Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale ha approvato,
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale :
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell’Unione europea, sostiene l’agricoltura e il mondo rurale promuovendo la multifunzionalità dell’azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, allo scopo di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse peculiari di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con maggiore attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando in particolare l’insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
c) promuovere la differenziazione e l’incremento dei redditi della famiglia agricola;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità della vita;
e) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale.
2. In particolare la Regione con la disciplina dell’agriturismo promuove forme di turismo nelle campagne, al fine di:
a) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche locali;
b) diffondere la conoscenza della cultura rurale, le sue tradizioni e l’educazione alimentare, anche attraverso il sostegno alle iniziative culturali del mondo rurale;
c) sviluppare il turismo sociale e giovanile per consentire una migliore conoscenza dell’ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.
TITOLO I
MULTIFUNZIONALITA’
ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini di promozione e sostegno di cui alla presente legge, nel concetto di multifunzionalità rientrano le attività che possono essere esercitate in connessione con l’attività agricola dagli imprenditori di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare:
a) l’agriturismo;
b) l’agricoltura sociale;
c) la vendita diretta;
d) la trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli aziendali;
e) la produzione di energia;
f) il contoterzismo;
g) le attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico;
h) la trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi.
CAPO I
AGRITURISMO
ARTICOLO 3
(Attività agrituristiche)
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate, anche in forma societaria o in associazione tra loro, dai soggetti di cui all’articolo 11, attraverso l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Rientrano in particolare tra le attività agrituristiche:
a) la fornitura di alloggio in appositi locali dell’azienda, con la somministrazione eventuale della prima colazione;
b) l’ospitalità in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta;
c) la somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico;
d) l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti enogastronomici, inclusa la mescita dei vini;
e) l’organizzazione di attività, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, a carattere ricreativo, culturale, didattico, di pratica sportiva, escursionistico e di ippoturismo, svolte sia all’interno che all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa e anche in convenzione con gli enti locali.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo e di eventuali priorità nella concessione di contributi, nonché a ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo.
ARTICOLO 4
(Rapporto di connessione)
1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che rimane comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all’attività agricola è superiore a quello attribuito all’attività agrituristica.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 21 sono adottate le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell’ambiente e indicati i tempi previsti per l’espletamento delle attività agrituristiche.
3. Il rapporto di connessione è presunto nel caso di aziende che danno ospitalità completa a non più di dieci persone o somministrano fino a venti pasti giornalieri oppure accolgono autocaravan, roulotte e tende per un massimo di quattro piazzole. In questo caso l’azienda deve avere una superficie agricola utilizzabile di almeno due ettari.
ARTICOLO 5
(Ospitalità)
1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono l’attività di ospitalità non può essere superiore a:
a) quaranta posti letto per l’ospitalità in alloggi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a). Tale limite è elevato a cinquantacinque posti letto per le aziende ricadenti nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale;
b) venti piazzole per la sosta in spazi aperti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), purché l’azienda agricola abbia una superficie agricola utilizzabile di almeno 3 ettari. Per questa tipologia di ospitalità non è consentito l’utilizzo di unità abitative fisse.
2. Per le aziende agrituristiche che forniscono ospitalità in entrambe le tipologie di cui al comma 1, lettere a) e b), la capacità ricettiva complessiva non può essere superiore a ottanta persone.
3. Nel caso in cui le aziende agricole che svolgono l’attività di cui al comma 1, lettera a), offrano agli ospiti alloggiati la prima colazione, la materia prima utilizzata deve essere tracciata o tracciabile e provenire da aziende agricole singole o associate della Regione per una quota di almeno il 65 per cento di prodotto.
ARTICOLO 6
(Somministrazione di alimenti e bevande)
1. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende l’attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti enogastronomici forniti dall’azienda agrituristica ai propri ospiti, che deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana.
2. Al fine indicato al comma 1, almeno il 30 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, deve provenire dalla produzione aziendale, con un ulteriore 30 per cento minimo di prodotto marchigiano tracciato o tracciabile, che deve provenire da aziende agricole singole o associate della Regione. Alle percentuali suddette, va aggiunta una quota pari al 20 per cento di acquisti che possono essere effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173), dei prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e dei prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM).
3. Per le aziende che praticano l’agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea, la percentuale di produzione aziendale è ridotta al 25 per cento ed è contestualmente aumentata al 35 per cento la quota di prodotto che deve provenire direttamente da aziende agricole singole o associate della Regione.
4. Sono considerati di produzione aziendale i prodotti ottenuti da materia prima dell’azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi.
5. Il valore su cui determinare le percentuali di cui al presente articolo è determinato su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio rilevati secondo i criteri e le modalità individuati nel regolamento di cui all’articolo 21.
6. In presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche o naturali, fitopatie o epizoozie che hanno colpito l’impresa agricola e che sono state accertate dai competenti organi statali e regionali, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in deroga ai limiti percentuali indicati ai commi 2 e 3, per la durata dell’evento che giustifica la deroga stessa. A tal fine, l’operatore invia apposita comunicazione al Comune dove hanno sede gli immobili.
7. Il numero massimo di posti tavola consentito è pari a settanta, elevato a cento nel caso in cui la quota dei prodotti agricoli propri dell’azienda è pari ad almeno il 65 per cento e un’ulteriore quota pari ad almeno il 20 per cento proviene direttamente da aziende agricole singole o associate della Regione. Il numero massimo di pasti che l’azienda può somministrare nel corso dell’anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e dalla capacità di autoapprovvigionamento.
ARTICOLO 7
Organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali)
1. Rientra tra le attività agrituristiche l’organizzazione di degustazioni di prodotti propri, compresa la mescita di vini.
2. Se le degustazioni di cui al comma 1 sono organizzate al di fuori dell’ambito aziendale, anche in occasione di fiere, manifestazioni ed eventi promozionali, l’attività è considerata agrituristica solo se svolta a titolo non oneroso.
ARTICOLO 8
(Organizzazione attività ricreative, sportive, divulgative e culturali)
1. Rientra nell’attività agrituristica la fornitura di servizi ricreativi, sportivi, divulgativi o culturali, quali le passeggiate a cavallo, la pesca sportiva su laghetto aziendale o le escursioni con guida, esercitata in modo autonomo e dietro pagamento del relativo corrispettivo, nel rispetto della normativa regionale in materia di professioni turistiche.
2. Non danno luogo al pagamento di alcun corrispettivo autonomo le attività e le strutture sportive o ricreative quali i campi da tennis, bocce, golf, calcetto, pallavolo o pallacanestro, che possono essere messe a disposizione degli ospiti di cui agli articoli 5 e 6, ovvero le piscine, le quali possono essere utilizzate esclusivamente dagli ospiti di cui all’articolo 5.
ARTICOLO 9
(Fattoria didattica)
1. L’organizzazione della fattoria didattica consente di accogliere presso l’azienda agricola scolaresche o altri ospiti ed è rivolta:
a) alla conoscenza del territorio rurale, dell’agricoltura e dei suoi prodotti e in generale del legame esistente fra le tradizioni alimentari gastronomiche e il patrimonio storico–culturale;
b) all’educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli in relazione alle attività agricole praticate.
2. Lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 21.
ARTICOLO 10
(Attività e servizi complementari)
1. Sono considerati complementari, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 96/2006, le attività e i servizi che non generano un corrispettivo autonomo rispetto alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e che possono essere offerti ai soli ospiti che fruiscono dei servizi di cui agli articoli 5 e 6.
2. Rientrano in particolare tra i servizi complementari le attività inerenti la cura del benessere e della salute, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 21.
ARTICOLO 11
(Operatori agrituristici)
1. Sono operatori agrituristici gli imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di fascicolo aziendale, iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 12 e che esercitano l’attività in base alle disposizioni stabilite dalla presente legge.
2. Per l’esercizio dell’attività agrituristica, gli operatori agrituristici possono avvalersi della collaborazione di familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché di personale dipendente regolarmente assunto per l’attività aziendale o di collaboratori associati. E’ consentito il ricorso a lavoratori esterni all’impresa agricola solo per lo svolgimento delle attività e dei servizi complementari di cui all’articolo 10, purché il personale normalmente impiegato per l’ordinaria gestione e organizzazione dell’attività primaria risulti numericamente superiore.
3. E’ vietato l’uso delle denominazioni di agriturismo, agrituristico, agriturist e simili, anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori agrituristici ai sensi del comma 1. E’ fatta salva la facoltà dell’utilizzo della propria denominazione da parte dell’associazione Agriturist e dei suoi associati, a integrazione della denominazione aziendale.
4. E’ altresì vietato agli operatori agrituristici l’uso delle denominazioni riservate alle strutture turistiche e commerciali dalla normativa vigente nelle rispettive materie.
5. La Regione e gli enti locali assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori agrituristici, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.
ARTICOLO 12
(Elenco regionale degli operatori agrituristici)
1. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito l’elenco regionale degli operatori agrituristici. L’elenco contiene un’apposita sezione cui sono iscritti gli operatori agrituristici che svolgono l’attività di cui all’articolo 9.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1. L’iscrizione è negata nei casi previsti dall’articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.
3. La cancellazione dall’elenco è disposta qualora l’imprenditore non abbia intrapreso l’attività entro i tre anni successivi all’iscrizione e nei casi di cessazione dell’attività. Non si fa luogo alla cancellazione se il mancato inizio dell’attività è dovuto all’esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all’articolo 17, purché l’attività sia intrapresa entro i dodici mesi successivi al loro completamento inteso come data dell’attestazione o del rilascio dell’agibilità.
4. Nel caso di cancellazione dall’elenco gli operatori devono restituire l’eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data dell’accertamento secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. La Regione informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l’attività agrituristica dell’avvenuta iscrizione e cancellazione dall’elenco di cui al comma 1.
ARTICOLO 13
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Gli imprenditori che intendono svolgere l’attività agrituristica presentano al Comune dove hanno sede gli immobili da utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente.
Nella SCIA devono essere specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti, nonché le utenze annuali e i periodi di apertura.
2. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione della SCIA.
Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni e ritenuta utile all’istruttoria è acquisita d’ufficio dal Comune, che effettua altresì i controlli di legge relativi alla SCIA presentata.
3. In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell’attività esercitata, il titolare deve darne notizia al Comune dove hanno sede gli immobili, che provvede a comunicarlo alla struttura organizzativa regionale competente entro dieci giorni, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge.
4. L’operatore agrituristico è tenuto a comunicare al Comune competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività stessa è stata avviata; il Comune provvede a comunicare la variazione intervenuta alla competente struttura organizzativa regionale. In ogni caso l’operatore agrituristico è tenuto all’aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale.
ARTICOLO 14
(Obblighi degli operatori)
1. Oltre a quanto previsto all’articolo 13, gli operatori agrituristici sono tenuti a:
a) comunicare l’eventuale sospensione dell’attività, che non può essere superiore a un anno, al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente;
b) prevedere, nel caso di attività non annuale, un periodo di apertura nell’arco dell’anno solare pari ad almeno quattro mesi, frazionabili in mesi, settimane o giorni a discrezione dell’operatore, rispettando i periodi di apertura e chiusura stabiliti;
c) esporre al pubblico una copia della SCIA;
d) esercitare l’attività nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 21, riportati nella SCIA, nonché delle tariffe esposte ai sensi dell’articolo 15;
e) provvedere alla registrazione e alla denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
f) comunicare gli arrivi e le partenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;
g) mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al d.m. 350/1999, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM offerti dall’azienda;
h) esporre al pubblico l’elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate non prodotte nell’azienda.
ARTICOLO 15
(Pubblicità dei servizi e prezzi)
1. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati, compreso l’elenco delle camere con l’indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.
2. In ogni camera o unità abitativa deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.
3. Gli operatori che svolgono attività di alloggio o di ospitalità in spazi aperti comunicano al Comune competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell’anno seguente, con facoltà di comunicarne l’eventuale modifica entro il 1° marzo successivo. La modifica decorre dal 1° giugno dello stesso anno.
ARTICOLO 16
(Immobili destinati all’agriturismo)
1. Per l’esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all’attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni. Per determinare la data di edificazione dei fabbricati realizzati dopo il 1967, si considera l’anno in cui è stata conseguita l’abitabilità o l’agibilità.
2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell’imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo che non dispone di fabbricati e strutture nel fondo coltivato, purché ubicati nello stesso Comune o in un Comune contiguo.
3. Gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali, ai sensi dell’articolo 3 della legge 96/2006.
ARTICOLO 17
(Recupero del patrimonio edilizio)
1. Negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Nel caso di ristrutturazione sono consentiti gli aumenti volumetrici previsti dalla normativa urbanistica comunale.
2. Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell’edificio, conservando l’aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici con l’uso di materiali e tecniche tipici della zona e, per quanto possibile, con il ricorso a tecniche e materiali di edilizia sostenibile.
3. I titoli abilitativi sono rilasciati a titolo gratuito, previa verifica dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 12.
4. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l’esercizio dell’attività agrituristica, fatta salva la realizzazione di servizi igienico-sanitari, di volumi tecnici o di impianti sportivo-ricreativi, secondo le caratteristiche definite nel regolamento di cui all’articolo 21.
ARTICOLO 18
(Barriere architettoniche)
1. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali e impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone con disabilità fisica.
ARTICOLO 19
(Norme igienico-sanitarie)
1. Le aziende agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per l’abitabilità e l’agibilità dei locali di civile abitazione, tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità.
2. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non permettano l’adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, può essere consentita la riduzione dell’altezza fino al limite minimo di 2,20 metri, purché il volume disponibile per posto-letto non sia inferiore, per le camere a un letto e per i locali servizi, a 18 metri cubi e, per le camere a due letti, a 23 metri cubi. Resta fermo l’obbligo di assicurare un’altezza media minima di 2,50 metri e una superficie minima di 7 metri quadrati per le stanze da un letto e di 11 metri quadrati per le stanze a due letti, con un incremento di 4 metri quadrati di superficie per ogni letto in più. La frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all’unità superiore.
3. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno e dotate di servizio autonomo di cucina è fissata in 26 metri quadrati. Possono esservi alloggiate non più di quattro persone, elevabili a cinque nel caso di presenza di bambini fino a dodici anni.
ARTICOLO 20
(Formazione professionale)
1. La Regione promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale in materia di formazione professionale.
ARTICOLO 21
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale adotta, previo parere della competente commissione assembleare e sentite le organizzazioni professionali agricole, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo; in particolare il regolamento contiene:
a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative all’attività agricola e agrituristica e i criteri di conteggio;
b) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione;
c) la tipologia dei prodotti di derivazione aziendale o locale utilizzati per la somministrazione di spuntini, pasti e bevande;
d) i criteri e le modalità per la rilevazione dei prezzi di vendita al dettaglio;
e) le caratteristiche delle aziende, con particolare riguardo alle tecniche produttive, all’accoglienza, alla sicurezza, alla didattica;
f) i criteri e le modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche;
g) le norme e le caratteristiche strutturali degli edifici e degli impianti sportivo-ricreativi;
h) le norme di carattere igienico-sanitario da osservare oltre a quelle di cui all’articolo 19;
i) ogni altra disposizione necessaria.
ARTICOLO 22
(Vigilanza e controllo)
1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all’articolo 21 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno triennale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Spettano alla struttura organizzativa regionale competente la verifica periodica, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti:
a) il rispetto del requisito della principalità agricola;
b) il livello di classificazione;
c) il rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 6.
3. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
ARTICOLO 23
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. L’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, anche in forma occasionale, senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 13 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Contestualmente, il Comune dispone la chiusura dell’esercizio.
2. Chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 11, comma 3, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.
3. L’operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio dell’attività indicate nella SCIA;
b) mancata esposizione al pubblico della SCIA;
c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche;
d) utilizzo di prodotti non conforme a quanto stabilito dalla presente legge in merito alla somministrazione di alimenti e bevande;
e) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.
4. L’operatore agrituristico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 quando:
a) non effettua la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e f);
b) la comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 15 risulta incompleta o priva delle indicazioni relative a caratteristiche della struttura variate rispetto le precedenti comunicazioni;
c) la tabella riepilogativa dei prezzi è compilata in modo non corretto o incompleto oppure non è esposta oppure è in contrasto con quanto comunicato al Comune;
d) espone o applica prezzi superiori a quelli comunicati.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate, con le procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), rispettivamente dai Comuni o dalla Regione in base al riparto di competenze stabilito dall’articolo 22. I proventi derivanti sono introitati dall’ente irrogatore. La Regione trasmette copia delle sanzioni irrogate al Comune competente per territorio, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 24.
ARTICOLO 24
(Sospensione e cessazione dell’attività)
1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all’articolo 23, comma 3, il Comune sospende l’esercizio dell’attività agrituristica per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Qualora l’operatore agrituristico commetta un’altra violazione tra quelle indicate all’articolo 23, comma 3, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da venti a quaranta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all’articolo 23, comma 3, il Comune dispone la cessazione dell’attività.
3. Qualora la struttura organizzativa regionale competente accerti il venir meno di uno o più requisiti oggettivi in base ai quali l’azienda ha intrapreso l’esercizio dell’agriturismo, il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della struttura medesima, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati. Nei casi più gravi il Comune sospende per uguale periodo massimo l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine stabilito, il Comune dispone la cessazione dell’attività.
4. Il Comune dispone la sospensione dell’esercizio dell’attività nei confronti delle aziende, autorizzate ai sensi della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), che non si adeguano alle disposizioni stabilite dalla presente legge entro il termine di cui all’articolo 48, comma 3.
5. Il Comune dispone altresì la cessazione dell’attività quando:
a) viene meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti;
b) l’operatore agrituristico sospende l’attività in violazione di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera a).
6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).
7. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati altresì alla struttura organizzativa regionale competente per l’eventuale revoca dei contributi concessi.
CAPO II
AGRICOLTURA SOCIALE
ARTICOLO 25
(Caratteristiche)
1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività svolte ai sensi dell’articolo 27:
a) dalle imprese agricole singole o associate, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l’utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;
b) dai soggetti iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora svolgano le attività di cui all’articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali, in conformità alle normative di settore e alla programmazione regionale e locale.
ARTICOLO 26
(Rapporto di connessione)
1. Le attività di agricoltura sociale devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve rimanere comunque principale.
Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all’attività agricola è superiore a quello attribuito all’attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore al personale normalmente impiegato per l’ordinaria gestione e organizzazione dell’attività primaria.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 33 sono adottate le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell’ambiente e indicati i tempi previsti per l’espletamento delle attività di agricoltura sociale.
ARTICOLO 27
(Attività esercitabili)
1. Rientrano tra i servizi educativi e didattici la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli.
2. Rientrano tra i servizi sociali e assistenziali le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti.
3. Rientrano tra i servizi socio-sanitari le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell’azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali.
4. Rientra altresì tra le attività di agricoltura sociale il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizione di disagio, così come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 (regolamento generale di esenzione per categoria).
5. Le singole tipologie delle strutture e dei servizi corrispondono a quelle individuate dalle vigenti normative regionali di settore e dal regolamento di cui all’articolo 33.
ARTICOLO 28
(Esercizio dell’attività)
1. L’attività di agricoltura sociale è svolta a favore dei soggetti sia privati che pubblici, ferma restando la necessità rispettivamente dell’autorizzazione e dell’accreditamento previsti dalle vigenti normative di settore.
2. Le imprese agricole stipulano apposite convenzioni, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, con gli enti pubblici per la prestazione delle attività di cui al presente Capo, mediante l’utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità dell’azienda.
ARTICOLO 29
(Agricoltura sociale e impresa agricola)
1. I titolari delle imprese agricole o un membro della famiglia agricola o uno o più collaboratori, che possono anche essere esterni alla stessa impresa agricola, devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo previste dalle vigenti normative di settore.
2. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 27 sono soggetti agli obblighi previsti dalle normative che regolano il settore interessato, oltre che agli obblighi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 33.
ARTICOLO 30
(Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale)
1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura l’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1.
3. La struttura regionale di cui al comma 1 informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l’attività dell’avvenuta iscrizione e cancellazione dall’elenco.
ARTICOLO 31
(Comunicazioni relative all’esercizio dell’attività)
1. Gli imprenditori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 30 inviano al Comune, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la comunicazione relativa all’inizio dell’attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l’autorizzazione prevista dalle normative di settore. Nella comunicazione sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti.
2. In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell’attività esercitata, il titolare deve darne comunicazione al Comune entro dieci giorni, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge.
3. Il Comune informa le strutture organizzative regionali competenti rispettivamente in materia di agricoltura e di servizi sociali delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1 e 2.
4. L’operatore è tenuto a comunicare alla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti di cui all’articolo 26 in base ai quali l’attività stessa è stata avviata, procedendo all’aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale.
5. Il regolamento di cui all’articolo 33 indica le ulteriori modalità per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente articolo.
ARTICOLO 32
Immobili per l’agricoltura sociale)
1. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo devono possedere le caratteristiche strutturali e le attrezzature previste dalle normative di settore e dal regolamento di cui all’articolo 33.
2. Gli immobili di cui al comma 1 mantengono la loro destinazione di uso agricolo.
ARTICOLO 33
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale adotta, sentite le organizzazioni professionali agricole e del terzo settore e previo parere della competente commissione assembleare, le disposizioni regolamentari per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo con riferimento alle tipologie di attività di cui all’articolo 27.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene:
a) le tabelle formulate per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole e all’attività di agricoltura sociale e i criteri di conteggio;
b) i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di connessione;
c) ogni altra disposizione necessaria.
ARTICOLO 34
(Vigilanza e controllo)
1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all’articolo 33 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno triennale, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. La vigilanza e il controllo sul rispetto del requisito della principalità agricola sono esercitati dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura, che a tal fine effettua verifiche periodiche nelle aziende.
3. La vigilanza e il controllo relativi all’autorizzazione e all’accreditamento delle strutture e dei servizi sono esercitati dagli enti indicati nella normativa di settore interessata, con le modalità ivi previste.
4. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
ARTICOLO 35
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. L’imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza aver presentato le comunicazioni di cui all’articolo 31 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Il Comune dispone la chiusura dell’esercizio, con contestuale divieto di svolgere l’attività per un anno.
2. L’operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle comunicazioni di cui all’articolo 31;
b) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate, con le procedure di cui alla l.r. 33/1998 rispettivamente dai Comuni o dalla Regione in base al riparto di competenze stabilito dall’articolo 34. I proventi derivanti sono introitati dall’ente irrogatore. La Regione trasmette copia delle sanzioni irrogate al Comune competente per territorio, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 36.
4. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative di settore in relazione alla specifica attività di agricoltura sociale autorizzata.
ARTICOLO 36
(Sospensione e cessazione dell’attività)
1. Nel caso di accertamento di una delle violazioni indicate all’articolo 35, comma 2, il Comune sospende l’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni. Se l’operatore commette un’altra violazione tra quelle indicate all’articolo 35, comma 2, nei due anni successivi, il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da venti a quaranta giorni.
2. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui all’articolo 35, comma 2, il Comune dispone la cessazione dell’attività.
3. Qualora la struttura organizzativa regionale competente ai sensi dell’articolo 34, comma 2, accerti il venir meno di uno o più requisiti in base ai quali l’azienda ha intrapreso l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale, il Comune, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte della struttura medesima, fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati. Nei casi più gravi il Comune sospende l’attività per un uguale periodo massimo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine stabilito, il Comune dispone la cessazione dell’attività.
4. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di sospensione e cessazione previste dalle normative di settore in relazione all’attività di agricoltura sociale autorizzata.
5. I provvedimenti di sospensione e cessazione sono comunicati alla struttura organizzativa regionale competente per l’eventuale revoca dei contributi concessi.
CAPO III
ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE CON L’ATTIVITÀ AGRICOLA
ARTICOLO 37
(Vendita diretta)
1. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. La vendita può riguardare anche i prodotti derivati di cui all’articolo 38, nonché prodotti acquistati da terzi, purché questi ultimi siano riconducibili allo stesso comparto agronomico dell’azienda agricola del venditore.
3. Nell’ambito della vendita diretta, i prodotti di origine dell’azienda agricola devono essere prevalenti in termini di valore rispetto a quelli acquistati da terzi.
ARTICOLO 38
(Trasformazione di prodotti aziendali)
1. E’ attività connessa ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile la produzione di beni ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici provenienti dal ciclo produttivo dell’impresa.
2. Per migliorare la qualità o aumentare la quantità o la varietà dell’offerta possono essere lavorati anche prodotti acquisiti da terzi, purché sia garantita la prevalenza di prodotti propri.
3. Oltre al vino e all’olio, rientrano tra le produzioni ammissibili i prodotti freschi di panetteria, i succhi di frutta, la birra e gli altri prodotti individuati come previsto dalla normativa di settore.
ARTICOLO 39
(Produzione di energia)
1. La produzione e la cessione di energia elettrica o calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici ottenuti da vegetali derivanti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario quando rispettano i limiti e i vincoli previsti delle vigenti disposizioni statali.
ARTICOLO 40
(Contoterzismo)
1. L’attività di contoterzismo è considerata attività agricola per connessione quando l’imprenditore agricolo esegue la prestazione a favore di terzi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata per proprio conto, come previsto dalla normativa statale vigente.
ARTICOLO 41
(Sistemazione e manutenzione del territorio)
1. Ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 228/2001, gli imprenditori agricoli possono svolgere attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico, con finalità generali di utilità collettiva.
2. Per l’assegnazione dei lavori gli enti pubblici possono prevedere priorità per le aziende in grado di realizzare gli interventi con il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.
ARTICOLO 42
(Trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi)
1. L’attività di trasformazione di prodotti agricoli per conto terzi è considerata attività agricola per connessione quando le imprese agricole singole o associate di cui all’articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, esercitano tale servizio mediante l’utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità della stessa azienda agricola, ai sensi della normativa statale.
TITOLO II
DIVERSIFICAZIONE
ARTICOLO 43
(Definizione)
1. Per diversificazione si intendono tutte quelle attività che, pur esterne a quella agricola, risultano integrate e complementari con essa in ambito rurale e possono essere svolte in azienda indipendentemente dall’attività agricola, al fine di fornire occasioni di impiego ai fattori di produzione e opportunità di reddito integrative all’agricoltore e alla famiglia agricola.
ARTICOLO 44
(Tipologia delle attività)
1. Le tipologie delle attività esercitabili ai sensi dell’articolo 43 sono individuate con apposito atto della Giunta regionale.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 45
(Contributi)
1. La Regione concede contributi agli imprenditori agricoli singoli o associati per l’esercizio delle attività di cui alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, specificando in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
b) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;
c) la tipologia e la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi;
d) le procedure per l’attuazione degli interventi e per la presentazione delle domande.
3. Gli interventi sono attuati in base ai principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. La revoca del contributo per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge o nel provvedimento di concessione determina il recupero delle somme erogate secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
ARTICOLO 46
(Vincolo di destinazione)
1. Le opere e gli allestimenti utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al Titolo I, Capi I e II, e finanziati ai sensi dell’articolo 45 sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di liquidazione finale dei contributi.
ARTICOLO 47
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge concorrono risorse statali e regionali rispettivamente per euro 350.000 e per euro 150.000 relativamente all’anno 2011. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 a carico dei fondi regionali, si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nell’esercizio 2010 a carico dell’UPB 30908 e conservate, ai sensi del comma 4 dell’articolo 58 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nello stato di previsione della spesa del bilancio 2011 al capitolo 221. Per quanto concerne i fondi statali, mediante utilizzo di quota parte delle somme iscritte nell’UPB 30907 e 30908.
ARTICOLO 48
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui agli articoli 21 e 33 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività agrituristiche ai sensi della l.r. 3/2002 proseguono l’esercizio dell’attività in base all’autorizzazione in essere se rispettano quanto stabilito agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente legge e se mantengono il rapporto di connessione di cui all’articolo 4 della presente legge.
3. Le aziende di cui al comma 2 non in regola con le disposizioni indicate nel comma medesimo adeguano i requisiti difformi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall’articolo 49 e i relativi atti applicativi.5. Le disposizioni contenute nel Titolo I, Capo II, producono effetti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 33.
6. La Giunta regionale presenta, a cadenza almeno triennale, alla competente commissione assembleare una relazione sulle verifiche e controlli effettuati ai sensi dell’articolo 22, comma 2, e dell’articolo 34, comma 2, della presenta legge.
ARTICOLO 49
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la l.r. 3/2002;
b) la legge regionale 6 novembre 2002, n. 22 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: "Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale”);
c) la legge regionale 21 ottobre 2005, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 "Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale”);
d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 1 (Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale);
e) l’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008);
f) l’articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009);
g) il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 3 (Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull’attività agrituristica e turismo rurale).
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione .E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Ancona, 14 novembre 2011.