Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalle leggi nazionali e dagli atti di programmazione sanitaria regionali, adotta un’Azione programmata per la costituzione della Rete Alcologica Regionale, al fine di attuare un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie correlate.
2. La Rete Alcologica Regionale costituisce una rete del Piano sociosanitario regionale.
Articolo 2
(Principi guida)
1. La Regione realizza l’Azione programmata di cui all’articolo 1 ispirandosi ai seguenti principi guida:
a) assicurare una risposta assistenziale organizzata su tutto il territorio regionale capace di favorire il rapporto con il soggetto alcoldipendente, fare emergere le sottostanti motivazioni e
farsi carico delle patologie correlate;
b) affidare a équipe multidisciplinari delle dipendenze i comportamenti di abuso alcolico, investendo le stesse di funzioni di educazione sanitaria, di prevenzione, di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico.
2. L’Azione regionale opera attraverso una rete integrata di servizi a livello regionale che affrontano in modo coordinato i molteplici aspetti dell’alcoldipendenza relativi a prevenzione, accesso ai servizi, diagnosi, cura e riabilitazione.
3. Il modello organizzativo adottato dalla Regione è finalizzato a favorire la continuità di intervento attraverso l'integrazione operativa tra i servizi sociosanitari territoriali e quelli ospedalieri prevedendo, altresì, la partecipazione sistematica ai programmi di attività da parte delle associazioni di promozione sociale e volontariato, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle équipe alcologiche territoriali e degli specialisti ospedalieri.
4. Per la definizione del modello organizzativo, di cui al comma 3, sono previsti appositi protocolli tramite i quali si realizza la partecipazione attiva di tutti gli operatori.
Articolo 3
(Istituzione e funzioni del Centro Alcologico Regionale)
1. La Regione, in coerenza con i principi guida di cui all’articolo 2, istituisce il Centro Alcologico Regionale. Il Centro svolge le funzioni specialistiche in ambito diagnostico, clinico e di ricerca che non possono essere attuate presso i Servizi di Alcologia delle Aziende sanitarie locali.
2. Il Centro Alcologico Regionale svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce supporto ai nuclei operativi alcologici attivi sul territorio nell’elaborazione di protocolli per la gestione delle patologie alcolcorrelate;
b) realizza azioni di confronto e collaborazione con le realtà territoriali sulle problematiche alcolcorrelate;
c) interagisce con le Unità Operative dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San MartinoIST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro al fine di garantire i necessari percorsi diagnostico-terapeutici a favore dei pazienti affetti da patologie alcolcorrelate.
3. Il Centro Alcologico Regionale ha sede presso l’Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l’Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-ISTIstituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è dotata di posti letto di day hospital in base a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale-Assemblea legislativa 26 febbraio 2008, n.8 (Stralcio del Piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza. Accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende sanitarie).
Articolo 4
(Organizzazione del Centro Alcologico Regionale)
1. L’articolazione organizzativa e il funzionamento del Centro Alcologico Regionale sono definiti con apposito regolamento adottato dall’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-ISTIstituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
2. La funzione di coordinamento del Centro Alcologico Regionale è svolta dal Direttore dell’Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
Articolo 5
(Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate)
1. E’ istituito il Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate, nominato dalla Giuntaregionale e composto da:
a) il Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) o suo delegato;
b) il Dirigente dell’Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;
c) il Coordinatore della Rete di gastroenterologia prevista dal Piano sociosanitario regionale;
d) il Responsabile dell’Unità Operativa Alcologia dei Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze di ciascuna Azienda sanitaria locale;
e) esperti, da un minimo di quattro ad un massimo di otto, designati dalle associazioni di volontariato e promozione sociale regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali e operanti nel settore;
f) un esperto designato rispettivamente da ciascuna delle seguenti Società scientifiche: Sezione ligure della Società Italiana di Alcologia, Società Italiana di Medicina Generale, Società Italiana di Pediatria, Società Italiana di Psichiatria, Società Italiana di Gastroenterologia;
g) il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato.
2. Il Comitato svolge funzioni di supporto per l’attività di programmazione della Giunta regionale e, nello specifico:
a) promuove la realizzazione di azioni di prevenzione con il coinvolgimento delle comunità locali e di tutti i soggetti impegnati nelle problematiche alcologiche;
b) promuove lo sviluppo delle attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori sanitari, anche al fine di attuare screening precoci delle problematiche alcolcorrelate;
c) instaura rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale che operano nell’ambito della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale dei soggetti con patologie alcolcorrelate;
d) promuove iniziative per sensibilizzare ed informare i cittadini sui rischi per la salute e sui problemi etici e sociali connessi all’assunzione di bevande alcoliche.
3. Il Comitato approva un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.
4. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito.
5. Il Comitato nomina al proprio interno un Coordinatore.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 5 aprile 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando