Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale hanno approvato.
IOl Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Obiettivi strategici)
Art. 3 (Programmazione regionale)
Art. 4 (Pianificazione provinciale e comunale)
Art. 5 (Intese e accordi)
Art. 6 (Tipologie degli interventi)
Art. 7 (Soggetti attuatori)
Art. 8 (Disposizioni particolari per i Comuni)
Art. 9 (Gestione e manutenzione)
Art. 10 (Finanziamenti)
Art. 11 (Norma finanziaria)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, nell’ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, persegue obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo infrastrutturale, con valenza anche in ambito sanitario, ambientale, sociale, turistico e sportivo e di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell’uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, delle relative infrastrutture, la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali, la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell’utenza motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono definiti con gli strumenti della programmazione regionale, in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica).
Art. 2
(Obiettivi strategici)
1. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
a) la creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva, prioritariamente nelle zone A di cui alla zonizzazione regionale della qualità dell’aria definita, ai sensi del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con deliberazione consiliare n. 52 dell’8 maggio 2007;
b) la creazione di una rete interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;
c) la creazione negli ambienti rurale e montano, costiero, delle aree protette e dei parchi, e in quelli di rilievo paesistico ambientale, turistico e storico di percorsi dedicati e strutture di supporto;
d) la creazione di una rete di ciclostazioni.
2. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:
a) l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone il completamento su tutto il territorio urbano e la messa in rete;
b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.
Art. 3
(Programmazione regionale)
1. Il Piano regionale infrastrutture, trasporto merci e logistica, integrato con il Piano regionale del T.P.L., in conformità agli obiettivi strategici della ciclomobilità extraurbana, individua il sistema ciclabile di scala regionale in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale con particolare riferimento ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali e ai grandi poli attrattori. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.
2. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui al comma 1 definiscono, favorendo altresì il recupero conservativo, l’utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti:
a) l’area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
b) l’area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili;
d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.
3. Nelle fasi di formazione del Piano regionale infrastrutture, trasporto merci e logistica e del Piano regionale del T.P.L. e di eventuali aggiornamenti, per quanto attiene alla mobilità ciclistica sono sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l’utilizzo della bicicletta, le Province e i Comuni.
Art. 4
(Pianificazione provinciale e comunale)
1. Le Province redigono piani provinciali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani provinciali, in coerenza con la pianificazione regionale e con i provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. I piani provinciali definiscono gli interventi a livello sovracomunale.
2. I Comuni redigono piani comunali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani comunali. I piani comunali definiscono gli interventi a livello comunale.
3. I piani provinciali e i piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai poli di interscambio modale, ai poli sanitari ed ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive e, in generale, agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.
Art. 5
(Intese e accordi)
1. Nell’ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, in attuazione degli strumenti di pianificazione regionale di cui all’articolo 3, comma 1, la Regione promuove, mediante intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l’ospitalità dei cicloturisti.
2. La Regione promuove accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e sui mezzi di trasporto pubblico locale.
3. La Regione promuove, d’intesa con Province e Comuni, e sentite le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell’uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita.
4. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell’offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in collaborazione con Province e Comuni.
Art. 6
(Tipologie degli interventi)
1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:
a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali e di ciclovie;
b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse;
c) poli di interscambio modale;
d) interventi di miglioramento della sicurezza e fruibilità ciclabile delle reti stradali ordinarie;
e) strutture e centri di servizio per la ciclabilità.
2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:
a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico;
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, d’intesa con le società di gestione e presso strutture pubbliche;
d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;
e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
i) predisposizione di un sistema di sicurezza e prevenzione al furto attraverso l’identificazione del mezzo ciclabile con targa antieffrazione;
j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta.
3. Nel quadro delle indicazioni dei piani regionali, provinciali e comunali, di cui agli articoli 3 e 4, una quota della superficie dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve essere riservata al parcheggio di biciclette.
Art. 7
(Soggetti attuatori)
1. Province e Comuni realizzano gli interventi previsti dai piani provinciali e comunali e adottano ogni iniziativa utile per promuovere, anche con la collaborazione di soggetti privati, gli interventi previsti dalla presente legge, mediante adeguate forme di concertazione, ivi inclusi gli accordi di programma.
2. La Regione, le Province e i Comuni adottano misure idonee ad incrementare l’uso della bicicletta da parte dei propri dipendenti.
Art. 8
(Disposizioni particolari per i Comuni)
1. I Comuni sedi di stazioni ferroviarie o poli di interscambio modale provvedono, all’interno o in prossimità delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di biciclette, con eventuale annesso servizio di noleggio e manutenzione biciclette.
2. Per la realizzazione delle ciclostazioni di cui al comma 1, i Comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.
Art. 9
(Gestione e manutenzione)
1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani provinciali e comunali, in coerenza con la pianificazione regionale, e la manutenzione dei percorsi e dei tracciati preesistenti sono a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati e percorsi che insistono sul territorio di più Comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
2. La Regione può concedere contributi per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle strade agli enti che prevedono, nella loro pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.
Art. 10
(Finanziamenti)
1. La Regione determina annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, i programmi attuativi di intervento e di finanziamento in favore dei Comuni dotati di piani comunali per la mobilità ciclistica.
2. Il finanziamento della Regione è subordinato alla compartecipazione degli enti attuatori.
3. La Regione concede finanziamenti agli enti e soggetti proprietari delle strade che provvedono, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità alla pianificazione regionale e comunale, salvo comprovati problemi di sicurezza.
4. Sono finanziabili solo gli interventi relativi a strade classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 285/1992, previsti nei piani regionali, provinciali e comunali.
5. Una quota parte non inferiore al 10 per cento del finanziamento relativo alle spese di investimento previste per le funzioni obiettivo relative alla modernizzazione delle infrastrutture, all’efficienza del sistema regionale dei trasporti, è finalizzata agli interventi di modernizzazione delle infrastrutture, previsti dalla presente legge.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’anno 2013 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall’anno 2013, sono iscritte nell’UPB 42704 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).