Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Il titolo della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d’impresa”.
ARTICOLO 2
(Modifiche dell’articolo 1 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo dell’economia regionale, le modalità di individuazione e gli interventi a supporto dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti di imprese, nonché le modalità di elaborazione delle scelte strategiche e degli strumenti per favorire lo sviluppo locale.”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “o meta distretti”.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti:
“b bis) lo sviluppo delle reti di imprese costituite secondo il “Contratto di rete” ai sensi dell’articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
b ter) altre forme di aggregazione produttiva previste dalla presente legge.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:
“3bis. La Giunta regionale, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, definisce le modalità di applicazione degli strumenti di politica industriale previsti dalla presente legge e può riconoscere altre forme di aggregazione produttiva definendone i modelli di costituzione.”.
ARTICOLO 3
(Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 1 bis (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) distretto industriale: contesto produttivo omogeneo, caratterizzato da un’elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva nel settore;
b) distretto tecnologico: contesto produttivo omogeneo, caratterizzato dalla presenza di imprese aventi forti legami con il sistema della ricerca e dell’innovazione;
c) meta distretto: struttura produttiva di eccellenza, composta da aree produttive anche distanti tra loro, caratterizzate da un’elevata interazione fra esse, in cui si concentrano imprese di una stessa filiera o settore produttivo, con forti legami esistenti o potenziali con il mondo della ricerca
e dell’innovazione;
d) aggregazione di filiere produttive: insieme di imprese variamente specializzate, manifatturiere, di servizi, artigiane e industriali, che svolgono attività tra loro collegate e integrate;
e) rete di imprese: aggregazione funzionale tra imprese che risponde alla necessità di controllare tutte le fasi della filiera o della catena del valore, sviluppando accordi con imprese industriali;
f) rete di subfornitura: aggregazioni funzionali tra imprese che hanno lo scopo di creare economie di scala che riguardano non una singola impresa, ma un intero settore;
g) contratto di rete: negozio giuridico con il quale due o più imprese, pur rimanendo autonome, decidono di collaborare e si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, ad esercitare una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa o la competitività sul mercato.”.
ARTICOLO 4
(Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. La rubrica dell’articolo 2 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: “Individuazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e dei meta distretti”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“3. I distretti industriali e i meta distretti possono interessare anche aree delle Regioni confinanti, previa intesa con queste ultime.”.
ARTICOLO 5
(Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Alla rubrica dell’articolo 3 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: “distretti industriali” sono aggiunte le seguenti: “delle filiere, dei contratti di rete, dei meta distretti e delle altre forme di aggregazione previste dalla legge”.
2. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. La Regione persegue, attraverso il confronto con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, l’utilizzo più efficace degli strumenti di politica industriale quali i distretti industriali, le filiere produttive, i contratti di rete, i meta distretti e le altre forme di aggregazione previste dalla presente legge, anche mediante la ricerca e l’attivazione di nuove linee di interventi, nonché coordinando le diverse forme di sostegno.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“1 bis. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale favorisce:
a) la crescita di una cultura della collaborazione e messa in rete delle imprese;
b) la nascita di nuove forme di rete e l’ampliamento delle aggregazioni esistenti.”.
4. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. Al fine di cui al comma 1, per i distretti industriali e per i meta distretti, la Regione in particolare favorisce:
a) la migliore definizione e applicazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
b) la realizzazione di infrastrutture da destinare alle attività produttive o a servizio delle stesse;
c) l’applicazione delle metodologie di intervento necessarie a favorire l’insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale privilegiando le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale riconosciuti;
d) la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo, il trasferimento di nuove tecnologie e l’innovazione che non utilizzino nella loro ricerca la sperimentazione animale;
e) la realizzazione di servizi comuni di interesse per le aziende;
f) la formazione di rapporti con gli operatori finanziari, finalizzati a facilitare l’accesso al credito per le imprese;
g) l’accesso delle imprese a finanziamenti pubblici nazionali ed europei;
h) le attività di formazione tecnico-professionale e di formazione permanente d’interesse per le imprese del distretto;
i) i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con le linee guida fissate dalla Regione in materia;
j) l’integrazione tra imprese al fine di aumentare la dimensione media delle stesse;
k) la cooperazione e la sinergia tra distretti per l’attivazione di progetti integrati, con particolare riferimento alle filiere di prodotto;
l) la realizzazione di progetti rivolti alla produzione di fonti di energia rinnovabili;
m) lo sviluppo di funzioni avanzate condivise nella rete quali produzione, progettazione, logistica, servizi connessi;
n) i progetti volti alla creazione e allo sviluppo di momenti di aggregazione economica tra imprese quali reti, filiere, consorzi, società consortili;
o) la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di reti di subfornitura.”.
ARTICOLO 6
(Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: “distretti industriali” sono inserite le seguenti: “e dei meta distretti”.
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente:
“h bis) sostenere progetti comuni di marketing e attività congiunte di commercializzazione di prodotti e di servizi.”.
3. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “delle filiere e dei meta distretti”.
ARTICOLO 7
(Modifiche dell’articolo 4 bis della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Alla rubrica dell’articolo 4 bis della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: “distretti industriali” sono aggiunte le seguenti: “e per i meta distretti”.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria degli industriali, degli artigiani, della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale approva i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni per la realizzazione dei progetti di investimento di cui all’articolo 4, commi 1 e 2,
da parte dei beneficiari.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 bis della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale verifica che i progetti finanziati con il fondo di cui all’articolo 4 siano conformi alla normativa in materia di lavoro, per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.”.
ARTICOLO 8
(Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “distrettuale” sono inserite le seguenti: “e meta distrettuale”.
2. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “distretto” sono inserite le seguenti: “e meta distretto”.
ARTICOLO 9
(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 5 bis
(Contratti di rete)
1. Le agevolazioni, di cui all’articolo 4 bis, sono concesse anche alle imprese che abbiano stipulato tra loro il contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4 ter, del d.l. 5/2009 convertito dalla l. 33/2009.
2. Le imprese che abbiano stipulato il contratto di rete devono essere in prevalenza di micro, piccola e media dimensione e appartenere alla medesima filiera produttiva.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, coerenti con gli obiettivi di cui all’articolo 3.”.
ARTICOLO 10
(Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole “distretti industriali” sono inserite le seguenti: “e dei meta distretti e di ogni forma associativa prevista dalla presente legge”.
2. Alla fine della lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole: “comprese quelle formatisi con il contratto di rete”.
3. Dopo la lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti:
“i ter) lo sviluppo di funzioni avanzate condivise in rete quali produzioni, progettazione, logistica, servizi connessi;
i quater) consolidamento e sviluppo di ogni forma di aggregazione economica esistente e creazione di nuove realtà associate.”.
ARTICOLO 11
(Modifiche dell’articolo 7 bis della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Al comma 3 dell’articolo 7 bis della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “degli industriali, degli artigiani e delle cooperative” sono sostituite dalle seguenti: “le associazioni di categoria degli industriali, degli artigiani, della cooperazione”.
ARTICOLO 12
(Modifiche dell’articolo 7 ter della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 ter della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:
“1 bis. Le micro, piccole e medie imprese possono partecipare ai distretti tecnologici regionali nelle forme associative coerenti con le finalità del presente articolo.”.
ARTICOLO 13
(Modifiche dell’articolo 7 quinquies della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Al comma 1 dell’articolo 7 quinques della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni dopo la parola: “distretti” sono inserite le seguenti: “e meta distretti”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 quinques della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: “distretti industriali” sono inserite le seguenti: “e meta distretti”.
ARTICOLO 14
(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. L’articolo 8 della l.r. 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 8(Coordinamento e monitoraggio delle attività produttive e industriali)
1. La Regione, al fine di assicurare un indirizzo unitario di intervento per la concreta programmazione ed attuazione dei progetti di sviluppo dei sistemi produttivi locali di cui alla presente legge, predispone un confronto preventivo periodico con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria degli industriali, degli artigiani, della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale in ordine all’analisi e all’elaborazione delle scelte strategiche per lo sviluppo delle attività economiche e delle imprese. La Regione, in particolare, garantisce il confronto e la concertazione con le organizzazioni sindacali ed economiche territoriali nelle scelte strategiche per lo sviluppo economico regionale:
a) favorendo lo sviluppo di legami di rete tra i diversi soggetti del territorio, attori pubblici e privati dell’imprenditoria, del mondo della ricerca e della finanza;
b) migliorando l’efficacia degli interventi sui temi di politica industriale locale;
c) alimentando scambi di informazioni e garanzia di diffusione di buone pratiche e trasferimento tecnologico.
2. La Regione ai fini di cui al comma 1:
a) definisce meccanismi di raccordo tra gli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria per favorirne la migliore utilizzazione a livello locale;
b) individua gli indicatori per valutare gli effetti degli interventi realizzati;
c) monitora lo stato di attuazione degli interventi;
d) valuta l’efficacia delle azioni realizzate in relazione agli obiettivi da raggiungere, provvedendo, se del caso, a definire gli interventi correttivi eventualmente necessari.”.
Genova, 9 agosto 2011