Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“a) cacciare la fauna selvatica ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione individuate dalla Regione sulla base di specifici studi a livello regionale situati sullo spartiacque alpino e appenninico, tirrenico-padano, indipendentemente dalla loro quota. Nei valichi ricadenti nei Comprensori Alpini il divieto è riferito alla sola fauna migratoria;”.
ARTICOLO 2
(Norma transitoria)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale -Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, delibera in merito allo studio per l’individuazione dei valichi montani, appenninici e tirrenico-padani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna.
ARTICOLO 3
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 4 ottobre 2011