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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale Lombardia 27 febbraio 2017, n. 5
Rete escursionistica della Lombardia
 
(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017)

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia, di seguito denominata REL, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi.

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi:
a) sentieri escursionistici: percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);
b) sentieri alpinistici: percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi;
c) vie ferrate: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste, cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità;
d) siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente.
2. Ai fini della presente legge si intendono per enti territorialmente competenti:
a) gli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) al di fuori delle aree di cui alla lettera a), le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni;
c) i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti di cui alle lettere a) e b).

Art. 3
(Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia)
1. E' istituito presso la competente struttura, e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, il catasto regionale della REL, di seguito denominato catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 7, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agrosilvopastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), di cui all'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;
c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.
2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club alpino italiano (CAI) e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia. In particolare, adotta un sistema telematico per la gestione dei dati del catasto. I dati territoriali raccolti costituiscono parte integrante del Sistema informativo territoriale integrato della Lombardia (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
3. In sede di prima applicazione, il catasto recepisce integralmente il data base "Sentieri" di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A "PTA destination" realizzato dalla Regione con il supporto dell'ERSAF e del CAI Lombardia.
4. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti. Essa inoltre contiene informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso.
5. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.
6. Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato accessibile.

Art. 4
(Rete escursionistica della Lombardia)
1. La REL è formata dall'insieme dei percorsi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3.
2. La REL si articola in percorsi:
a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo comune;
b) di interesse sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza.
3. Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti:
a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) e alla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina);
b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.
4. La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di regioni limitrofe.
5. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.
6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante.
7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.
8. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4 bis, della l.r. 31/2008, per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali e per interventi di manutenzione.

Art. 5
(Programma triennale)
1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla l.r. 12/2005 e nel piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), un programma triennale con cui definire, sentita la Consulta di cui all'articolo 7, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi di cui all'articolo 6.
2. In fase di prima applicazione, il programma di cui al comma 1è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
(Segnaletica direzionale e attrezzature)
1. Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.
2. La posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili.
3. La realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio nazionale delle guide alpine e con l'utilizzo di dotazioni e materiali certificati in base alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 7
(Consulta per la REL)
1. E' istituita la Consulta per la REL, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, la Consulta:
a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:
a) assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che la presiede;
b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
c) un rappresentante di categoria dei gestori dei rifugi designato secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3;
d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), designato dagli enti medesimi secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento.
4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

Art. 8
(Divieti)
1. Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, è vietato:
a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

Art. 9
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.
3. Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.

Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento sono definiti:
a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c);
b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica e in particolare le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT;
c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica.
2. Il regolamento di cui al comma 1è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la REL. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta:
a) il livello di implementazione e di aggiornamento dei dati inseriti nel catasto previsto all'articolo 3;
b) il livello di realizzazione della REL;
c) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in attuazione del piano triennale degli interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nella REL di cui all'articolo 5;
d) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati per la posa e la manutenzione della segnaletica direzionale di cui all'articolo 6;
e) in quale misura e con quali modalità sono state conseguite le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente relative all'istituzione del catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in euro 30.000,00 per il 2017 e in euro 70.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente incremento della missione 6 'Politiche giovanili, Sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'istituzione del catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in complessivi euro 60.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente incremento della missione 6 'Politiche giovanili, Sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
3. Alle spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi di cui all'articolo 5 e alla posa e la manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6, quantificabili in euro 1.200.000,00 annui, si provvede per il 2017 con le risorse già appostate alla missione 6 'Politiche giovanili, Sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
4. Dal 2018 la spesa prevista al comma 3 trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 6 'Politiche giovanili, Sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.


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