NORMATIVA
Normativa regionale - Marche
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Legge regionale Marche 20 aprile 2012 n 10
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Ulteriori modifiche alla Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 8 “Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese”
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Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale hanno approvato;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
Sommario Art. 1 (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 8/2005) Art. 2 (Norma transitoria)
Art. 1 (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 8/2005)
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 8 (Norme in materia di accertamento della regolarità contributiva delle imprese), le parole: “soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire, ai sensi degli” sono sostituite dalle parole: “subordinati agli adempimenti di cui agli” e le parole: “al direttore dei lavori o, qualora previsto, al coordinatore per l’esecuzione” sono sostitute dalle parole: “al coordinatore per l’esecuzione, qualora previsto, o al direttore dei lavori negli altri casi”. 2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005, le parole: “dall’articolo 11 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)” sono sostituite dalle parole: “dall’articolo 99 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)” 3. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005, le parole: “Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l’esecuzione” sono sostituite dalle parole: “Il coordinatore per l’esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi”. 4. Al comma 2 bis dell’articolo 1 della l.r. 8/2005: le parole: “Il direttore dei lavori o, qualora previsto, il coordinatore per l’esecuzione” sono sostituite dalle parole: “Il coordinatore per l’esecuzione, qualora previsto, o il direttore dei lavori negli altri casi”; la parola: “matricola” è sostituita dalle parole: “unico del lavoro” e dopo le parole: “Le eventuali irregolarità riscontrate sono comunicate” sono inserite le parole: “per iscritto”. 5. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per le imprese di un altro Stato membro dell’Unione europea l’obbligo sussiste solo se le stesse non abbiano già posto in essere, presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale, gli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi livelli di tutela derivanti dagli accantonamenti previsti dalla disciplina contrattuale o statale vigente.”. 6. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005 è inserito il seguente: “3 bis. Per i lavori pubblici e privati l’obbligo di iscrizione alla cassa edile di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sia l’impresa distaccante che quella distaccataria. Per lo stesso appalto, l’impresa distaccante trasmette la denuncia mensile alla cassa edile evidenziando la posizione di lavoratore distaccato e l’impresa distaccataria comunica mensilmente alla cassa edile i nominativi dei lavoratori distaccati. L’impresa distaccante è obbligata a esibire il DURC al committente o al responsabile dei lavori, ai fini della verifica di cui all’articolo 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008.”. 7. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 8/2005 è inserito il seguente: “5 bis. Ai fini del controllo degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, il Comune trasmette alla cassa edile di cui al comma 3, in base a quanto stabilito nell’apposita convenzione stipulata secondo lo schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale, i dati dei titoli abilitativi relativi a soggetti pubblici e privati di propria competenza.”.
Art. 2 (Norma transitoria)
1. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 8/2005, come inserito dal comma 7 dell’articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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