne e l'incremento della loro partecipazione alla vita politica, economica, sociale nonché il contrasto ad ogni forma di violenza di genere.
2. La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.


Art. 2
(Obiettivi)


1. La Regione nell’ambito delle proprie competenze persegue i seguenti obiettivi:
a) sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche volte a realizzare una società con ruoli equilibrati e non discriminatori tra uomini e donne;
b) incoraggia la condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne;
c) sostiene, anche in collaborazione con le Università marchigiane, iniziative volte a promuovere la formazione di alto livello sulle pari opportunità;
d) promuove iniziative volte a eliminare la disparità retributiva tra uomini e donne, favorire l’accesso delle donne a posti di direzione e responsabilità nei luoghi di lavoro;
e) promuove e sostiene azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere;
f) promuove e sostiene iniziative che valorizzano le donne migranti o appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscono l’integrazione nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;
g) promuove e sostiene iniziative volte a superare gli stereotipi di genere;
h) promuove e difende la libertà e autodeterminazione della donna;
i) sostiene l’imprenditorialità e le professionalità femminili;
l) promuove ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione sulla condizione femminile e sulle discriminazioni.


CAPO II
Rappresentanza e partecipazione delle donne


Art. 3
(Banca dati dei saperi delle donne)


1. Presso la Commissione per le pari opportunità di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) è istituita la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono inseriti i curricula delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico, che lavorano o risiedono nelle Marche.
2. La banca dati è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l’ampio mondo dei saperi delle donne e favorire anche un’adeguata presenza delle donne in ruoli fondamentali della vita regionale. A tale scopo la banca dati favorisce anche la divulgazione di competenze femminili al fine delle indicazioni e proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).


Art. 4
(Rappresentanza di genere negli organi ed organismi di nomina regionale. Modifiche alla legge regionale 34/1996)


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 34/1996 sono aggiunte infine le seguenti parole: “Esse si informano a principi di trasparenza, partecipazione e adeguata rappresentanza di genere.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 34/1996 è inserito il seguente: “1 bis. Ciascun soggetto di cui al comma 1 è tenuto a presentare, per ogni singolo organismo, almeno la candidatura di una donna e di un uomo.”.
3. Dopo l’articolo 9 bis della l.r. 34/1996 è inserito il seguente:
“Art. 9 ter (Rappresentanza di genere)
1. Le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa provvedono a verificare che, sul totale delle nomine e designazioni effettuate nell’anno solare di riferimento dall’Assemblea e dalla Giunta, sia garantita la presenza dei due generi negli organismi collegiali di nomina e designazione regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.
2. Le competenti strutture amministrative comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l’organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sotto rappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.”.


Art. 5
(Regolamenti di attuazione)


1. Con uno o più regolamenti sono disciplinate le modalità di attuazione del presente Capo. I regolamenti in particolare individuano:
a) i contenuti essenziali dei modelli di presentazione delle candidature;
b) i casi di esclusione dell’obbligo di cui al comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 34/1996, introdotto dal comma 2 dell’articolo 4 della presente legge.


2. I regolamenti indicati al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare e la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.


CAPO III
Strumenti per l’integrazione delle politiche di genere


Art. 6
(Tavolo regionale di coordinamento? per le politiche di genere)


1. È istituito il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità.
2. Il Tavolo ha sede presso la Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l’esame delle problematiche e delle politiche oggetto della presente legge e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento.
4. I componenti del Tavolo sono individuati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo non dà diritto ad alcun compenso.


Art. 7
(Bilancio di genere)


1. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell’ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali anche al fine della redazione del piano di cui all’articolo 18.
2. Mediante il bilancio di genere la Regione:
a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;
b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell’intervento pubblico;
c) evidenzia l’utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini.
3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.
4. La Giunta regionale cura l’attuazione di specifiche attività di informazione ed aggiornamento del personale delle amministrazioni pubbliche nelle materie di cui al presente articolo.


Art. 8
(Statistiche di genere)


1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.


Art. 9
(Rapporto annuale sulla condizione femminile)


1. La Giunta regionale predispone annualmente, in raccordo con la Commissione pari opportunità regionale, un rapporto sulla condizione delle donne nella regione. Il rapporto è trasmesso all’Assemblea legislativa.


2. Il rapporto contiene in particolare informazioni e dati qualitativi e quantitativi sull’andamento demografico, sull’occupazione femminile, sui servizi esistenti, specie quelli tesi a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, sui livelli di istruzione e formazione femminile, nonché un monitoraggio sulle azioni poste in essere dalla Regione in attuazione della presente legge.


CAPO IV
Politiche regionali prioritarie


Art. 10
(Politiche sanitarie)


1. La Regione garantisce l’integrazione, nelle politiche regionali inerenti il diritto alla salute, del principio della parità di trattamento, al fine di evitare discriminazioni a causa delle differenze biologiche o degli stereotipi sociali ad esse associati. In particolare la Regione nell’ambito della pianificazione sanitaria:
a) promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilità e l’attività diagnostica e terapeutica, sia nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale;
b) persegue l’integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie, nell’ambito del sistema di formazione continua sanitaria garantendo in particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere.


Art. 11
(Politiche economiche)


1. La Regione individua nel piano regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le specifiche misure di politica attiva del lavoro dirette ad incentivare l’occupazione femminile superando gli stereotipi relativi alle scelte lavorative e professionali a prevalente concentrazione femminile o maschile.
2. La Regione, attraverso la pianificazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione):
a) favorisce la propensione all’imprenditorialità femminile;
b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare le donne al mondo dell’imprenditoria.


Art. 12
(Comunicazione)


1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative ed azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere; in particolare opera per:
a) favorire l’attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;
b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine scevra da stereotipi di genere;
c) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, combattendo gli stereotipi basati sul genere.
2. La Regione pone il rispetto delle finalità di cui al comma 1 come condizione alla finanziabilità di tutte le attività di comunicazione e di sostegno all’editoria cui contribuisce.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale regionale e mediante l’attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).


CAPO V
Politiche regionali prioritarie


Art. 13
(Modifica dell’articolo 2 della l.r. 32/2008)


1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne) è sostituito dal seguente:
“2. La Regione sostiene e coordina iniziative dirette a prevenire e a contrastare le violenze di genere, promuovendo protocolli di intesa e protocolli operativi tra Enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell’ordine, realtà associative e di volontariato, associazioni di categoria, allo scopo di creare un sistema articolato degli interventi di cui al comma 1, equilibrato sul territorio.”.


Art. 14
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 32/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 dopo le parole: “violenza di genere.” sono aggiunte le seguenti: “In particolare la Regione sostiene:
a) progetti di formazione degli insegnanti volti a individuare precocemente casi di violenza domestica;
b) progetti di formazione specifica per singole categorie di operatori;
c) progetti educativi nelle scuole volti a valorizzare la cultura del rispetto della differenza e della parità tra uomini e donne nonché a prevenire i conflitti e a risolverli in maniera non violenta.”.


Art. 15
(Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 32/2008)


1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 32/2008 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis (Interventi in ambito sanitario)
1. La Regione definisce i protocolli operativi per il soccorso delle vittime della violenza nell’ambito del SSR e promuove all’interno delle strutture di pronto soccorso l’istituzione di specifici centri di soccorso per le vittime di violenza domestica sentito il parere del Forum di cui all’articolo 3.
2. La Regione promuove interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza domestica ad adottare comportamenti non violenti, mediante iter terapeutici mirati.".


Art. 16
(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 32/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 32/2008 sono aggiunte infine le seguenti parole: “anche avvalendosi dell’attività di informazione e consulenza fornita dai centri per l’impiego”.


Art. 17
(Modifica dell’articolo 12 della l.r. 32/2008)


1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 32/2008 le parole: “anche a carattere sperimentale” sono sostituite dalle seguenti: “che sperimentino progetti innovativi di superamento della condizione di disagio ed emarginazione delle vittime di maltrattamenti”.


CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali


Art. 18
(Piano regionale per la cittadinanza di genere)


1. Il piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale in tema di pari opportunità. Ad esso è allegato il bilancio di genere. Il piano in particolare:
a) stabilisce le azioni a diretta realizzazione regionale e quelle da realizzarsi mediante finanziamento di progetti presentati da enti locali, amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, organizzazioni senza fini di lucro;
b) determina i criteri di finanziamento delle azioni e dei progetti di cui alla lettera a) tenendo conto degli interventi attuati attraverso la pianificazione settoriale diversa da quella di cui al presente articolo nonché gli interventi finanziati ai sensi della l.r. 32/2008;
c) contiene gli indirizzi alla Giunta regionale anche relativi alla redazione della proposta di legge di bilancio per l’anno successivo, volti alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge.
2. Il piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa il piano contestualmente alla presentazione del rendiconto.

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)


1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’anno 2013 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall’anno 2013 sono iscritte nell’UPB 32003 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).


Art. 20
(Disposizioni transitorie)


1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall’anno 2013, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, contestualmente alla presentazione del rendiconto relativo all’anno 2012, una relazione che illustra le iniziative realizzate a sostegno di una politica per le pari opportunità.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2 l’Assemblea legislativa detta indirizzi alla Giunta regionale per la miglior realizzazione degli obiettivi della presente legge per l’anno successivo.
4. I regolamenti di cui all’articolo 5 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 34/1996 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo l’obbligo per le strutture amministrative della Giunta e dell’Assemblea legislativa regionale di effettuare le verifiche di cui al comma 1 dell’articolo 9 ter della citata l.r. 34/1996, introdotto dal comma 3 dell’articolo 4 della presente legge, e di comunicare all’Assemblea legislativa regionale e al Presidente della Giunta regionale l’esito delle verifiche effettuate.


Art. 21
(Abrogazione)


1. E’ abrogata la legge regionale 20 ottobre 1994, n. 41 (Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna).



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