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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale liguria 30 aprile 2012 n 18
Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico
 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:


Articolo 1
(Finalità)


1. Le finalità della presente legge sono dirette alla prevenzione, al trattamento terapeutico ed al recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d’azzardo
patologico (GAP).


Articolo 2
(Ambiti di intervento)


1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Liguria:
a) favorisce l’accesso delle persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
b) favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;
c) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale che si occupa dei problemi legati al GAP;
d) favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale, senza scopo di lucro, e delle associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi del GAP.


Articolo 3
(Competenze delle Aziende sanitarie locali)


1. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate rientra nella competenza dei Dipartimenti delle dipendenze istituiti presso le Aziende sanitarie locali. 2. Presso ciascun Dipartimento per il trattamento delle dipendenze è previsto almeno un
nucleo operativo specializzato nel trattamento terapeutico del GAP. Ulteriori nuclei operativi possono essere istituiti in correlazione alla densità abitativa del territorio di competenza e ad eventuali specifiche attività di monitoraggio, ricerca e studio della patologia.


Articolo 4
(Osservatorio regionale sul GAP)


1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.
2. L’Osservatorio è composto dall’Assessore competente in materia, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante per ciascun nucleo operativo istituito presso i Dipartimenti delle dipendenze, individuato dalle rispettive Aziende sanitarie locali.
3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1;
c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito.


Articolo 5
(Campagna informativa di prevenzione)


1. All’interno delle case da gioco, delle sale bingo, delle ricevitorie, delle agenzie ippiche e sugli apparecchi e congegni per il gioco deve essere esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:
a) il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
b) il numero verde di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c);
c) i recapiti dei nuclei operativi per il trattamento del GAP presso i Dipartimenti delle dipendenze;
d) un test di verifica che permetta una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può promuovere, in collaborazione con l’Osservatorio di cui all’articolo 4, iniziative di informazione sul territorio regionale sui rischi derivanti dal GAP, anche all’interno delle strutture scolastiche.


Articolo 6
(Sorveglianza sanitaria nelle case da gioco)


1. Presso ogni casa da gioco e sala bingo deve essere presente un’area dedicata all’informazione sulle attività di prevenzione con riferimento ai nuclei operativi previsti presso i Dipartimenti delle dipendenze istituiti da ciascuna Azienda sanitaria locale.


Articolo 7
(Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto)


1. Le Aziende sanitarie locali e i Dipartimenti delle dipendenze, di cui all’articolo 3, possono avvalersi, anche mediante apposita convenzione, della collaborazione di enti ed associazioni pubbliche o private di auto-mutuo aiuto che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 30 aprile 2012
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)



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