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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge Regionale Lombardia 19 maggio 2021, n. 7
Legge di semplificazione 2021
 
(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE


Art. 1
(Modifiche alla l.r. 19/2019 e conseguente modifica dell'articolo 29 del r.r. 6/2020)
1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'3 bis. I criteri a supporto della valutazione di cui al comma 1 si applicano anche per la valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale all'adesione a strumenti di programmazione negoziata disciplinati dalla normativa statale di settore.';
b) il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'4. Contestualmente all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo o in qualsiasi momento, a seguito della stessa deliberazione, il Presidente della Regione può delegare l'assessore regionale competente per materia allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti; la delega è esclusa per gli atti di approvazione degli accordi e per gli atti di adozione regionale degli accordi di cui all'articolo 34, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che sono riservati al Presidente, in qualità di rappresentante legale della Regione. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo, il Presidente della Regione può delegare, di volta in volta, un componente della Giunta regionale o un sottosegretario regionale a presiedere, in sua vece, gli organismi collegiali di cui ai commi 5 e 6.';
c) al comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o, per interventi e opere di valenza locale, mediante accordi locali semplificati ai sensi dell'articolo 8.';
d) al comma 6 dell'articolo 6 dopo le parole 'secondo le procedure previste ai sensi dell'articolo 7' sono aggiunte le seguenti: 'o, per interventi e opere di valenza locale, ai sensi dell'articolo 8.';
e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 4 le parole 'approva i contenuti dell'AdP' sono sostituite dalle seguenti: 'approva i contenuti dell'ipotesi di AdP';
2) la lettera f) del comma 13 è sostituita dalle seguenti:
'f) comportano variante al PGT, anche in casi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c), al PTCP o anche al PTM;

f bis) comportano variante al piano territoriale regionale (PTR), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); resta ferma la non modificabilità del PTR nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura;';
f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e previa condivisione tecnica dei contenuti';
2) dopo il primo periodo del comma 3 è inserito il seguente: 'A seguito della condivisione dei contenuti della proposta di ALS da parte della Regione, le amministrazioni locali procedono alla promozione dell'accordo e alla contestuale approvazione dell'ipotesi di ALS.';
3) dopo la lettera i) del comma 4 è aggiunta la seguente:
'i bis) la definizione del meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell'erogazione dell'eventuale cofinanziamento regionale.';
g) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo del comma 3 le parole 'o comunque derivanti' sono soppresse;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì:
a) agli accordi approvati, ai sensi della l.r. 2/2003, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', in relazione alle fasi di attuazione e conclusione degli stessi, ivi compresa l'applicazione a tali accordi della procedura per l'approvazione di eventuali atti integrativi e delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 7; sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nei singoli accordi, ove non contrastanti con la disciplina attuativa di cui alla presente legge;
b) agli accordi promossi dalla Regione o con adesione regionale, ai sensi della l.r. 2/2003, prima della data di cui al comma 3 e non ancora approvati all'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', a decorrere dalla fase di definizione in essere, per ciascun accordo, alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale, ivi incluse, a seguito dell'eventuale approvazione dell'accordo, le relative procedure e modalità di attuazione e conclusione.'.
2. A seguito delle modifiche apportate all'articolo 8, comma 3, della l.r. 19/2019, di cui al comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del presente articolo, al regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 (Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 'Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale') sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 la parola 'promotrice' è sostituita dalla seguente: 'interessata';
b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
'b) valutazione e verifica regionale della proposta di ALS ai sensi del comma 1 e condivisione dei contenuti dell'ipotesi di accordo con l'amministrazione locale interessata, ai fini della:
1) promozione dell'accordo da parte dell'amministrazione di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui alla successiva lettera c);
2) adesione regionale all'ALS di cui all'articolo 8, comma 3, della "Legge", secondo le modalità di cui alla successiva lettera c)';
c) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
'd) sottoscrizione dell'ALS e approvazione, da parte dell'amministrazione locale promotrice, dell'accordo sottoscritto, con conseguente pubblicazione sul BURL del relativo atto di approvazione;'.


Art. 2
(Modifiche agli articoli 5 e 7 ter della l.r. 29/2006)
1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
'c) ampliamento del territorio di un comune per aggregazione di parte del territorio di uno o più comuni ad esso contigui;';
b) il comma 3 dell'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:
'3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 o dell'eventuale esito positivo della procedura di cui al comma 4 ter la struttura regionale competente in materia di enti locali entro trenta giorni dalla relativa presentazione o dal riscontro di cui allo stesso comma 4 ter e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 1.';
c) dopo il comma 4 dell'articolo 7 ter sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Ai fini della presentazione della richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 sexies ciascuno dei comuni interessati può attivarsi adottando la modalità di promozione di cui all'articolo 7 bis o quella di cui al comma 2 del presente articolo, purché nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente Capo.

4 ter. In caso di adozione, da parte di ciascun comune interessato, di modalità di promozione dell'iniziativa legislativa diverse, tra quelle previste dal comma 4 bis, il comune che ha ricevuto la richiesta dagli elettori residenti ai sensi del presente articolo ne informa l'altro o gli altri comuni interessati, entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata deliberazione sul confronto preliminare, ove prescritto, o comunque in caso di mancato riscontro, da parte dell'altro o di uno degli altri comuni interessati, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente periodo, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa si intende conclusa con esito negativo.'.
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quesiti tipo per l'effettuazione del referendum consultivo sui mutamenti delle circoscrizioni comunali nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 29/2006, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle iniziative eventualmente già avviate, ai sensi degli articoli 7 bis o 7 ter della l.r. 29/2006, alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di assicurare la funzionalità operativa delle strutture della Giunta regionale, tenuto altresì conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa selezione pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza.
2. Alla spesa di natura corrente derivante dal comma 1, quantificata in euro 293.424,66 per il 2021 ed in euro 323.520,54 per il 2022, si provvede rispettivamente:
a) nel 2021 con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali', per euro 44.013,70; alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 12 'Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione', per euro 89.704,11; alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo', per euro 70.002,74; alla missione 11 'Soccorso civile', programma 1 'Sistema di protezione civile', per euro 89.704,11 - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;
b) nel 2022 con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1, per euro 108.986,30; alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 12 'Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione' per euro 65.768,49; alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 1 'Difesa del suolo', per euro 82.997,26; alla missione 11 'Soccorso civile', programma 1 'Sistema di protezione civile', per euro 65.768,49 - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.


Art. 4
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 20/2020 e all'articolo 4 della l.r. 18/2010)
1. All'articolo 12 della legge regionale 30 settembre 2020, n. 20 (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, le parole 'avviati entro il 31 dicembre 2021' sono soppresse;
b) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. I termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte, se superiori al termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 241/1990, sono ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, fatta salva la disposizione dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/1990. Ai fini delle presenti disposizioni, per procedimenti regionali si intendono i procedimenti con termini definiti da atti amministrativi che si concludono con un provvedimento adottato dalla Regione.';
c) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e sono definite, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini e la decorrenza di tale riduzione.'.
2. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale)(4)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'3. I poteri del Difensore sono prorogati sino all'entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente e morte del Difensore in carica, nonché in ogni altro caso di cessazione dall'incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l'elezione del nuovo Difensore regionale, le funzioni del Difensore regionale sono esercitate dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza); in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dall'articolo 6.'.
TITOLO II
AMBITO ECONOMICO


Art. 5
(Modifiche agli articoli 32 e 35 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 32, le parole 'linee funiviarie di servizio pubblico' sono sostituite dalle seguenti: 'impianti di risalita' e la parola 'esse' è sostituita dalle seguenti: 'tali strade o impianti';
b) al comma 2 dell'articolo 32, le parole 'di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie' sono sostituite dalle seguenti: 'ordinario o impianti di risalita';
c) al comma 4 dell'articolo 32, la parola 'alta' è soppressa, il numero '2000' è sostituito dal seguente: '1200' e le parole 'di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita' sono sostituite dalla seguente: 'ordinario';
d) al comma 1 dell'articolo 35, dopo la parola 'istanza' sono inserite le seguenti: 'dei proprietari non gestori o';
e) al comma 2 dell'articolo 35, le parole 'dai comuni, dalle associazioni di categoria o dai gestori dei rifugi stessi' sono sostituite dalle seguenti: 'dai soggetti di cui al comma 1'.


Art. 6
(Modifiche agli articoli 63 e 84 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell'articolo 63 la parola ', esami' è soppressa;
b) il comma 2 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:
'2. Sono iscritti nel registro di cui al comma 1 coloro che, a seguito di presentazione della relativa domanda alla provincia o alla Città metropolitana competente, sono riconosciuti in possesso, in via alternativa tra loro:
a) dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, dell'allegato 1 del d.lgs. 79/2011;
b) delle condizioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 63 è inserito il seguente:
'2 bis. La Giunta regionale definisce le modalità per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, nonché per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 2 per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 1 e per la cancellazione dal registro regionale.';
d) al comma 3 dell'articolo 63, le parole 'continuità ed' sono soppresse e la parola 'in' è sostituita dalla seguente: 'per';
e) al comma 2 bis dell'articolo 84, le parole 'Per l'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'Per gli anni 2020 e 2021'.


Art. 7
(Modifica all'articolo 91 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(7)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 91 è inserito il seguente:
'4.1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 non è necessario il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c).'.


Art. 8
(Disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione di cui all'articolo 27 della l.r. 6/2010 in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. La revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) non può essere disposta in relazione alle assenze intercorse nel periodo dello stato di emergenza da COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020 e successive proroghe.


Art. 9
(Abrogazione dell'articolo 3 e conseguenti modifiche agli articoli 39 e 47 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3è abrogato;
b) al comma 2 dell'articolo 39, le parole 'sulla base degli indirizzi contenuti nel piano agricolo triennale di cui all'articolo 3 e delle priorità individuate con il DPEFR' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base delle priorità individuate dal Programma regionale di sviluppo';
c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 47, le parole 'Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 3' sono sostituite dalle seguenti: 'Nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione'.


Art. 10
(Modifiche agli articoli 25 e 52 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
'Art. 25
(Pronto intervento in aree forestali)
1. È assicurato il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale.
2. Fatti salvi gli interventi di protezione civile, si considerano di pronto intervento le opere e i lavori necessari per:
a) recuperare alberi in vaste aree boschive gravemente danneggiate da eventi eccezionali, quali, ad esempio, trombe d'aria;
b) assicurare il rapido taglio ed esbosco di alberi compromessi da estese diffusioni di patogeni e parassiti per i quali non sono praticabili forme di lotta chimica o biologica;
c) ripristinare la viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 59, ostruita da eventi eccezionali, qualora sia indispensabile garantire un veloce accesso ad aree forestali divenute irraggiungibili;
d) fronteggiare altre situazioni eccezionali, non diversamente affrontabili, che possano arrecare pregiudizio al patrimonio forestale.

3. Possono beneficiare del sostegno, non cumulabile con altre forme di sostegno e, in particolare, con il sostegno previsto dall'articolo 19, le comunità montane o, in mancanza, le unioni dei comuni e i comuni.
4. La Regione assegna, in osservanza, se del caso, delle disposizioni sugli obblighi in materia di aiuti di Stato e tramite l'attuazione degli adempimenti ad essi correlati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 bis della l.r. 17/2011, le risorse necessarie all'affidamento delle opere e dei lavori di cui al comma 1 nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
5. Per l'esecuzione delle opere e degli interventi si procede con l'occupazione temporanea nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', definisce aspetti organizzativi e procedurali inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo e fornisce agli enti interessati indicazioni relative alla loro applicazione con particolare riguardo alle tipologie di eventi eccezionali, alle modalità di perimetrazione delle aree, alle spese ammissibili al finanziamento e alle modalità di richiesta del sostegno.';
b) i commi 3 e 4 dell'articolo 52 sono abrogati;
c) all'alinea del comma 5 dell'articolo 52, le parole 'trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunità montane' sono sostituite dalle seguenti: 'trasferisce annualmente alle comunità montane o eroga direttamente, in base alle disposizioni degli articoli 26 e 29, risorse';
d) al comma 6 dell'articolo 52, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione, la Provincia di Sondrio';
e) al comma 7 dell'articolo 52, le parole 'le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali' sono sostituite dalle seguenti: 'la Provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori di parchi regionali e naturali e la Regione, secondo le rispettive competenze,' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).'.


Art. 11
(Inserimento dell'articolo 55 quater nella l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(10), dopo l'articolo 55 ter è inserito il seguente:
'Art. 55 quater
(Semplificazione amministrativa per la realizzazione di interventi nel settore forestale)
1. Nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle domande di contributo riferite a bandi per il finanziamento di interventi riguardanti le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, comma 1, l'arboricoltura da legno e pioppicoltura di cui all'articolo 50 bis, la realizzazione di sistemi forestali di cui all'articolo 55 o l'impianto di siepi e filari, adottati dalla Regione o da altri enti ai quali la stessa Regione abbia conferito tale facoltà, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali, delle riserve naturali o dei siti di Rete Natura 2000 devono effettuare, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, una verifica preliminare di compatibilità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali o con le misure di conservazione delle zone facenti parte della Rete Natura 2000. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la verifica si intende assolta con esito positivo.
2. La verifica preliminare con eventuali prescrizioni o tacitamente resa dagli enti gestori di cui al comma 1 lascia, in ogni caso, impregiudicata la necessità di acquisire i titoli abilitativi, ove prescritti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, ivi compresi i titoli abilitativi di cui al d.lgs. 42/2004.'.


Art. 12
(Modifiche agli articoli 12 e 25 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 12, le parole ', ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità' sono sostituite dalle seguenti: 'e può essere aggiornato con periodicità almeno quinquennale';
b) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 25, le parole 'per dieci anni' sono sostituite dalle seguenti: 'per dieci stagioni venatorie continuative successive al rilascio' e la parola 'importi' è sostituita dalle seguenti: 'comporta la';
c) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 25, prima delle parole 'E' ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede' sono inserite le seguenti: 'Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti e secondo la disposizione di cui al secondo periodo,' e le parole 'e secondo le disposizioni precedenti' sono soppresse;
d) al comma 12 dell'articolo 25, le parole 'Le province, nella stagione venatoria 1993/94,' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio' e dopo la parola 'rilasciato' sono inserite le seguenti: 'dalle province';
e) al comma 13 dell'articolo 25, le parole da 'Le autorizzazioni di cui al comma 12' a 'per gli anni successivi;' sono soppresse e dopo le parole 'una possibile capienza' sono inserite le seguenti: 'rispetto a quanto disposto dal comma 12'.


Art. 13
(Garanzia a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese che operano un rafforzamento patrimoniale in risposta alla crisi da COVID-19)
1. Al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da COVID-19 e di favorire la ripresa economica e sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale. La garanzia di cui al primo periodo è volta a consentire alle PMI di ottenere un'anticipazione sul finanziamento riconosciuto, in misura almeno pari al sessanta per cento del valore del finanziamento.
2. La Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
3. Per l'attivazione della garanzia regionale di cui al comma 1 si fa fronte, nell'esercizio finanziario 2021, per euro 4.000.000,00 con le risorse appostate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 e per euro 21.000.000,00 con l'incremento della missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione di spesa per euro 21.000.000,00 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
TITOLO III
AMBITO TERRITORIALE


Art. 14
(Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari e degli enti gestori.';
b) al comma 3 dell'articolo 6 le parole 'effettivamente disponibili nel relativo periodo di riferimento' sono soppresse;
c) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 3 sono redatti secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3 ter. Nel caso di inadempienza del comune capofila all'obbligo previsto al comma 3, il comune del relativo ambito, sul cui territorio insistono unità abitative disponibili, invita il comune capofila ad adempiere. Qualora entro trenta giorni dalla comunicazione dell'invito il comune capofila non provveda, il comune proponente pubblica un avviso per l'assegnazione di tutte le unità abitative disponibili localizzate sul proprio territorio.';
d) dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 23 è inserito il seguente: 'Al fine di assicurare uniformità di valutazione, in fase istruttoria, delle domande per l'assegnazione delle unità abitative, i comuni e le ALER definiscono modalità di collaborazione, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica regionale.';
e) la lettera c bis) del comma 9 dell'articolo 23 è abrogata;
f) la lettera d) del comma 9 dell'articolo 23 è abrogata;
g) alla lettera e) del comma 9 dell'articolo 23 le parole 'per unità abitativa finalizzata all'assegnazione' sono soppresse.


Art. 15
(Modifiche agli articoli 23 e 36 della l.r. 17/2015)
1. Alla legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 è inserita la seguente:
'b bis) la pubblicazione della mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, attraverso un sistema informativo dedicato, da mettere a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della fruibilità e della trasparenza delle informazioni, sia per la gestione o il monitoraggio dei beni stessi;';
b) dopo il comma 9 dell'articolo 36 è inserito il seguente:
'9 bis. Alle spese per l'implementazione del sistema informativo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b bis), quantificate in euro 54.500,00 per il 2021, si provvede con le risorse stanziate alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza, programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', del bilancio di previsione 2021-2023.'.


Art. 16
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2001)
1. All'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'E' ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo.';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali di cui al comma 1 di interesse comunale per i quali l'approvazione del progetto definitivo è intervenuta fino a trentasei mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso, il provvedimento di cui al comma 7 è adottato dal competente organo comunale.';
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
'7.1. Se non risulta necessario disporre di risorse finanziarie con il provvedimento di cui al comma 7, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi ne dà atto e, in tal caso, produce gli effetti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7.'.


Art. 17
(Designazioni di competenza regionale di cui all'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002)
1. Fino alla revisione dell'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le province e la Città metropolitana di Milano provvedono alla costituzione delle commissioni per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal citato articolo 105, comma 3, del d.lgs. 112/1998, senza prevedere un componente di designazione regionale. A tal fine, i suddetti enti adottano i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle medesime commissioni.
2. Per le commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti designati dalla Regione cessano dal rispettivo incarico. Le province e la Città metropolitana di Milano adottano, ove necessario, gli atti idonei ad assicurare la continuità operativa delle suddette commissioni.


Art. 18
(Derogabilità ai limiti di distanza stabiliti dal Programma regionale di gestione dei rifiuti)
1. L'autorità competente all'approvazione dei progetti di realizzazione o modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti può consentire la deroga, in diminuzione, alle distanze minime dagli ambiti residenziali e alle distanze minime dalle funzioni sensibili, previste dal Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), per istanze corredate dai pareri favorevoli sulla derogabilità da parte del comune sede dell'impianto da autorizzare e dei comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili situati entro i limiti di distanza previsti dai criteri localizzativi del PRGR. I pareri di cui al primo periodo sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta di cui al comma 2, a seguito di valutazione sito-specifica in relazione agli aspetti morfologico-territoriali.
2. I pareri comunali di cui al comma 1, da rendere a seguito di specifica richiesta del proponente, sono depositati a corredo dell'istanza di modifica degli impianti di gestione rifiuti di cui allo stesso comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze di modifica di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti a servizio di attività esistenti, presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione dell'aggiornamento del vigente PRGR.


Art. 19
(Misure di semplificazione in tema di deliberazioni derogatorie dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali per interventi di rigenerazione. Modifiche agli articoli 11 e 40 ter della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 septies dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto al comma 5 octies.';
b) dopo il comma 5 septies dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:
'5 octies. Qualora gli interventi di cui ai commi 5, 5 ter e 5 sexies siano in contrasto con disposizioni contenute nei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, la deliberazione derogatoria di cui al comma 5 septies è approvata dall'ente gestore del parco regionale interessato, che ne dà informazione alla Regione.';
c) al comma 4 dell'articolo 40 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.';
d) dopo il comma 4 dell'articolo 40 ter è aggiunto il seguente:
'4 bis. Qualora le previsioni impeditive del recupero edilizio siano contenute nei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della l.r. 86/1983, la deliberazione derogatoria di cui al comma 4 è approvata dall'ente gestore del parco regionale interessato, che ne dà informazione alla Regione.'.
2. In prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modifiche previste al comma 1 si applicano anche ai titoli abilitativi rilasciati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 septies, della l.r. 12/2005, e alle deliberazioni comunali approvate, ai sensi dell'articolo 40 ter, comma 4, della stessa l.r. 12/2005, alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 20
(Misure di semplificazione in tema di contributo di costruzione e di autorizzazione paesaggistica. Modifiche alla l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 ter dell'articolo 43 è abrogato;
b) al comma 1 bis dell'articolo 46 la parola 'totalmente' è soppressa;
c) al comma 6 dell'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole 'anche comportanti demolizione e ricostruzione' sono sostituite dalle seguenti: ', nonché per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, o anche per quelli di ampliamento mediante utilizzo di premialità dei diritti edificatori,';
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nei casi in cui, per gli interventi di cui al precedente periodo, sia prevista, in luogo del contributo relativo al costo di costruzione, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001, il contributo stesso, limitatamente alla relativa componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, è dovuto in misura pari al 50 per cento del contributo stabilito per le nuove costruzioni.';
d) il comma 3 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:
'3. Qualora la destinazione d'uso sia modificata, senza opere edilizie, nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, è dovuto l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e gli oneri riferiti alla precedente destinazione, entrambi determinati applicando le tariffe stabilite per la nuova costruzione e vigenti al momento della variazione.';
e) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole 'e 7' sono sostituite dalle seguenti: ', 7 e 7 bis';
2) al comma 7, dopo le parole 'che comportino anche la trasformazione del bosco' sono aggiunte le seguenti: 'e che ricadono totalmente in area boscata';
3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
'7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi da 3 a 6, per gli interventi e le opere ricadenti in parte in area boscata e in parte in area non boscata comunque sottoposta ad altro vincolo paesaggistico, l'ente competente tra quelli di cui al presente articolo viene individuato in relazione all'ambito vincolato, boscato o meno, nel quale ricade la quota maggioritaria da realizzarsi, espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete. In tal caso, l'ente competente, così individuato, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica sia per la parte di intervento o opera ricadente in area boscata, concernente sia la trasformazione del bosco sia la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente nel bosco, sia per la realizzazione della parte di intervento o opera ricadente in area vincolata posta fuori dal bosco. A tal fine l'ente competente, ove lo ritenga necessario, può richiedere un parere, non vincolante, all'ente al quale, secondo il presente articolo, spetterebbero in via ordinaria le funzioni amministrative per la quota minoritaria dell'intervento o dell'opera da realizzarsi. Detto parere, ove richiesto, deve essere reso, sentita la commissione per il paesaggio, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; decorso detto termine, l'ente competente può comunque procedere. La disciplina di cui al presente comma si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021'.'.


Art. 21
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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