(B.U. 24 marzo 2022, n. 22)
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione Marche, con questa legge si propone gli obiettivi di:
a) favorire l'espansione della base produttiva regionale per generare nuova occupazione e attivare nuove reti di fornitura e subfornitura nel territorio, in particolare nelle aree interne ed in quelle maggiormente colpite da crisi industriali;
b) aumentare l'attrattività delle Marche per gli investitori locali e provenienti da fuori regione;
c) favorire il rafforzamento competitivo del sistema economico e degli investimenti delle piccole e medie imprese, delle microimprese e delle start up.
2. In particolare, con gli interventi previsti da questa legge, la Regione intende:
a) promuovere e sostenere nuovi investimenti produttivi, particolarmente nel settore digitale, ambientale, dello sviluppo sostenibile, della transizione ecologica e dell'economia circolare, anche tramite attrazione o rientro di investimenti dall'estero, con rilevanti impatti occupazionali e di innovazione, o interventi di salvataggio industriale che garantiscano il mantenimento occupazionale e il rilancio competitivo delle imprese;
b) sostenere le piccole e medie imprese e le microimprese nel rinnovare i propri sistemi di produzione, anche in chiave più sostenibile e sicura;
c) promuovere la transizione digitale delle imprese verso Impresa 4.0.
3. Le disposizioni di questa legge intendono contribuire all'attuazione della Strategia di specializzazione intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 di cui agli strumenti del Quadro finanziario pluriennale (COM (2018) 321 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027), e del Next Generation EU (COM (2020) 456 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione. SWD 2020 98 final).
4. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 2
(Accordi regionali di investimento e innovazione)
1. Al fine di promuovere la crescita dell'attività delle imprese regionali che presentano programmi e potenzialità di sviluppo, nonché di favorire l'attrazione di investimenti da fuori regione e il rientro di unità produttive delocalizzate all'estero, la Regione concede contributi sulla base della stipula di "Accordi di investimento e innovazione" con le imprese che realizzano nuovi insediamenti produttivi industriali e dei servizi, o espansioni di insediamenti esistenti, o programmi di riconversione produttiva e/o di riutilizzo di impianti rimasti inutilizzati, che si caratterizzano per:
a) un significativo impatto occupazionale;
b) un contributo all'elevamento del livello tecnologico delle produzioni regionali;
c) un contributo alla riqualificazione delle filiere locali o alla riconversione e diversificazione produttiva, in particolare nelle aree interne della regione ed in quelle maggiormente colpite da crisi industriali.
2. Lo strumento dell'Accordo regionale di investimento e innovazione di cui al comma 1 può essere attivato anche nel caso di interventi di salvataggio di imprese in crisi e di loro reindustrializzazione e ristrutturazione, alla condizione minima del mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti nel territorio marchigiano.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della competente Commissione assembleare, definisce i termini e le modalità di accesso ai benefici connessi alla stipula di "Accordi regionali di investimento e innovazione", indicando, in particolare:
a) i soggetti beneficiari;
b) i criteri per la selezione delle proposte progettuali;
c) le tipologie e le caratteristiche degli investimenti realizzabili;
d) le intensità e i massimali del contributo regionale;
e) le modalità di realizzazione e gestione dei progetti;
f) i tempi di realizzazione;
g) i motivi di revoca totale o parziale.
4. Le proposte devono obbligatoriamente prevedere un investimento produttivo in termini di nuovi insediamenti produttivi, espansioni di impianti o sedi esistenti o recupero di impianti inutilizzati per nuove attività di produzione, logistica o altri servizi. A questo investimento si possono aggiungere, nell'ambito dello stesso accordo:
a) progetti di ricerca e sviluppo;
b) limitatamente alle PMI, acquisto di macchinari;
c) limitatamente alle PMI, progetti di innovazione organizzativa e/o di prodotto;
d) progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca (centri di competenza) e di infrastrutture tecnologiche rivolte al mercato e al trasferimento tecnologico;
e) progetti di innovazione energetico-ambientale, riguardanti in particolare lo sviluppo dell'economia circolare e della transizione energetica;
f) interventi per la formazione dei lavoratori e dei tecnici che verranno inseriti in azienda;
g) aiuti all'occupazione e all'inserimento lavorativo nel caso di impiego di personale rientrante nelle categorie svantaggiate ai sensi dei regolamenti europei.
5. L'impresa firmataria dell'accordo può essere anche soggetto mandatario di una associazione temporanea di imprese a cui possono aderire i propri fornitori di primo livello attivi sul territorio regionale, anche costituiti da lavoratori riuniti in imprese cooperative per salvaguardare le competenze aziendali. In tal caso, nell'accordo possono essere inclusi i progetti di investimento delle altre imprese aderenti all'ATI.
6. L'Accordo, di durata di norma triennale, è approvato dalla Giunta regionale e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa. L'Accordo deve contenere:
a) la localizzazione dell'investimento produttivo;
b) la descrizione puntuale dei progetti;
c) l'entità dei contributi e delle spese previste;
d) i tempi di realizzazione degli interventi;
e) gli impegni occupazionali;
f) le clausole di salvaguardia e le penalità in caso di inadempimenti.
7. L'accordo può anche essere collegato e complementare ad un eventuale accordo di innovazione, ai sensi del d.m. 1 aprile 2015, o ad un contratto di sviluppo, ai sensi del d.m. 9 dicembre 2014, sottoscritti con il Ministero dello Sviluppo Economico e con la Regione stessa, a condizione che si prevedano investimenti addizionali e ulteriori spese.
8. Beneficiari dell'intervento possono essere tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica appartenenti ai settori dell'industria in senso ampio, dei servizi, del turismo e delle attività culturali e creative, nonché organismi di ricerca industriale con qualsiasi forma giuridica privatistica. I soggetti possono avere sede legale anche all'esterno della Regione. Se, nel caso di un nuovo insediamento, il soggetto proponente intende costituire una nuova entità giuridica, mantenendo la quota maggioritaria, tale previsione deve essere indicata nella proposta e regolamentata nell'accordo ai fini del trasferimento del contributo.
9. In sede di prima attuazione, gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 già iscritte a carico della Missione 14, Programma 3, Titolo 2 del bilancio vigente.
10. Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
Art. 3
(Altri interventi a sostegno degli investimenti)
1. Ai fini di cui all'articolo 1 e ai sensi del Quadro strategico di cui al comma 3 dello stesso articolo, la Giunta regionale può promuovere i seguenti interventi:
a) azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti;
b) interventi per l'attrattività dei territori;
c) interventi per lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle PMI, delle microimprese e delle start up;
d) interventi a favore della trasformazione digitale delle imprese verso Impresa 4.0;
e) sostegno all'accesso alla finanza per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale delle PMI.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di questo articolo, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della competente Commissione assembleare.
3. Gli interventi previsti da questo articolo e specificati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
Art. 4
(Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti)
1. Al fine di incrementare le opportunità di investimento nella regione da parte di imprese provenienti da altri paesi o da altre regioni italiane, nonché di favorire il rientro di investimenti effettuati fuori regione da parte di imprese marchigiane, laddove questo possa rappresentare una opportunità per il rafforzamento competitivo delle imprese, si predispongono alcuni principali strumenti operativi. In particolare:
a) l'individuazione di un "Contact point", a cui le imprese potenzialmente investitrici, anche attraverso le associazioni imprenditoriali o i relativi consulenti e intermediari, possono rivolgersi per segnalare alla Giunta regionale il proprio interesse a investire nelle Marche e richiedere prime informazioni e assistenza;
b) la predisposizione di un sito informativo che renda visibili gli elementi descrittivi chiave riguardanti l'attrattività della Regione Marche e le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nel territorio marchigiano;
c) l'elaborazione di una "Guida per gli investimenti" da rendere disponibile principalmente online ed essere tempestivamente aggiornata in seguito al cambiamento di qualsiasi strumento di incentivazione, norma o regolamento che possa influire sulle decisioni di investimento;
d) la costruzione di una piattaforma web relativa alla mappa delle aree industriali maggiormente infrastrutturate dal punto di vista urbanistico, energetico e ambientale per accogliere investimenti, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle strutture o delle possibilità di lottizzazione, delle condizioni logistiche e di connessione telematica, delle caratteristiche delle altre imprese insediate, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale; a questa mappa, in particolare per le imprese operanti nei servizi avanzati e professionali e nella ricerca, nonché per le imprese altamente innovative e a carattere immateriale, va aggiunta una mappa dei "business parks" (centri per il terziario avanzato o degli affari) e dei poli di innovazione presenti sul territorio regionale, con gli stessi elementi descrittivi indicati per le aree industriali;
e) la definizione di protocolli condivisi con ANCI, gli enti locali coinvolti, con la Camera di Commercio delle Marche e con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei settori economici e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per prevedere procedure accelerate per le pratiche autorizzatorie; a tal fine, la Regione, informati gli enti locali interessati all'insediamento e le altre istituzioni pubbliche coinvolte, può anche convocare la Conferenza dei servizi per definire il calendario per il completamento del processo autorizzatorio, rimuovere eventuali ostacoli e definire eventuali interventi urbanistici e tecnici da realizzare per consentire la realizzazione dell'investimento.
Art. 5
(Interventi per l'attrattività dei territori)
1. La Regione per creare le condizioni più favorevoli agli insediamenti produttivi, promuove, con i suoi vari strumenti e attraverso gli enti locali, o i consorzi e le società d'area che gestiscono le aree industriali, la riqualificazione energetica, ambientale, logistica e digitale delle aree stesse e la loro gestione integrata.
2. La Regione è impegnata nel completare il processo di dotazione infrastrutturale della banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, nonché nella realizzazione di data center territoriali, ospitati in luoghi neutrali rispetto agli operatori del mercato, messi a disposizione dalla Regione stessa o dagli Enti locali, ove gli utenti, preferibilmente in rete fra loro, possano trovare ospitalità per le proprie risorse di memorizzazione, archiviazione ed elaborazione, indipendentemente dalla scelta dei soggetti gestori, che potranno essere entità già operative sul territorio o nuove entità, laddove si presenti l'opportunità per soggetti che vogliono investire sul territorio.
3. La Regione garantisce per tali centri:
a) l'interconnessione alle reti ad alta capacità trasmissiva;
b) il coordinamento dei gestori coinvolti;
c) la definizione di meccanismi per favorire la diffusione di soluzioni di cloud computing.
Art. 6
(Interventi per lo sviluppo e il rafforzamento competitivo delle PMI, delle microimprese e delle start up)
1. Per investimenti finalizzati a nuove attività produttive o nei servizi, per progetti di innovazione e transizione energetica, ambientale, ecologica e di economia circolare con il recupero ed il riciclo dei rifiuti, per attività di ricerca, sperimentazione e servizi all'innovazione realizzati dalle piccole e medie imprese e dalle microimprese, consistenti nella realizzazione di nuovi insediamenti, ampliamenti di insediamenti esistenti, o riutilizzo di siti inutilizzati, se di entità limitata rispetto a quelli sostenuti dagli interventi di cui all'articolo 2, la Regione, in particolare nelle aree interne e in quelle colpite da gravi crisi occupazionali o nelle aree colpite dal sisma, interviene con propri strumenti di sostegno in forma semplificata e definendo protocolli di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4.
2. Per rafforzare la competitività, la resilienza e la capacità di tenuta sul mercato, nonché per migliorare la qualità e le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e il grado di sostenibilità ambientale dei processi produttivi, la Regione interviene con strumenti di sostegno a favore delle piccole e medie imprese e delle microimprese localizzate nel territorio regionale per:
a) l'ammodernamento degli impianti produttivi attraverso nuove dotazioni tecnologiche, nuovi sistemi di gestione, interventi per il miglioramento e la sicurezza degli ambienti di produzione e lavoro, nonché per l'acquisto di mezzi e macchinari;
b) l'introduzione di tecnologie e procedure per la messa in sicurezza dei processi di produzione e la riduzione dell'impatto ambientale dentro e fuori i locali dell'impresa, il risparmio e l'innovazione dal punto di vista energetico, lo sviluppo dell'economia circolare;
c) l'introduzione di tecnologie digitali a supporto della gestione della produzione, delle reti di fornitura, subfornitura e consulenza, della gestione amministrativa e finanziaria, della commercializzazione e distribuzione, dei servizi informativi e post vendita, con particolare riferimento allo sviluppo delle esportazioni e alla internazionalizzazione.
Art. 7
(Interventi a favore della trasformazione digitale delle imprese verso Impresa 4.0)
1. La Regione promuove la trasformazione digitale delle imprese in coerenza con i principi di Industria 4.0, con particolare riferimento all'adozione delle tecnologie della robotica intelligente, dell'internet delle cose, delle applicazioni dell'intelligenza artificiale e dei big data, delle applicazioni in realtà virtuale e aumentata, della manifattura additiva, dei servizi digitali a distanza. La Regione persegue in particolare i seguenti obiettivi:
a) sviluppare nuovi modelli di business;
b) promuovere processi di integrazione dei prodotti con i servizi ai clienti e agli altri soggetti coinvolti ("servitizzazione");
c) riorganizzare le funzioni produttive, le catene del valore e le relazioni con il mercato e con le reti di fornitura e di progettazione;
d) riorganizzare parti delle attività lavorative in forma agile, a distanza e in condizioni di sicurezza informatica.
2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione sostiene in particolare la realizzazione di progetti di innovazione realizzati da imprese singole o associate che prevedano interventi di acquisizione di dotazioni tecnologiche, riorganizzazione aziendale e sviluppo delle competenze necessarie al pieno raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso l'attivazione di consulenze e interventi di affiancamento manageriale.
3. Al fine di promuovere le competenze e stimolare le imprese alla digitalizzazione, la Regione promuove inoltre progetti e iniziative, in particolare attraverso i Digital Innovation Hubs e i centri di trasferimento tecnologico, per la sensibilizzazione e per la diffusione di informazioni e conoscenze in relazione alle opportunità della digitalizzazione avanzata, anche mediante piattaforme di facilitazione dell'incrocio tra domanda e offerta di servizi di innovazione digitale.
Art. 8
(Sostegno all'accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale delle PMI)
1. La Regione promuove il consolidamento della struttura finanziaria e il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, promuovendo:
a) accordi con gli istituti di credito per orientare le risorse creditizie verso il sostegno delle imprese marchigiane;
b) strumenti per l'accesso al credito attraverso la garanzia;
c) lo sviluppo di strumenti creditizi e finanziari innovativi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati mediante la costituzione di appositi fondi o la concessione di contributi.
Art. 9
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e altri stakeholders, anche con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei principali settori economici e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, con questa legge si autorizza la spesa di euro 4.100.000,00 per l'anno 2023 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2.
3. All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 3.
5. La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
6. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
7. Per effetto del comma 2 l'autorizzazione prevista nella Tabella E alla voce "Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici" iscritta nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", della legge regionale 31 dicembre 2020, n.53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) è azzerata.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
Art. 11
(Abrogazione)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 abroga la l.r. 17 luglio 2018, n. 25.