Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Aggiunta dell’articolo 52 bis nella legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))
1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 23/2011 è aggiunto il seguente:
“Articolo 52 bis (Disposizioni transitorie in materia di Sportello Unico delle Attività roduttive)
1. Nelle more dell’approvazione della normativa regionale di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ai procedimenti disciplinati dalla l.r. 1/2007, come modificata dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti in materia di Sportello Unico.”.
ARTICOLO 2
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 4 ottobre 2011