IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera f), dello Statuto d’autonomia riconosce i valori storico-culturali e sociali delle sue radici giudaico-cristiane.
ARTICOLO 2
(Esposizione del crocifisso)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione espone il crocifisso nelle sale istituzionali e all’ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all’amministrazione regionale, secondo le modalità previste dal comma 2.
2. Ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) il servizio demanio e patrimonio provvede, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla collocazione del crocifisso nei locali di cui al comma 1.
ARTICOLO 3
(Norma finanziaria)
1. Per la realizzazione della finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l’anno 2011, una spesa di 2.500,00 euro.
2. Agli oneri di 2.500,00 euro di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate all’UPB 4.2.1.181 “Amministrazione dei mobili e immobili regionali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.
ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano, 21 novembre 2011
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/278 del 8 novembre 2011)