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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale Lombardia 4 agosto 2011 n.13
Modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)) e 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)
 




IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


promulga la seguente legge regionale

ARTICOLO 1
Disciplina del regime di deroga e modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2008)


1. All’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime in deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è abrogato;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Per la stagione venatoria 2011-2012 il regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si applica secondo quanto previsto negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della presente legge.
4 ter. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di prelievo a livello nazionale come riportati nell’allegato A, la Giunta regionale è autorizzata a modificare tempestivamente i limiti indicati nella tabella 1, di cui all’allegato A.”.

ARTICOLO 2
(Modifiche alla l.r. 26/1993)


1. Al comma 7 dell’articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 5 ottobre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)) è aggiunto il seguente capoverso: “I cacciatori residenti in Lombardia e iscritti nella stagione venatoria 2010/2011 anche in più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, mantengono il diritto alla permanenza associativa, salvo pagamento della quota di ammissione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all’emanazione di nuove disposizioni in materia. I cacciatori residenti in Lombardia che ai sensi della presente legge abbiano già rinunciato a uno o più ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della Regione, cui risultavano iscritti nella stagione venatoria 2010/2011, hanno diritto di reiscrizione versando nuovamente la relativa quota di ammissione, ove rimborsata dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, rimanendo iscritti fino all’emanazione di nuove disposizioni in materia.”.

ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Milano, 4 agosto 2011

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/250 del 28 luglio 2011)

ALLEGATO 1
ALLEGATO APer giungere ad un corretto calcolo della “piccola quantità” occorre considerare che, a livello nazionale, le deroghe saranno presumibilmente attivate, per la stagione venatoria 2011-2012 (cosi come è stato nella stagione venatoria 2009-2010), solamente dalla Regione del Veneto e dalla Regione Lombardia. Gli uffici tecnici di tali Regioni hanno provveduto, nell’ambito di uno specifico incontro tecnico, a stabilire il riparto tra le due Regioni del carniere massimo nazionale, per singola specie, calcolato sulla base dei citati pareri INFS resi per le stagioni venatorie 2005-2006 e 2006/2007 previa applicazione del parametro dell’1% applicato alla mortalità naturale e ripartito tra le due Regioni in base al numero di cacciatori residenti.
Per la Lombardia il calcolo della piccola quantità è stato così eseguito:
Storno
Parere INFS - prot. n. 4161 del 20 giugno 2005:
• mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 18.477.600, massimo 39.463.200;
• valore dell’1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale: quota compresa tra 180.000 (calcolata sul valore minimo) e 400.000 (calcolata
sul valore massimo); media (arrotondata): 290.000;
• regioni che applicano il regime di deroga: Regione Veneto e Regione Lombardia;
• numero di cacciatori residenti:
o Regione Veneto circa 60.000
o Regione Lombardia circa 80.000
• indice di riparto tra le Regioni che si apprestano ad applicare lo specifico regime di deroga:
o Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85%
o Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15%
• quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia: 290.000 (carniere nazionale) * 57,15% = 165.735 circa 165.000 (per difetto);
• piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 165.000
• status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status generale della specie: in declino; trend delle popolazioni a livello generale: moderato declino (N.B.: relativamente alle popolazioni dei paesi del centro-sud Europa l’andamento nel decennio di osservazione è descritto come stabile o in incremento);
Fringuello
Parere INFS - prot. n. 3032 del 20 aprile 2005:
• mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 43.560.800, massimo 67.564.800;
• valore dell’1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale:
quota compresa tra 400.000 (calcolata sul valore minimo) e 700.000 (calcolata
sul valore massimo); media (arrotondata): 550.000;
• regioni che applicano il regime di deroga: Regione Veneto e Regione Lombardia;
• numero di cacciatori residenti:
o Regione Veneto circa 60.000
o Regione Lombardia circa 80.000
• indice di riparto tra le Regioni che si apprestano ad applicare lo specifico regime di deroga:
o Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85%
o Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15%
• quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia: 550.000 (carniere nazionale) * 57,15% = 314.325 circa 310.000 (per difetto);
• piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 310.000
• status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status
generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: stabile;
Peppola
Parere INFS - prot. n. 3032 del 20 aprile 2005:
• mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 5.280.000, massimo 8.480.000;
• valore dell’1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale:
quota compresa tra 52.000 (calcolata sul valore minimo) e 85.000 (calcolata
sul valore massimo); media (arrotondata): 68.500;
• regioni che applicano il regime di deroga: Regione Veneto e Regione Lombardia;
• Numero di cacciatori residenti:
o Regione Veneto circa 60.000
o Regione Lombardia circa 80.000
• indice di riparto tra le Regioni che si apprestano ad applicare lo specifico regime di deroga:
o Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85%
o Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15%
• quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia: 68.500 (carniere nazionale) * 57,15% = 39.148 circa 39.000 (per difetto);
• piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 39.000
• status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: stabile;
Pispola
Parere INFS - prot. n. 3032 del 20 aprile 2005:
• mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale: minimo 2.568.852, massimo 5.046.210;
• valore dell’1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale:
quota compresa tra 25.000 (calcolata sul valore minimo) e 50.000 (calcolata sul valore massimo); media (arrotondata): 37.500;
• regioni che applicano il regime di deroga: Regione Veneto e Regione Lombardia;
• Numero di cacciatori residenti:
o Regione Veneto circa 60.000
o Regione Lombardia circa 80.000
• indice di riparto tra le Regioni che si apprestano ad applicare lo specifico regime di deroga:
o Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85%
o Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15%
• quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia:
37.500 (carniere nazionale) * 57,15% = 21.431 circa 21.000 (per difetto);
• piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 21.000
• status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status
generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale: lieve declino;
Frosone
Parere INFS - prot. n. 4161 del 20 giugno 2005:
• mortalità naturale (numero di individui) stimata a livello nazionale:
minimo 1.733.200, massimo 2.904.300;
• valore dell’1% della mortalità naturale stimata a livello nazionale:
quota compresa tra 17.000 (calcolata sul valore minimo) e 29.000 (calcolata sul valore massimo); media (arrotondata): 23.000;
• regioni che applicano il regime di deroga: Regione Veneto e Regione Lombardia;
• numero di cacciatori residenti:
o Regione Veneto circa 60.000
o Regione Lombardia circa 80.000
• indice di riparto tra le Regioni che si apprestano ad applicare lo specifico regime di deroga:
o Regione Veneto 60.000 : 140.000 * 100 = 42,85%
o Regione Lombardia 80.000 : 140.000 * 100 = 57,15%
• quota parte del carniere nazionale assegnabile alla Regione Lombardia:
23.000 (carniere nazionale) * 57,15% = 165.735 circa 13.000 (per difetto);
• piccola quantità prelevabile a livello lombardo con parametro 1%: 13.000
• status delle popolazioni (da Birds in Europ, 2004 op. citata): status generale della specie: sicuro; trend delle popolazioni a livello generale:
stabile.
Rispetto ai dati sopra riportati, in particolare in relazione allo status di conservazione, non risultano cambiamenti significativi rispetto ai rilevamenti riportati nell’opera “Bird in Europe” citata.
In base ai calcoli sopra esposti in merito alla disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE i carnieri massimi (giornaliero e stagionale) e gli archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo sono i seguenti:
TABELLA 1 – Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo
SPECIE Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi) Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi) Arco temporale Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi) STORNO(Sturnus vulgaris) 10 50 Dal 18 settembre al 31 dicembre 165.000 FRINGUELLO(Fringilla coelebs) 20 100 Dal 1 ottobre al 18 dicembre 310.000 PEPPOLA(Fringilla montifringilla) 5 25 Dal 15 ottobre al 18 dicembre 39.000 PISPOLA(Anthus pratensis) 10 50 Dal 1 ottobre al 13 novembre 21.000 FROSONE(Coccothraustes coccothraustes) 5 25 Dal 1 ottobre al 20 novembre 13.000

ALLEGATO 2
ALLEGATO B
Schema della scheda di monitoraggio per rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 2009/147/Ce per la stagione venatoria 2011/2012 e relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il suo utilizzo.
1) SCHEMA DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO
La scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 2009/147 CE per la stagione venatoria 2011/2012 deve avere le seguenti caratteristiche:
scheda “madre-figlia” zigrinata a metà pagina, riportante le informazioni contenute nello scheda sotto riportato. Devono essere previste sette tipologie di schede ognuna riportante, sulla pagina a fronte, una delle seguenti combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo e al termine di consegna del relativo tagliando:
QUANTITA’ PRELEVATA DAL ….AL….
TAGLIANDO DA CONSEGNARE ENTRO IL…
Dal 18 settembre al 02 ottobre 04 ottobre 2011
Dal 03 ottobre al 16 ottobre 18 ottobre 2011
Dal 17 ottobre al 30 ottobre 02 novembre 2011
Dal 31 ottobre al 13 novembre 15 novembre 2011
Dal 14 novembre al 27 novembre 29 novembre 2011
Dal 28 novembre al 11 dicembre 13 dicembre 2011
Dal 12 dicembre al 31 dicembre 15 gennaio 2012
Esempio:
Fronte
Cognome e nome
Cognome e nome
Provincia
Provincia
N. tess. reg. N. tess.reg.
Quant. prel. dal -------------al -------- Quant. prel. dal -------------
al --------
Fringuello (Fringilla coelebs)
n. capi
Fringuello (Fringilla coelebs)
n. capi
Peppola (Fringilla montifringilla)
n. capi
Peppola (Fringilla montifringilla)
n. capi
Pispola (Anthus pratensis)
n. capi Pispola (Anthus pratensis)
n. capi
Storno (Sturnus vulgaris)
n. capi Storno (Sturnus vulgaris)
n. capi
Frosone (Coccothraustes coccothraustes)
n. capi Frosone (Coccothraustes coccothraustes)
n. capi
Tagliando da consegnare entro il ------------------
Retro
Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 147/2009/CE
art. 9 comma 1.
Rendiconti
(tagliandi)
FIRMA (sulla linea tratteggiata) - - - - - - - - - - -
Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 147/2009/CE art. 9 comma 1.
Rendiconti
(tagliandi)
Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE art. 9 comma 1.
Rendiconti (tagliandi)
2) INDIRIZZI APPLICATIVI E ADEMPIMENTI PER L’UTILIZZO DELLE SCHEDE DI MONITORAGGIO
A) PROVINCIA
1) Le province provvedono alla stampa e alla distribuzione delle schede di monitoraggio per la rendicontazione dei prelievi in deroga anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. Ad ogni cacciatore verranno consegnate sette copie della scheda, ognuna delle quali riportante, sulla pagina a fronte una delle previste combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo e il termine di consegna del relativo tagliando.
2) Le province stabiliscono le modalità di ricezione dei tagliandi relativi alle schede dei rendiconti secondo le scadenze temporali definite nelle medesime schede; le procedure potranno essere assolte anche tramite sistemi informatici appositamente predisposti dalle province stesse.
3) Le province, entro 3 giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste, comunicano via fax alla competente direzione della Regione Lombardia il numero totale dei prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalla lettura dei tagliandi di rendicontazione.
B) CACCIATORI
1) I cacciatori per la stagione venatoria 2011/2012 personalmente o per
il tramite dell’associazione venatoria di rappresentanza, ricevono dalla
provincia competente le sette schede di monitoraggio per la rendicontazione
del prelievo opportunamente personalizzate.
2) Il cacciatore verifica la correttezza dei dati riportati nelle sette
schede di monitoraggio ricevute, con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale.
3) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 7, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria).
4) Il cacciatore entro ognuno dei sette termini temporali previsti nella
scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi di
rendicontazione sommando, per ogni specie, il numero dei capi prelevati
risultante dal tesserino venatorio e, direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie di rappresentanza, provvede alla consegna dei tagliandi
compilati alla provincia che ha rilasciato la scheda.
5) Il tagliando di rendicontazione che non riporti alcun valore di abbattimento deve essere riconsegnato all’atto della presentazione del primo
successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento. Qualora i sette
tagliandi non riportino alcun prelievo non devono essere consegnati alla provincia.
6) La mancata restituzione del tagliando di rendicontazione entro i termini riportati nei tagliandi medesimi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 51, comma 3, della l.r. 26/93.
7) Le operazioni previste nei predetti punti potranno essere svolte anche tramite sistemi informatici appositamente predisposti dalle province.
C) REGIONE LOMBARDIA
1) La Regione Lombardia, sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dalle province, provvede, per il tramite della competente direzione regionale, all’immediato calcolo dei prelievi su base regionale al fine di verificare ’eventuale necessità di emanare provvedimenti limitativi o di sospensione del prelievo.
2) La Regione Lombardia, entro cinque giorni lavorativi successivi ad ognuna delle date di scadenza previste per l’invio dei dati da parte delle province, comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri il numero totale dei prelievi in deroga suddiviso per specie risultante dalle comunicazioni delle province.



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