Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo
regionale di istruzione, formazione e orientamento))
1. Nella rubrica dell’articolo 22 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “professionalizzanti” è sostituita dalla seguente: “curriculari”.
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni la parola: “professionalizzante” è sostituita dalla seguente: “curriculare”.
Articolo 2
(Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 18/2009)
1. L’articolo 38 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 38 (Formazione in apprendistato)
1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione nazionale, promuove ed incentiva la formazione nell’ambito del contratto di apprendistato allo scopo di contribuire alla crescita professionale delle persone e all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità della formazione in apprendistato attraverso la definizione di standard qualitativi relativi a metodologie e contenuti formativi.
3. Le disposizioni di cui alla presente sezione disciplinano la formazione concernente:
a) l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l’acquisizione delle competenze di base e trasversali per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all’articolo 4 del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) l’apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all’articolo 5 del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Regione promuove l’utilizzo dei Fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante la definizione di specifici accordi con i suddetti Fondi per il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti.”.
Articolo 3
(Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 18/2009)
1. L’articolo 39 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 39 (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale)
1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale a sostegno del diritto alla formazione ed all’occupazione dei giovani ed al fine di contrastarne la dispersione scolastica e l’esclusione sociale.
2. La Giunta regionale recepisce i criteri e i principi direttivi stabiliti dall’accordo in Conferenza ermanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e, sentite le associazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone con proprio atto in merito:
a) all’assunzione delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) alla previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi
definiti ai sensi del d.lgs. 226/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale è rinviata ai contratti collettivi, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione in accordo con gli organismi preposti.
4. La Giunta regionale regolamenta, nel rispetto dei criteri e principi di cui al comma 2 e sentite le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.”.
Articolo 4
(Sostituzione dell’articolo 40 della l.r. 18/2009)
1. L’articolo 40 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 40 (Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere)
1. La Giunta regionale disciplina, sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze degli apprendisti, l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze.”.
Articolo 5
(Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 18/2009)
1. L’articolo 41 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 41 (Apprendistato di alta formazione e ricerca)
1. La Regione favorisce l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.
2. La Giunta regionale disciplina, in accordo con le organizzazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali ed altre istituzioni formative o di ricerca, i profili formativi e la durata della formazione
nell’ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.”
Articolo 6
(Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))
1. L’articolo 35 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 35 (Tirocini sui luoghi di lavoro)
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali, ampliare l’acquisizione delle competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e favorire l'inserimento e il reinserimento occupazionale, promuove e tutela i tirocini quali misure formative di politica attiva del lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai tirocini svolti nell’ambito del territorio regionale e riconducibili alle seguenti tipologie:
a) tirocini formativi e di orientamento rivolti ai soggetti che hanno conseguito la laurea o terminato un percorso di istruzione o formativo;
b) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti ad inoccupati o disoccupati;
c) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti alle persone con disabilità o a soggetti svantaggiati;
d) tirocini estivi di orientamento rivolti a studenti in età lavorativa, iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria superiore.
3. I tirocini di cui al comma 1 non costituiscono rapporto di lavoro e sono promossi da parte di soggetti, pubblici o a partecipazione pubblica o privati terzi rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto formativo individuale.
4. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, possono essere concessi contributi in favore dei tirocinanti a titolo di indennità di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, fermi restando a carico dei soggetti promotori gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Possono, altresì, essere concessi contributi a fondo perduto ai datori di lavoro ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio dei tirocinanti individuate dal Piano d'Azione Regionale all'interno di quelle di cui all'articolo 52.
5. La Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di tutela definiti dall’articolo 11 del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, previo parere della Commissione di Concertazione, disciplina le modalità di svolgimento dei tirocini, definendo in particolare:
a) i requisiti, i diritti e i doveri dei tirocinanti;
b) le caratteristiche, i requisiti e gli obblighi del soggetto promotore;
c) i requisiti e gli obblighi del datore di lavoro ospitante;
d) le modalità di rapporto tra soggetto promotore, datore di lavoro ospitante e tirocinante;
e) i requisiti del progetto formativo individuale;
f) la durata differenziata a seconda della tipologia di tirocinio di cui al comma 2;
g) i limiti numerici e gli impegni orari;
h) i casi di sospensione e di recesso;
i) l’ammontare dei contributi di cui al comma 4 nonché le modalità di concessione, di erogazione
e di revoca;
j) le modalità di monitoraggio volte a rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, ai sensi dell'articolo 17.
6. Al termine del tirocinio, le competenze acquisite dal tirocinante sono certificate e registrate sul libretto formativo del cittadino istituito dal d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplinato dall’articolo 82 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno di S.I.R.I.O..8. La Regione promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti, la vigilanza in materia di lavoro e i controlli incrociati sui rispettivi sistemi informativi per garantire la
corretta applicazione dell’istituto del tirocinio, anche presso i soggetti promotori.
9. Per quanto non disciplinato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto interministeriale 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione europea).”.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 5 aprile 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando