(B.U. 10 agosto 2017, n. 88)
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini di questa legge si intendono per medicinali cannabinoidi i medicinali di origine industriale o le preparazioni magistrali a base di cannabis o di principi attivi cannabinoidi, classificati secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
Art. 2
(Prescrizione)
1. I medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico curante, specialista o di medicina generale, e dal pediatra di libera scelta. Le modalità di redazione delle prescrizioni sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia.
Art. 3
(Modalità di erogazione)
1. L'erogazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche può essere effettuata:
a) in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, con eventuale prosecuzione del trattamento in ambito domiciliare in sede di dimissioni del paziente;
b) in ambito domiciliare.
2. L'ospedale e la struttura ad esso assimilabile, se sprovvisti di farmacia, assicurano il reperimento dei farmaci cannabinoidi presso una farmacia ospedaliera o presso una farmacia pubblica e privata aperta al pubblico.
3. La Giunta regionale determina le modalità di reperimento dei farmaci cannabinoidi nei casi previsti al comma 1.
4. Salvo diverse disposizioni normative, la spesa per l'erogazione di medicinali cannabinoidi ai sensi del comma 1 è a carico del servizio sanitario regionale se la prescrizione è effettuata in base ad un piano terapeutico redatto da un centro autorizzato dalla Regione e in mancanza di valida alternativa terapeutica.
Art. 4
(Acquisto dall'estero)
1. L'acquisto dall'estero di cannabis e di medicinali cannabinoidi è disciplinato dalla normativa statale.
Art. 5
(Progetti pilota)
1. La Giunta regionale, per ridurre il costo della cannabis e dei principi attivi cannabinoidi importati dall'estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione, da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa vigente, di sostanze e preparazioni vegetali a base di cannabis con le Università marchigiane, le associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze.
Art. 6
(Centralizzazione degli acquisti)
1. Al fine di ridurre le spese fisse connesse all'acquisto e alla preparazione di medicinali cannabinoidi, nelle more della sperimentazione dei progetti pilota previsti all'articolo 5, la Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge, verifica la possibilità di centralizzare acquisti, stoccaggio e distribuzione alle farmacie ospedaliere abilitate, avvalendosi di strutture regionali.
Art. 7
(Informazione scientifica e promozione della ricerca)
1. La Regione promuove:
a) la diffusione della conoscenza dell'impiego e degli effetti della cannabis, anche per finalità diverse da quelle terapeutiche, in particolare nel settore tessile, edile e delle bonifiche ambientali;
b) i corsi di formazione e di aggiornamento periodici per gli operatori sanitari, finalizzati alla conoscenza degli sviluppi sperimentali e scientifici per l'impiego terapeutico della cannabis e dei principi attivi cannabinoidi;
c) la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della cannabis nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche e al miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali;
d) i progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca pubblici e universitari, con particolare attenzione a quelli sviluppati con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere presenti nella regione.
Art. 8
(Norme di attuazione)
1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvedimenti finalizzati a:
a) assicurare l'applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni contenute in questa legge;
b) monitorare periodicamente il consumo dei medicinali cannabinoidi, distinti in medicinali importati e preparati magistrali;
c) attuare la promozione di accordi con i ministeri competenti.
Art. 9
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 10
(Abrogazione)
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