Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
hanno approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
Art. 1 (Modifiche alla l.r. 15/1997)
Art. 2 (Modifica alla l.r. 18/2009)
Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 15/1997)
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:
“1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare del tributo è determinato:
a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;
d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;
f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle parole: “lettera f)”.
3. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle parole: “lettere c) e d)”.
4. Al comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 15/1997 le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle parole: “lettera f)”.
Art. 2
(Modifica alla l.r. 18/2009)
1. Il comma 11 dell’articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), è sostituito dal seguente:
“11. In fase di prima applicazione e fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti di trattamento finalizzati all’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), così come previsti nel piano regionale dei rifiuti e nei piani d’ambito, l’intero gettito dell’addizionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della l.r. 15/1997, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi per il finanziamento degli impianti medesimi.”.
Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1.La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.