(B.U. 26 maggio 2022, n. 43)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, riconoscendo l'alto valore civile e morale dei caduti nell'adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria, intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Patria vittime del dovere e rafforzare, nel rispetto dei principi costituzionali, le misure di assistenza e sostegno, anche non economico, di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)).
2. La Regione promuove e salvaguarda la memoria delle vittime di terrorismo.
Art. 2
(Giornate regionali in onore delle vittime del dovere e delle vittime del terrorismo)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita una Giornata regionale in onore delle vittime del dovere, che si celebra ogni anno per ricordare i Servitori della Patria caduti nell'adempimento del dovere.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita una Giornata regionale in onore delle vittime del terrorismo, che si celebra il 9 maggio di ogni anno, presso il Comune di Staffolo.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di sicurezza, individua la data della Giornata regionale in onore delle vittime del dovere di cui al comma 1, promuovendo iniziative idonee a commemorare tale giorno.
Art. 3
(Misure di sostegno alle vittime del dovere)
1. La Regione riconosce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, le seguenti misure di sostegno:
a) esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4;
b) borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso universitario ai figli dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 4.
2. I benefici non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime circostanze.
3. La Giunta regionale determina le modalità, i termini, le condizioni e gli importi massimi per l'erogazione dei benefici indicati al comma 1.
Art. 4
(Destinatari)
1. Sono destinatari degli interventi previsti dall'articolo 3:
a) le vittime del dovere, di cui ai commi 563 e 564 dell'articolo 1 della legge 266/2005, comprese le vittime del dovere appartenenti ai corpi di polizia locale, residenti o prestanti servizio nelle Marche alla data del fatto che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere;
b) il coniuge e i figli e, in mancanza degli stessi, i genitori dei soggetti indicati alla lettera a).
Art. 5
(Iniziative per la memoria delle vittime del terrorismo)
1. La Regione riconosce il Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.
2. La Regione, al fine di promuovere e salvaguardare la memoria delle vittime di terrorismo:
a) promuove e organizza iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime di terrorismo e delle stragi di medesima matrice;
b) sostiene con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla memoria delle vittime di terrorismo.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale organizza le iniziative indicate alla lettera a) del comma 2 e determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi indicati alla lettera b) del medesimo comma.
Art. 6
(Disposizioni finanziarie)
1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 40.000,00 di cui euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 3 ed euro 20.000,00 per gli interventi indicati all'articolo 5, da iscrivere nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si fa fronte mediante contestuale ed equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024 per euro 40.000,00.
3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.
Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.