Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
hanno approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Funzioni degli Enti locali)
CAPO II
Strumenti operativi e di programmazione
Art. 4 (Comitato regionale dello sport e del tempo libero)
Art. 5 (Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero)
Art. 6 (Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza)
Art. 7 (Programma annuale degli interventi di promozione sportiva)
Art. 8 (Convenzioni)
Art. 9 (Attività informativa e monitoraggio)
CAPO III
Sport di cittadinanza
Art. 10 (Definizioni)
Art. 11 (Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza)
CAPO IV
Attivita sportive delle persone diversamente abili
Art. 12 (Principi)
Art. 13 (Contributi per la promozione delle attività)
CAPO V
Impianti e attrezzature per lo sport
Art. 14 (Contributi per l’adeguamento e la realizzazione degli impianti)
Art. 15 (Fidejussione regionale)
CAPO VI
Impianti e attrezzature per l esercizio di attivita ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative
Art. 16 (Requisiti)
Art. 17 (Vigilanza e sanzioni)
CAPO VII
Gestione degli impianti sportivi
Art. 18 (Affidamento)
Art. 19 (Modalità)
CAPO VIII
Sostegno ad attivita e manifestazioni sportive
Art. 20 (Contributi per attività sportive)
Art. 21 (Contributi per manifestazioni sportive agonistiche)
Art. 22 (Contributi per l’attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico)
Art. 23 (Incentivi al merito sportivo)
CAPO IX
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 24 (Regolamento di attuazione)
Art. 25 (Fondo unico per lo sport)
Art. 26 (Norme finanziarie)
Art. 27 (Norme transitorie)
Art. 28 (Modifiche e abrogazioni)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, promuove lo sport e le attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione in particolare favorisce e promuove:
a) la diffusione della pratica sportiva, il diritto al gioco e allo sport di cittadinanza;
b) la divulgazione dei valori dello sport e della cultura olimpica, al fine di sostenere l’integrazione sociale e interculturale, il miglioramento della qualità della vita, la salute individuale e collettiva, la prevenzione delle patologie;
c) l’attività sportiva per i diversamente abili, quale strumento per il miglioramento del benessere, il recupero e la crescita culturale, fisica ed educativa;
d) la valorizzazione di proposte tese a diffondere la cultura del movimento a tutte le età, tenuto conto della necessità di prevenire le malattie croniche legate a stili di vita scorretti e non salutari;
e) la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli impianti e delle attrezzature sportive, nonché delle aree e degli spazi destinati allo sport e all’attività motoria ricreativa, al fine di garantire la massima fruibilità di ambienti sicuri e idonei incentivando le strategie d’intervento volte a minimizzare l’impatto ambientale e a implementare il livello di sicurezza;
f) lo sviluppo e la diffusione dell’associazionismo sportivo e del tempo libero senza fine di lucro, nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale;
g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta;
h) l’alfabetizzazione motoria nella scuola primaria e la diffusione dell’attività dei centri di avviamento allo sport, al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva nei giovani;
i) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
l) la tutela sanitaria dell’attività sportiva e la lotta contro il doping;
m) la raccolta, l’aggiornamento, il monitoraggio e l’analisi dei dati e delle notizie riferiti allo sport;
n) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), le Federazioni sportive, gli organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività sportiva e motorio-ricreativa;
o) l’organizzazione diretta e indiretta di iniziative e manifestazioni sportive in ambito regionale rivolte alla generalità degli utenti.
3. Ai fini della presente legge per sport s’intende qualunque forma di attività fisica e motoria esercitata in forma individuale o collettiva in particolare finalizzata al miglioramento delle condizioni psicofisiche e alla leale competitività.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nelle materie di cui alla presente legge e in particolare quelle relative:
a) alla programmazione delle sedi degli impianti e degli spazi destinati alla pratica sportiva, al fine di favorirne l’equilibrata distribuzione sul territorio regionale;
b) al miglioramento e alla qualificazione degli impianti esistenti, con particolare attenzione agli impianti polivalenti, alla manutenzione e all’adeguamento tecnologico;
c) all’incentivazione dell’accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
d) alla promozione e all’avviamento alla pratica sportiva dei giovani, anche contrastandone l’abbandono precoce;
e) alla promozione e all’avviamento alla pratica sportiva dei soggetti anziani e svantaggiati;
f) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni, nonché aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale o volte ad assicurare la formazione,l’aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell’offerta dei servizi e delle attività sportive;
g) alla promozione di interventi diretti a diffondere l’attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psicofisica, nonché a prevenire il fenomeno del doping;
h) all’organizzazione e al coordinamento di attività di monitoraggio, studio, ricerca e costituzione di banche dati.
Art. 3
(Funzioni degli Enti locali)
1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nelle materie di cui alla presente legge, nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:
a) svolgimento di attività promozionali concernenti la pratica sportiva;
b) elaborazione dei progetti riguardanti l’impiantistica sportiva, privilegiando la riqualificazione, l’adeguamento e la messa a norma del patrimonio sportivo esistente;
c) completamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi;
d) promozione dello sport per i diversamenti abili e dello sport per tutti;
e) realizzazione di progetti per l’attività motoria nelle scuole, a partire dalle scuole primarie;
f) gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della presente legge;
g) utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti sportivi in orario extrascolastico;
h) realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;
i) ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento.
CAPO II
Strumenti operativi e di programmazione
Art. 4
(Comitato regionale dello sport e del tempo libero)
1. Presso la struttura organizzativa competente della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale dello sport e del tempo libero, con compiti consultivi e propositivi nelle materie di cui alla presente legge.
2. Il Comitato, in particolare:
a) propone iniziative a favore della promozione e dello sviluppo delle attività sportive;
b) formula proposte ed esprime parere sul piano e sul programma di cui agli articoli 6 e 7;
c) esprime suggerimenti e valutazioni sullo stato di attuazione della presente legge e concorre a verificarne la realizzazione in termini di risultati e di effetti prodotti.
3. Il Comitato è composto da:
a) l’assessore regionale competente in materia di sport, che lo presiede o suo delegato;
b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sport o suo delegato;
c) il direttore dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS) o suo delegato;
d) un rappresentante del Comitato regionale del CONI;
e) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;
f) tre rappresentanti del Comitato regionale del CIP;
g) un rappresentante delle Province, designato dall’Unione regionale delle Province marchigiane (UPI Marche);
h) tre rappresentanti dei Comuni, designati dall’Associazione regionale dei Comuni marchigiani (ANCI Marche);
i) un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale;
l) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
m) un esperto di impiantistica sportiva, designato dalla Giunta regionale;
n) un rappresentante del Comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana (FMSI);
o) un rappresentante regionale dell’Istituto per il credito sportivo (ICS);
p) un rappresentante della Federazione regionale dei Laureati in Scienze Motorie e diplomati ISEF (FEREDI) delle Marche;
q) un rappresentante della Facoltà di Scienze motorie avente sede nella regione;
r) un rappresentante indicato dalle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro regionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti).
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Le designazioni devono pervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta e il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute nel termine permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salve le successive integrazioni.
5. Il Comitato approva il proprio regolamento interno nel quale può essere prevista la costituzione di un consiglio direttivo, composto da non più di cinque membri.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal dirigente indicato al comma 3, lettera b).
7. Il presidente può autorizzare tecnici ed esperti di settore a partecipare alle riunioni del Comitato.
8. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcun compenso.
9. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento interno, il Comitato delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
Art. 5
(Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero)
1. La Giunta regionale, con il supporto del Comitato di cui all’articolo 4, indice ogni quinquennio la Conferenza regionale sullo sport e il tempo libero, al fine di verificare lo stato delle attività nel territorio e l’attuazione della normativa regionale, nonché di formulare proposte e iniziative per la predisposizione dei piani e dei programmi di cui alla presente legge.
Art. 6
(Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e dello sport di cittadinanza)
1. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, in coerenza con le finalità indicate nell’articolo 1 e previo parere del Comitato di cui all’articolo 4, presenta per l’approvazione all’Assemblea legislativa regionale il Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.
2. Il Piano ha una durata pari a quella della legislatura regionale, può essere aggiornato prima della scadenza e resta in vigore fino all’approvazione del successivo.
3. Il Piano, nel rispetto della salvaguardia della qualità e dell’equilibrio territoriale, individua in particolare:
a) le strategie generali di intervento e gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento;
b) il fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive, rapportato alla densità demografica e all’attività sportiva svolta sul territorio;
c) gli interventi prioritari nel settore dell’impiantistica e delle relative attrezzature;
d) le finalità generali degli interventi regionali nel settore delle attività sportive, motorie e ricreative e le priorità tra le diverse iniziative, con particolare riferimento ai progetti relativi alla valorizzazione delle attività motorie nelle scuole;
e) le linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori sportivi, degli amministratori delle società e delle associazioni sportive, nonché degli animatori sportivi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
f) i limiti, i criteri e le modalità per il rilascio gratuito del passaporto ematochimico di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 12 agosto 1994 n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), come inserito dal comma 1 dell’articolo 28 della presente legge, tenendo conto del reddito familiare;
g) le modalità operative con cui gli enti locali, il CONI, i soggetti dell’associazionismo e gli operatori dello sport in genere interagiscono all’interno del sistema sport delle Marche, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 7
(Programma annuale degli interventi di promozione sportiva)
1. In attuazione del Piano di cui all’articolo 6, la Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all’articolo 4, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione, il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva.
2. Il Programma individua in particolare:
a) le iniziative promosse dalla Regione, dal CONI e dal CIP in materia di promozione sportiva;
b) le manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico, culturale e ambientale che si svolgono nel territorio regionale;
c) la quota dei contributi per progetti, attività e manifestazioni che si svolgeranno nella Regione, nonché per progetti, studi e ricerche proposti dall’associazionismo sportivo, dagli enti locali, dal CONI, dal CIP e da enti di promozione sportiva;
d) i criteri e le modalità per il riparto dei fondi di cui all’articolo 14;
e) i criteri e le modalità per l’applicazione del vincolo di destinazione d’uso sulle aree, gli impianti e le attrezzature che usufruiscono di contributi regionali;
f) le modalità, i criteri e le priorità per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge;
g) la quota del fondo da destinare al finanziamento degli interventi indicati al Capo III, nonchè la quota del fondo da destinare agli interventi di cui al Capo IV e alla lettera b) del comma 2 dell’ articolo 14.
3. Il programma, inoltre, promuove iniziative volte a sostenere associazioni sportive che effettuano accertamenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento della pratica sportiva. In particolare è incentivato il monitoraggio sistematico e continuativo dei valori ematici degli atleti non indicati al comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 33/94, introdotto dall’articolo 28 della presente legge.
Art. 8
(Convenzioni)
1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP, gli enti locali e le associazioni sportive apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di collaborazione volte alla realizzazione di specifici progetti.
3. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle Università stesse da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.
4. La Regione promuove la stipula di convenzioni con associazioni o federazioni dei donatori di sangue per l’esecuzione degli accertamenti sanitari necessari al rilascio delle certificazioni di cui al comma 3 dell’articolo 7 e del passaporto ematochimico.
5. La Regione può avvalersi del CONI Marche come consulente tecnico per i pareri sugli impianti sportivi e per l’attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell’articolo 9.
6. La Regione può partecipare alla Scuola regionale dello sport del CONI, per l’organizzazione di corsi, convegni, studi e ricerche al fine di favorire la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento dei tecnici e degli operatori sportivi, degli amministratori e funzionari degli enti pubblici, dei dirigenti delle società e associazioni sportive.
7. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche per consentire l’utilizzo in orario extrascolastico degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive.
Art. 9
(Attività informativa e monitoraggio)
1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, provvede alla raccolta, all’aggiornamento e all’analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrezzature, attività e utenze, società e associazioni sportive, nonchè delle certificazioni delle idoneità sanitarie-sportive.
2. I soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi di cui alla presente legge che non ottemperano all’invio dei dati loro richiesti sono esclusi dai finanziamenti regionali.
CAPO III
Sport di cittadinanza
Art. 10
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludico-ricreative svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l’integrazione sociale degli individui.
2. Non rientrano tra le attività di cui al comma 1 quelle svolte in ambito professionistico e semiprofessionistico.
Art. 11
(Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza)
1. Al fine di favorire lo sviluppo dello sport di cittadinanza, la Regione concede contributi per:
a) garantire l’integrazione delle politiche di cui al presente Capo con quelle sociali, turistiche e culturali, promuovendo interventi per il miglioramento dei servizi per la mobilità e il tempo libero;
b) promuovere l’attività degli enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di promozione sociale che operano nell’ambito delle finalità di cui all’ articolo 10;
c) promuovere l’attività di soggetti pubblici e privati che svolgono attività motorio-ricreativa nel settore della terza età;
d) promuovere l’attività delle associazioni senza fine di lucro che perseguono finalità sociali attraverso interventi sportivi finalizzati a incentivare la partecipazione attiva e l’inclusione sociale delle persone in difficoltà socio-economica o ad attuare progetti educativi contro l’intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale o di genere.
CAPO IV
Attivita sportive delle persone diversamente abili
Art. 12
(Principi)
1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale e un elemento basilare di formazione psicofisica.
Art. 13
(Contributi per la promozione delle attività)
1. Per le finalità indicate all’articolo 12, la Regione concede contributi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute dal CONI e dal CIP, che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva, esclusivamente per far fronte alle spese:
a) di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;
b) inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
c) per istruttori, tecnici e medici specifici per atleti disabili;
d) per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili.
2. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 1 anche le società e le associazioni composte prevalentemente da persone diversamente abili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi previo parere del CIP regionale.
4. Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell’ambito di programmi di medicina riabilitativa.
CAPO V
Impianti e attrezzature per lo sport
Art. 14
(Contributi per l’adeguamento e la realizzazione degli impianti)
1. La Regione promuove la realizzazione, mediante l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema regionale di impianti e attrezzature sportive, nonché di aree e di spazi destinati allo sport e all’attività motorio-ricreativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi a favore di Comuni, società, associazioni sportive, altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro per:
a) l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti alle normative vigenti;
b) l’abbattimento delle barriere architettoniche ed interventi necessari ad assicurare l’esercizio della pratica sportiva ai diversamente abili;
c) il completamento, il recupero e la ristrutturazione degli impianti esistenti, ivi compresa la dotazione di attrezzature;
d) la realizzazione di strutture, spazi e attrezzature sportive all’aperto;
e) la realizzazione di nuovi impianti sportivi almeno conformi ai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali ai sensi della normativa statale vigente;
f) il ripristino di impianti e il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute a causa di eventi naturali, nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere necessarie per la protezione degli impianti stessi.
3. La realizzazione di nuovi impianti può avvenire anche mediante l’acquisto di immobili da destinare all’attività sportiva.
4. La Regione può stipulare convenzioni con l’ICS e con altri istituti di credito per la concessione di mutui a tasso agevolato.
5. Il concorso finanziario della Regione può avvenire in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ovvero in conto interessi mediante contributi pluriennali nella misura massima stabilita dal programma di cui all’articolo 7.
6. Il finanziamento è subordinato alla presentazione, da parte del beneficiario, del progetto definitivo corredato del parere tecnico del Coni.
7. Sulle aree, gli impianti e le attrezzature indicate al presente articolo è costituito vincolo di destinazione secondo criteri e modalità stabiliti dal programma di cui all’articolo 7.
Art. 15
(Fidejussione regionale)
1. I finanziamenti richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai benefici indicati all’articolo 14 possono essere garantiti da fidejussione regionale, da concedere secondo i criteri e le modalità determinati dal regolamento di cui all’articolo 24.
CAPO VI
Impianti e attrezzature per l esercizio di attivita ginniche, di formazione fisica e motorio-ricreative
Art. 16
(Requisiti)
1 Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di impiantistica sportiva, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di formazione fisica e sportiva e di attività motorie esercitate a scopo non agonistico sono determinati con il regolamento di cui all’articolo 24. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:
a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni sportive nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli enti di promozione sportiva, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli Statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate;
c) gli impianti sportivi scolastici;
d) gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori.
2. L’apertura e l’esercizio degli impianti indicati al comma 1 sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al Comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione, da inviare al Comune entro sessanta giorni dalla cessazione medesima.
Art. 17
(Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo è affidata ai Comuni.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 chiunque intraprenda l’attività indicata all’articolo 16 senza aver inoltrato la SCIA, fatta salva l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’impianto;
b) da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 chiunque violi le disposizioni relative all’attuazione del presente Capo contenute nel regolamento di cui all’articolo 24, fatta salva l’applicazione, in caso di mancanza dei requisiti previsti, della sanzione accessoria della chiusura dell’impianto per il periodo necessario all’adeguamento oppure della chiusura definitiva in caso di mancato adeguamento;
c) da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 3.000,00 chiunque ometta di inviare la comunicazione di cui all’articolo 16, comma 3.
3. Per l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
CAPO VII
Gestione degli impianti sportivi
Art. 18
(Affidamento)
1. Il presente Capo disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell’articolo 90, comma 25, della legge 289/2002
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
3. L’uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l’impianto è destinato.
Art. 19
(Modalità)
1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.
3. Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d’uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità del presente Capo.
4. L’uso dell’impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.
5. Nel regolamento di cui all’articolo 24 sono definiti i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l’affidamento degli impianti sportivi.
6. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che, pur avendone l’obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
CAPO VIII
Sostegno ad attivita e manifestazioni sportive
Art. 20
(Contributi per attività sportive)
1. La Regione promuove le attività sportive volte alla diffusione dello sport aperto alla generalità degli utenti, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di ciascuno.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione in particolare concede contributi a favore:
a) di società e associazioni sportive dilettantistiche per attività promozionali svolte attraverso i CAS;
b) del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI per attività promozionali a favore degli alunni delle scuole elementari, con specifico riferimento ai progetti di alfabetizzazione motoria;
c) delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per attività sportiva in orari extrascolastici, con particolare riferimento ai Giochi della gioventù e ai Giochi sportivi studenteschi;
d) dei Comitati e delle delegazioni degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per attività sportiva amatoriale;
e) delle associazioni di promozione sociale per attività sportiva amatoriale;
f) degli enti locali, del Comitato regionale e dei Comitati provinciali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive per l’organizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale;
g) del Comitato regionale e delle strutture territoriali del CONI, dei Comitati regionali e delegazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, delle società e associazioni sportive e di enti pubblici per l’organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione per l’aggiornamento di tecnici e operatori.
Art. 21
(Contributi per manifestazioni sportive agonistiche)
1. La Regione sostiene lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive nel territorio marchigiano e promuove la partecipazione degli atleti marchigiani a manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilevanza anche fuori dal territorio regionale.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione concede in particolare contributi per lo svolgimento e la partecipazione a manifestazioni sportive di carattere prettamente agonistico, in favore di:
a) Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
b) società e associazioni sportive aventi sede nella regione, affiliate e associate da almeno due anni a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata, che hanno svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo.
Art. 22
(Contributi per l’attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico)
1. La Regione concede contributi per la promozione e lo svolgimento dell’attività sportiva giovanile a società e associazioni sportive dilettantistiche con almeno settantacinque iscritti a favore dei giovani atleti che svolgono attività sportiva di accertato livello tecnico.
Art. 23
(Incentivi al merito sportivo)
1. La Regione incentiva la promozione della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello sport e sostiene i progetti tesi a valorizzare e ampliare la pratica motoria e sportiva nella scuola mediante intesa con l’Ufficio scolastico regionale, valorizzando la progettualità delle autonomie scolastiche del territorio e favorendo un’adeguata fruizione delle strutture sportive da parte delle scuole.
2. Nel rispetto di quanto indicato al comma 1, la Giunta regionale istituisce annualmente premi destinati:
a) ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale e di età non superiore ai diciotto anni, che si sono ripetutamente distinti a livello nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo;
b) alle società sportive alle quali i giovani atleti di cui alla lettera a) risultano tesserati;
c) al miglior progetto di sport realizzato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, che promuove ed esalta le finalità educative e formative di cui la pratica sportiva è portatrice.
3. I criteri e le modalità per l’istituzione dei premi di cui al comma 2 sono definiti nel programma di cui all’articolo 7.
CAPO IX
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Art. 24
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, sentita la competente Commissione assembleare. Il regolamento contiene, in particolare:
a) le modalità di svolgimento dell’attività informativa e di monitoraggio di cui all’articolo 9;
b) i criteri e le modalità di concessione della fidejussione regionale indicata all’articolo 15;
c) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature di cui all’articolo 16 e ogni altra disposizione necessaria a dare applicazione alle norme di cui al Capo VI con particolare riferimento a:
1) vigilanza sulle attività e controllo degli impianti e delle attrezzature;
2) termini e modalità di adeguamento degli impianti esistenti ai requisiti previsti dal regolamento medesimo;
3) livello di qualificazione professionale degli operatori e dei dirigenti;
d) le modalità con cui i gestori di impianti sportivi consentono l’uso degli stessi da parte di associazioni e società sportive, nonché di gruppi sportivi scolastici e aziendali operanti nella Regione.
2. Il regolamento assicura altresì che i contributi previsti dalla presente legge siano erogati a enti e società sportive che hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 376/2000.
Art. 25
(Fondo unico per lo sport)
1. E’ istituito, a decorrere dall’anno 2013, il fondo unico per lo sport, finalizzato al finanziamento degli interventi indicati dalla presente legge.
2. Il fondo è alimentato dalle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, nonché da eventuali risorse assegnate alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati
3. Le modalità di riparto del fondo sono stabilite dal programma di cui all’articolo 7, nel rispetto delle disposizioni del piano di cui all’articolo 6.
Art. 26
(Norme finanziarie)
1. Alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante le risorse del fondo unico regionale per lo sport di cui all’articolo 25.
2. Il fondo unico è determinato annualmente nella sua componente regionale, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali o da contributi di terzi possono essere iscritte con successivi atti.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte a decorrere dall’anno 2013 nelle nuove UPB denominate: Fondo unico dello sport - corrente e Fondo unico dello sport - investimento, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).
Art. 27
(Norme transitorie)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dal 1° gennaio 2013, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. In fase di prima attuazione, il piano di cui all’articolo 6 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il regolamento indicato all’articolo 24 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 16, i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi e igienico-sanitari al regolamento regionale di cui all’articolo 24 entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale adeguamento, le disposizioni del regolamento regionale prevalgono sulle disposizioni comunali difformi.
5. Fino all’adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni legislative abrogate dall’articolo 28 e gli atti attuativi delle medesime.
Art. 28
(Modifiche e abrogazioni)
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 33/1994, è inserito il seguente:
“Art. 4 bis (Registro regionale delle idoneità sportive e libretto sanitario sportivo)
1. E’ istituito il registro regionale delle idoneità sportive, nel quale sono registrate le certificazioni sanitarie sportive rilasciate ai sensi della presente legge.
2. Per ogni atleta è istituito il libretto sanitario sportivo.
3. Per ogni atleta di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni è istituito il “passaporto ematochimico” volto a monitorare in maniera sistematica e continuativa i valori ematici dell’atleta per una prevenzione efficace.
4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la tenuta del registro indicato al comma 1, per l’istituzione del libretto sanitario indicato al comma 2 e del passaporto ematochimico di cui al comma 3.
5. La Regione assicura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di livelli essenziali di assistenza sanitaria, il rilascio gratuito della certificazione sanitaria di idoneità all’esercizio delle attività sportive agonistiche agli atleti dilettanti di età inferiore a diciotto anni, agli atleti diversamente abili e agli studenti che partecipano ai giochi sportivi studenteschi.”.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale 3 aprile 2009, n. 10 (Norme per il riconoscimento del diritto al gioco e per la promozione dello sport di cittadinanza);
b) la legge regionale 13 novembre 2001, n. 23 (Modifica degli articoli 6 e 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47: Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio - ricreative);
c) la legge regionale 1° agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative);
d) la legge regionale 23 gennaio 1992, n. 9 (Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili);
e) la legge regionale 25 maggio 1976, n. 14 (Norme integrative della l.r. 30 ottobre 1973, n. 30, concernente: costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative: concessione di garanzia fidejussoria);
f) la legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30 (Costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti destinati alle attività sportive e ricreative);
g) il regolamento regionale 28 febbraio 2005, n.1 (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività motoria ricreativa, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47).