Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
hanno approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 36/2005)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)
Art. 3 (Modifica all’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)
Art. 4 (Modifiche all’articolo 20 decies della l.r. 36/2005)
Art. 5 (Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 36/2005)
Art. 6 (Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 36/2005)
Art. 7 (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 36/2005)
Art. 8 (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r.36/2005)
Art. 9 (Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 36/2005)
Art. 10 (Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 36/2005)
Art. 11 (Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 36/2005)
Art. 12 (Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 36/2005)
Art. 13 (Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/2005)
Art. 14 (Disposizioni finali e transitorie)
Art. 15 (Abrogazione)
Art. 16 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 1
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 36/2005)
1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è aggiunto il seguente:
"2 quinquies. Ai fini della presente legge, la Giunta regionale può stabilire parametri integrativi della valutazione della situazione economica equivalente di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).".
Art. 2
(Modifiche all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r.36/2005 le parole: "entro sei mesi dall'approvazione della presente legge" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
"3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20 septies.".
Art. 3
(Modifica all’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Gli alloggi con superficie utile calpestabile inferiore a mq 30 possono essere utilizzati dai Comuni, in deroga alle procedure previste dal presente articolo e previa approvazione di apposito regolamento comunale, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa.”.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 20 decies della l.r. 36/2005)
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
“f) l’assegnatario abbia una capacità economica superiore al limite di cui all’articolo 20 quater, comma 3, purché tale condizione si protragga da almeno due anni consecutivi.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:
“4 bis. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 vengono comunque considerati ai fini dell’applicazione della scala di equivalenza prevista per il calcolo della capacità economica.”.
Art. 5
(Modifica della rubrica del Titolo IV della l.r. 36/2005)
1. La rubrica del Titolo IV della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente: “Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche)”.
Art. 6
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 36/2005)
1. L’articolo 21 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 21 - (ERAP Marche)
1. È istituito l’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).
2. L’ERAP Marche è ente pubblico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
3. La Giunta regionale individua la sede legale dell’ERAP Marche.
4. L’ERAP Marche esercita le funzioni concernenti:
a) la realizzazione degli interventi di ERP sovvenzionata e agevolata;
b) la gestione del patrimonio immobiliare proprio e di ERP e le attività di manutenzione connesse.
5. L’ERAP Marche può svolgere a favore di enti pubblici e privati le seguenti funzioni:
a) la gestione del patrimonio immobiliare non di ERP e le attività di manutenzione ad essa connesse;
b) la prestazione di servizi tecnici per la gestione delle gare di appalto, per la programmazione, progettazione ed attuazione di interventi edilizi ed urbanistici con divieto di subappalto dei servizi stessi;
c) la prestazione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative tra cui quella di agenzie per la locazione;
d) la prestazione di servizi aggiuntivi agli assegnatari di alloggi ERP anche nel contesto di insediamenti a proprietà mista.
6. Le funzioni di cui al comma 5 sono svolte previa stipula di apposite convenzioni che stabiliscono i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i relativi corrispettivi.”.
Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 36/2005)
1. L’articolo 22 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 22 - (Organi)
1. Sono organi dell’ERAP Marche il direttore e il revisore dei conti.".
Art. 8
(Sostituzione dell’articolo 23 della l.r.36/2005)
1. L’articolo 23 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 23 - (Direttore)
1. La Giunta regionale nomina, tra i responsabili dei presidi di cui all’articolo 25, il direttore dell’ERAP Marche per la durata della legislatura regionale, e ne determina il trattamento economico in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti regionali.
2. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Ente, sovrintende al relativo funzionamento e in particolare:
a) esercita i poteri di indirizzo e di controllo;
b) approva il bilancio e gli atti di programmazione;
c) approva i regolamenti;
d) sottoscrive gli accordi, le intese e le convenzioni;
e) autorizza le alienazioni, gli acquisti, le permute, nonché la costituzione, la modifica e l’estinzione dei diritti reali sugli immobili;
f) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte;
g) assicura l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi, mantenendo la direzione del presidio di provenienza.
3. In caso di assenza o impedimento del direttore, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal vicedirettore, scelto, tra i responsabili dei presidi di cui al comma 1, dal direttore medesimo.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), relative ai dirigenti della Giunta regionale.”.
Art. 9
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 36/2005)
1. L’articolo 24 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 24 - (Revisore dei conti)
1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro nazionale.
2. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni.
3. Il revisore dei conti esercita il controllo interno sulla gestione dell’ERAP Marche ed in particolare:
a) vigila sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti;
b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
c) esamina il bilancio, le variazioni e l’assestamento;
d) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa.
4. Il revisore dei conti può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.
5. Il revisore dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità amministrative e contabili nella gestione dell’ERAP Marche, ha l’obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale.”.
Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 36/2005)
1. L'articolo 25 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 - (Presidi)
1. L’ERAP Marche è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia.
2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dalla Giunta regionale, tra i dirigenti dell’ERAP Marche.
3. Il responsabile del presidio dirige l’attività delle strutture dello stesso presidio ed è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.
4. L’incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.”.
Art. 11
(Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 36/2005)
1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:
“Art. 25 bis - (Consulte provinciali per le politiche abitative)
1. Sono istituite, presso ciascun presidio, le Consulte provinciali per le politiche abitative.
2. Le Consulte sono composte da sette membri di cui:
a) un membro designato dalla provincia;
b) quattro membri designati dalla conferenza provinciale delle autonomie;
c) due membri designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini.
3. Le Consulte sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale per la durata della legislatura regionale.
4. Ogni Consulta è costituita se le designazioni pervenute consentono la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salve le successive integrazioni.
5. Le Consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli atti di cui all’articolo 23, comma 2, lettere d) ed e), che interessano il territorio del presidio di appartenenza. La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa regionale possono richiedere alla Consulta pareri in merito ad atti diversi.
6. I pareri indicati al comma 5 sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i pareri si intendono favorevoli.
7. La prima riunione di ogni Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Nella prima riunione ogni Consulta elegge il presidente e il vicepresidente.
8. Ai componenti della Consulta non spetta alcun compenso.”.
Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 36/2005)
1. L’articolo 26 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 - (Personale)
1. L’ERAP Marche ha una dotazione organica unica e dispone di personale proprio, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali.”.
Art. 13
(Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 36/2005)
1. L’articolo 27 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 27 - (Regolamento di organizzazione)
1. L’organizzazione dell’ERAP Marche è disciplinata da apposito regolamento.”.
Art. 14
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina tra i direttori degli ERAP il direttore di cui all’articolo 23 della l.r. 36/2005, come sostituito dall’articolo 8 della presente legge. Dalla nomina suddetta decade il commissario straordinario degli ERAP in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative funzioni sono svolte dal direttore medesimo fino alla data di costituzione del nuovo ente indicato al comma 3.
2. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore di cui al comma 1 approva il regolamento di organizzazione e la dotazione organica dell’ERAP Marche.
3. L’ERAP Marche è costituito dal 1° gennaio 2013 con deliberazione di Giunta regionale. Entro tale data la Giunta regionale nomina il revisore dei conti. Dalla data di costituzione sono soppressi gli ERAP e l’ERAP Marche subentra nei rapporti giuridici in corso.
4. All’ERAP Marche si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).
5. I direttori degli ERAP in carica alla data di soppressione degli enti stessi assumono l’incarico di responsabili di presidio sino alla scadenza dei relativi contratti.
6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.
7. Al fine di portare a termine le operazioni di formazione delle nuove graduatorie ai sensi dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005, i Comuni ad alta tensione abitativa, per l’anno 2012, possono prorogare la validità delle graduatorie di assegnazione per un massimo di sei mesi dalla data di scadenza delle medesime e comunque non oltre il giorno di approvazione della nuova graduatoria.
8. Dall’applicazione della presente legge non possono derivare nuovi né maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
9. Le modifiche al Titolo IV della l.r. n. 36/2005 disposte dalla presente legge entrano in vigore dalla data di costituzione dell’ERAP Marche. A decorrere da tale data ogni riferimento agli Enti regionali per l’abitazione pubblica (ERAP) contenuto nelle leggi regionali vigenti e in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende fatto all’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche).
Art. 15
(Abrogazione)
1. È abrogato l’articolo 28 della l.r. 36/2005.
Art. 16
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.