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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale Marche 14 maggio 2012 n 12
Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)
 

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
hanno approvato;


il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:


Sommario
Art. 1 (Stazione unica appaltante della Regione Marche)
Art. 2 (Competenze della SUAM)
Art. 3 (Organizzazione della SUAM)
Art. 4 (Soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)
Art. 5 (Adempimenti dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)
Art. 6 (Soggetti che hanno facoltà di avvalersi della SUAM)
Art. 7 (Utilizzo della SUAM da parte dell’Assemblea legislativa regionale)
Art. 8 (Norme transitorie e finali)


Art. 1
(Stazione unica appaltante della Regione Marche)


1. E’ istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136), al fine di assicurare:
a) l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’espletamento delle procedure contrattuali;
b) l’imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose;
d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.


Art. 2
(Competenze della SUAM)


1. La SUAM ha competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi.


2. La SUAM, in particolare:
a) valuta, sulla base dei programmi dei soggetti di cui agli articoli 4, 6 e 7, la possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle procedure contrattuali;
b) definisce, in collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 4, 6 e 7, la procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le relative specificazioni;
c) redige gli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo;
d) nomina la commissione aggiudicatrice e giudicatrice;
e) adotta il provvedimento di avvio della procedura contrattuale;
f) svolge gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all’aggiudicazione efficace;
g) fornisce gli elementi per la definizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
h) assicura il supporto per la stipulazione del contratto;
i) raccoglie i dati relativi all’esecuzione dei contratti ed implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
l) cura la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore ad un milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e superiore a centomila euro per l’acquisizione di beni e servizi;
m) effettua il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati;
n) cura i rapporti con la Prefettura - UTG del Governo.


Art. 3
(Organizzazione della SUAM)


1. Alla SUAM è preposto un direttore che opera con ampia autonomia organizzativa e gestionale.
2. L’incarico di direttore è conferito dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).
3. Per l’esercizio delle funzioni il direttore si avvale del personale assegnato dalla Giunta regionale e del personale distaccato dalle amministrazioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.
4. Nell’ambito della SUAM opera l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
5. Alla SUAM ed al relativo direttore si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 20/2001. A tale fine la SUAM ed il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio.


Art. 4
(Soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)


1. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi:
a) le strutture organizzative della Giunta regionale;
b) l’Agenzia regionale sanitaria;
c) le società a totale partecipazione regionale.
2. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila euro:
a) l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche;
b) l’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche;
c) gli Enti gestori dei parchi naturali regionali;
d) i Consorzi di bonifica;
e) gli enti del Servizio sanitario regionale;
f) gli Enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).
3. Per gli enti di cui al comma 2, lettera e), la SUAM esercita anche le funzioni di cui all’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).


Art. 5
(Adempimenti dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)


1. I soggetti di cui all’articolo 4 curano gli adempimenti propedeutici all’attività della SUAM, nonché quelli connessi all’esecuzione del contratto e, in particolare:
a) redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;
b) comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico del procedimento;
c) inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall’approvazione, i progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo all’impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura contrattuale;
d) stipulano ed eseguono il contratto;
e) effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAM.
2. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, versano alla SUAM una quota pari all’uno per cento dell’importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale, per la copertura dei costi connessi all’attività della medesima.
3. La Giunta regionale può autorizzare la sostituzione del versamento di cui al comma 2 con il distacco di personale presso la SUAM. In tale caso il costo del personale distaccato presso la SUAM rimane a carico del relativo datore di lavoro.


Art. 6
(Soggetti che hanno facoltà di avvalersi della SUAM)


1. Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, operanti nel territorio della Regione.
2. Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1 è disciplinato da apposita convenzione.
3. La convenzione con la SUAM prevede:
a) l’ambito di operatività della SUAM, determinato sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento, nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile unico del procedimento dell’ente, individuato ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 ed il responsabile del procedimento della SUAM, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUAM e il versamento di una quota pari all’uno per cento dell’importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata;
c) l’eventuale distacco di personale presso la SUAM, in alternativa al versamento di cui alla lettera b);
d) la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
e) l’obbligo di trasmettere alla SUAM l’elenco dei contratti per i quali si prevede l’affidamento, ogni informazione utile relativa all’esecuzione dei medesimi contratti e le varianti intervenute nel corso di esecuzione.
4. Il costo del personale distaccato presso la SUAM rimane a carico del relativo datore di lavoro.


Art. 7
(Utilizzo della SUAM da parte dell’Assemblea legislativa regionale)


1. L’Assemblea legislativa regionale si avvale della SUAM previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea medesima e la Giunta regionale. L’intesa, in particolare, definisce i limiti, i criteri e le modalità di avvalimento.


Art. 8
(Norme transitorie e finali)


1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2012, costituisce la SUAM e definisce tempi e modalità per assicurare l’operatività della stessa SUAM riguardo ai soggetti di cui all’articolo 4.
2. La Regione promuove iniziative per il coordinamento dell’attività della SUAM della Regione con quella delle Stazioni uniche appaltanti istituite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 1.
3. In fase di prima applicazione della presente legge, l’incarico di direttore della SUAM può essere conferito al dirigente della Posizione di funzione Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
4. Il Segretario generale della Giunta regionale assegna alla SUAM il personale indispensabile all’avvio dell’attività.
5. Ai fini di cui al comma 3 dell’articolo 5, i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM possono utilizzare, previa specifica convenzione, le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale.



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