Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:
Sommario
Art. 1. (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Art. 2. (Modifica all’articolo 30 della l.r. 29/1994)
Art. 3. (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 29/1994)
Art. 4. (Dichiarazione di urgenza)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Art. 29.
(Esercizio venatorio da appostamento fisso).
1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia. Tutti gli altri sono considerati temporanei.
2. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 100 da quello principale.
3. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito e consentire la copertura d'acqua del suolo.
4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione provinciale ai fini della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere preventivamente acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli.
5. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e per la caccia in forma tradizionale al colombaccio.
6. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 200 metri dai confini delle zone dove è vietata la caccia e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso dei titolari [24].
6 bis. In caso di mancato rilascio del consenso di cui al comma 6 da parte del titolare dell’appostamento fisso preesistente, l’autorizzazione per il nuovo appostamento viene rilasciata al richiedente valutando quale sia il titolo o la condizione giuridica di quest’ultimo. L’autorizzazione viene senz’altro rilasciata se il titolo o la condizione giuridica del richiedente sia di grado uguale o superiore rispetto a quello del titolare dell’appostamento preesistente, in base al seguente ordine di priorità:
a) proprietario e conduttore del fondo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;
b) locatario del fondo munito di regolare contratto locativo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;
c) soggetto autorizzato dal proprietario o dal locatario del fondo ad altro titolo.
L’autorizzazione viene, altresì, rilasciata, con analoga valutazione e seguendo le regole di cui sopra, in caso di concorrenza di richieste relative a nuovi appostamenti la cui distanza sia inferiore a 200 metri [25].
7. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 18, è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.
8. E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 100 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare [26].
9. L'accesso all'appostamento fisso di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) con armi proprie racchiuse in apposito involucro e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono accedere all'appostamento fisso soltanto due persone ospitate dal titolare medesimo e che abbiano fatto opzione per questa tipologia di caccia.
10. Qualora nell'appostamento fisso siano presenti persone diverse da quelle stabilite al comma 9, le armi presenti non possono essere superiori al numero delle persone in esercizio di caccia che hanno optato per la forma di caccia esclusiva da appostamento fisso.
11. La Provincia non può rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso con l'uso dei richiami vivi superiori a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989-90. Ove il numero di autorizzazioni attribuite risulti inferiore a quello massimo, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni e possono essere inoltre rilasciate:
a) al proprietario o al conduttore del fondo su cui si intende costruire l'appostamento fisso di caccia;
b) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della presente autorizzazione;
c) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
d) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito per l'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante;
e) a chi ne faccia richiesta.
12. Così come previsto dall'articolo 14 comma 12 della legge n. 157/1992 le Province autorizzano la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti “palchi” per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell’appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo [27].
14. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno che non si tratti di residui della potatura, né con il taglio di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta e nel rispetto delle norme vigenti.
15. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto principale, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.
Art. 2.
(Modifica all’articolo 30 della l.r. 29/1994)
Art. 30.
(Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento).
1. Sono vietati l’uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato rilasciato o riconosciuto dalla Provincia. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l’anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza [28].
2. La Regione, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 157/1992, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento.
2 bis. Sono utilizzabili uccelli di cattura appartenenti alle specie riportate al comma 4, dell'articolo 4 della l. 157/1992 [29].
3. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l'uso di un numero massimo complessivo di dieci unità.
3 bis. I limiti di cui ai commi 2 bis e 3 non si applicano ai richiami nati in cattività [30].
4. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. E' consentita invece la cessione dei richiami vivi catturati negli impianti di cui siano titolari le Province.
5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della USL competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi individuati dalle Province.
6. Le specie decedute o altrimenti perdute non possono essere sostituite se il numero complessivo superi le quantità massime detenibili.
7. Il cacciatore cessando l'attività, può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla Provincia.
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 29/1994)
1. Art. 34. (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio).
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia tortur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus fioridanus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); beccaccia (Scolopax rusticola); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia griglia (Corvus corone cornix); volpe (Vulpes vulpes); pavoncella (Vanellus vanellus);
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoris graeca); lepre bianca (Lepus timidus); pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); cervo (Cervus elaphus) [37];
d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);
d bis) specie cacciabili secondo i periodi stabiliti dall’articolo 35, comma 2 quater: capriolo (Capreolus capreolus); daino (Dama dama); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra) [38].
2. La Giunta Regionale, d'intesa con le Province, può includere nell'elenco di cui al comma 1 lettera a) le seguenti specie: passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); nonché nell'elenco di cui alla lettera b) le seguenti specie: storno (Sturnus vulgaris); ghiandaia (Garrulus glandiarus); gazza (Pica pica); taccola (Corvus monedula); cornacchia nera (Corvus corone), corvo (Corvus frugilegus).
La caccia alle specie anzidette può essere ammessa in quantità limitata. La caccia alle specie anzidette è altresì ammessa alle seguenti condizioni:
a) qualora si tratti di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame domestico, ai boschi, alla pesca e alle acque;
b) qualora occorra intervenire per salvaguardare determinati aspetti floristici o faunistici.
3. (Omissis) [39].
4. La Giunta regionale, sentiti la Commissione faunistico-venatoria regionale e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), propone al Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria l’approvazione del calendario venatorio che ha validità minima annuale e massima triennale. Entro il 31 maggio, ad esclusione dell’anno in cui è approvato il nuovo calendario venatorio regionale, la Giunta regionale, sentita la Commissione faunistico-venatoria, relaziona sullo stato di attuazione del calendario venatorio in vigore alla competente Commissione consiliare, che valuta la necessità di apportare eventuali modifiche al calendario. In tal caso la Giunta regionale, sentito l’ISPRA, propone al Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Liguria un conseguente provvedimento [40].
4 bis. In caso intervenga un provvedimento sospensivo dell’efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all’anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo [41].
5. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:
a) le specie cacciabili e i periodi di caccia;
b) le giornate di caccia;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia;
e) i periodi e le modalità per l'addestramento degli ausiliari da caccia.
6. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, a libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è sospeso [42].
7. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, la Regione, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, può anche in deroga al comma 5 dell'articolo 18 della L. 157/1992, prevedere l'integrazione di due giornate settimanali per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1 ottobre ed il 30 novembre [43].
7 bis. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezzora dopo il tramonto [44].
8. Il carniere giornaliero e stagionale relativo ai capi di fauna selvatica stanziale e il carniere giornaliero relativo ai capi di fauna selvatica migratoria sono stabiliti annualmente dalla Regione sulla base della consistenza delle singole specie cacciabili sul territorio di competenza. I dati relativi alle suddette specie sono derivati da censimenti sul campo per ungulati e fauna alpina. Per le altre specie stanziali, tramite: ricognizione sul territorio; programmazione gestionale degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini con proiezione degli abbattimenti effettuati nelle stagioni precedenti. Per la fauna migratrice, i dati sono derivati dalle proiezioni degli abbattimenti delle stagioni precedenti e, per quanto riguarda le specie oggetto di deroga (direttiva CEE 79/409 e successive modifiche), sia in base agli abbattimenti delle stagioni precedenti che dai dati rilevati da osservatori ornitologici comandati dalle Amministrazioni provinciali. I risultati di cui sopra devono essere trasmessi dalle Amministrazioni provinciali alla Regione entro il 15 aprile di ogni anno [45].
9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all’articolo 18, comma 8 della legge 157/1992. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma o da cerca [46].
10. Fuori dalle zone di cui all'articolo 16, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre nel territorio da aprirsi alla caccia con esclusione del martedì e del venerdì, salvo restrizioni stabilite dalle Province.
11. Le Province hanno la facoltà di vietare il prelievo venatorio per periodi limitati di tempo in quelle aree dove, per ragioni turistiche, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità.
12. Il calendario venatorio ligure è armonizzato, per quanto possibile, con quello delle Regioni finitime.
2. Al comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “fisse e/o” sono soppresse.
Art. 4.
(Dichiarazione di urgenza)
(Omissis)
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[1] Inserisce il comma 6 bis nell'art. 29 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.
[2] Sostituisce il comma 1 dell'art. 30 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.
[3] Inserisce il comma 4 bis nell'art. 34 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29.