Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
hanno approvato;
il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica all'articolo 32 della l.r.7/1995)
Art. 7 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 8 (Norma transitoria)
Art. 9 (Modifica alla l.r. 7/2012)
Art. 1
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 7/1995)
1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ( Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: " La Provincia concede la gestione delle ZRC all' ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: " La gestione delle ZRC è affidata all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia".
Art. 2
(Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)
1. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "euro 50,00." sono aggiunte le seguenti: "Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00.".
Art. 3
(Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)
1. Il comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è abrogato.
Art. 4
(Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)
1. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: "alla quota di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 50,00".
Art. 5
(Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 la parola "complessivamente" è soppressa.
Art. 6
(Modifica all'articolo 32 della l.r.7/1995)
1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 dopo la parola: " appostamento." è aggiunto il seguente periodo: " Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero.".
Art. 7
(Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
1. Al comma 1, lettera m), dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 7/2012, le parole: ", fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati" sono soppresse.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. La quota di cui all'articolo 2 si applica dalla stagione venatoria 2012/2013. Gli ATC adottano i provvedimenti conseguenti.
Art. 9
(Modifica alla l.r. 7/2012)
1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 7/2012 è aggiunto il seguente:
"Art. 21 bis (Norma transitoria)
1. Gli appostamenti fissi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere costituiti da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di metri 200.".