Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
hanno approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Destinatari)
Art. 3 (Compiti della Regione)
Art. 4 (Esclusione dai benefici)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione promuove azioni finalizzate a favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione e il divorzio. La Regione promuove, altresì, misure di sostegno in favore dei coniugi indicati all'articolo 2 in situazione di difficoltà economica.
Art. 2
(Destinatari)
1. Sono destinatari della presente legge:
a) i coniugi separati legalmente o divorziati;
b) i coniugi in fase di separazione o divorzio.
Art. 3
(Compiti della Regione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove:
a) la realizzazione di centri di assistenza e mediazione familiare al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio in particolare per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell’affidamento congiunto previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli);
b) la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei centri di mediazione familiare;
c) gli interventi comunali di sostegno al reddito volti a far fronte alle necessità abitative dei coniugi di cui all'articolo 2 non assegnatari della casa familiare e in situazione di grave difficoltà economica garantendo, in particolare, le condizioni per continuare a svolgere in modo adeguato il ruolo genitoriale;
d) l'istituzione di servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione;
e) la stipula di accordi e intese con il Ministero di Giustizia per garantire nei tribunali le prestazioni dei servizi di mediazione familiare, in particolare nei procedimenti di separazione giudiziale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
3. L'atto di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale e individua, in particolare, i limiti di reddito per l'accesso agli interventi di cui alla lettera c) del comma 1.
Art. 4
(Esclusione dai benefici)
1. Sono esclusi dai benefici indicati all'articolo 3 i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, in particolare, per quello di atti persecutori previsto nel decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall’anno 2013, l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l’anno 2013 e successivi nella UPB 5.30.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).