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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 4 ottobre 2011 n 25
Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre
 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre)


1. Al fine di agevolare nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni per l’installazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla vigente normativa nazionale e regionale, sono disciplinate dalla presente legge.
2. L’installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt o la modifica di impianti esistenti anche al di sopra di 7 watt implicanti solo la variazione della frequenza o la riduzione della potenza installata è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) da effettuarsi contestualmente all’attivazione dell’impianto. La comunicazione comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all’impianto, frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione, nonché l’esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
3. L’installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt o la modifica di impianti esistenti non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2 è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, da presentarsi al Comune territorialmente competente e all’ARPAL. La SCIA comprende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti i dati relativi all’impianto, frequenza, potenza irradiata dall’antenna e localizzazione, nonché l’esistenza dei requisiti di cui al presente comma e il rispetto del limite di esposizione e del valore di attenzione ai sensi del d.p.c.m. 8 luglio 2003 e deve essere corredata della documentazione prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale per tale tipologia di impianti. L’ARPAL effettua le verifiche di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della SCIA.
4. L’installazione di nuovi impianti di teleradiocomunicazione con potenza massima irradiata in singola antenna superiore a 20 watt è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all’articolo 27 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2
(Dichiarazione di urgenza)


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 4 ottobre 2011



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