Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))
1. (Omissis) [1].
2. (Omissis) [2].
Art. 2. (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 16/2008)
1. (Omissis) [3].
2. (Omissis) [4].
3. (Omissis) [5].
4. (Omissis) [6].
Art. 3. (Modifiche all'articolo 21 bis della l.r. 16/2008)
1. (Omissis) [7].
2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
3. (Omissis) [8].
4. (Omissis) [9].
5. (Omissis) [10].
6. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
Art. 4. (Inserimento dell'articolo 21 ter della l.r. 16/2008)
1. (Omissis) [11].
Art. 5. (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 16/2008)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.
2. (Omissis) [12].
3. Il comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Art. 6. (Modifiche all'articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 7. (Modifiche all'articolo 26 della l.r. 16/2008)
1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
Art. 8. (Modifiche all'articolo 28 della l.r. 16/2008)
1. (Omissis) [13].
2. (Omissis) [14].
Art. 9. (Modifiche all'articolo 29 della l.r. 16/2008)
1. (Omissis) [15].
2. (Omissis) [16].
Art. 10. (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 16/2008)
A1. (Omissis) [17].
2. (Omissis) [18].
3. (Omissis) [19].
4. (Omissis) [20].
5. (Omissis) [21].
6. (Omissis) [22].
7. (Omissis) [23].
8. (Omissis) [24].
9. (Omissis) [25].
10. (Omissis) [26].
11. (Omissis) [27].rt. 11. (Modifiche all'articolo 34 della l.r. n. 16/2008)
1. (Omissis) [28].
Art. 12. (Modifiche all'articolo 35 della l.r. 16/2008)
1. (Omissis) [29].
2. (Omissis) [30].
Art. 13. (Modifiche all'articolo 37 della l.r. 16/2008)
1. (Omissis) [31].
2. (Omissis) [32].
3. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Art. 14. (Modifiche all'articolo 43 della l.r. 16/2008)
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: '', con esclusione dei casi di interventi di cui all'articolo 21 bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non può essere inferiore a euro 516,00'' sono soppresse.
2. (Omissis) [33].
3. (Omissis) [34].
4. Il comma 8 dell'articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Art. 15. (Modifica all'articolo 49 della l.r. 16/2008)
1. Il comma 5 dell'articolo 49 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Art. 16. (Modifiche all'Allegato 1 alla l.r. 16/2008)
1. (Omissis) [35].
2. (Omissis) [36].
3. Il punto 4) dell'Allegato 1 alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.
4. (Omissis) [37].
Art. 17. (Modifiche all'Allegato 2 alla l.r. 16/2008)
1. (Omissis) [38].
Art. 18. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))
1. (Omissis) [39].
Art. 19. (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 10/2012)
1. (Omissis) [40].
2. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 10/2012, le parole: ''g), h) numeri 2, 3, 5, 6, 7,'' sono soppresse.
3. (Omissis) [41].
4. (Omissis) [42].
5. (Omissis) [43].
6. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 10/2012 è abrogato.
Art. 20. (Inserimento dell'articolo 7 bis della l.r. 10/2012)
1. (Omissis) [44].
Art. 21. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 10/2012)
1. (Omissis) [45].
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della l.r. 10/2012 sono abrogati.
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 10/2012, le parole: ''di SCIA e'' e ''di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 e'' sono soppresse.
Art. 22. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 10/2012)
1. Alla rubrica dell'articolo 10 della l.r. 10/2012, le parole: ''di conferenza di servizi'' sono soppresse.
2. (Omissis) [46].
3. (Omissis) [47].
4. (Omissis) [48].
5. (Omissis) [49].
6. (Omissis) [50].
7. (Omissis) [51].
Art. 23. (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 10/2012)
1. (Omissis) [52].
2. (Omissis) [53].
Art. 24. (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 10/2012)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 10/2012, le parole: ''per le medie strutture di vendita l'intervento di ampliamento deve comunque prevedere la demolizione e ricostruzione dell'intera struttura esistente;'' sono soppresse.
Art. 25. (Inserimento dell'articolo 12 bis della l.r. 10/2012)
1. (Omissis) [54].
Art. 26. (Modifiche all'Allegato 1 alla l.r. 10/2012)
1. (Omissis) [55].
2. (Omissis) [56].
3. (Omissis) [57].
4. (Omissis) [58].
5. (Omissis) [59].
6. Alla lettera k) dell'Allegato 1 alla l.r. 10/2012, le parole: '', dell'energia elettrica'' sono soppresse.
7. (Omissis) [60].
Art. 27. (Modifiche all'Allegato 2 alla l.r. 10/2012)
1. (Omissis) [61].
2. Al numero 1 della lettera g) dell'Allegato 2 alla l.r. 10/2012, le parole: ''collocati in aree al di fuori del lotto di pertinenza'' sono soppresse.
3. La lettera h) dell'Allegato 2 alla l.r. 10/2012 è soppressa.
Art. 28. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze di permesso di costruire, delle SCIA e delle DIA già presentate e dei procedimenti edilizi e sanzionatori già avviati alla data di sua entrata in vigore, salva la facoltà dell'interessato di richiedere l'applicazione delle nuove disposizioni in quanto più favorevoli.
2. Fino all'emanazione da parte della Regione delle linee guida ed indirizzi di cui all'articolo 5, comma 6 bis, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di permesso di costruire, di SCIA, di DIA e del certificato di agibilità e la specificazione dei relativi atti ed elaborati sono stabiliti nei regolamenti edilizi dei comuni.