Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge, nell’ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.
2. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
Articolo 2
(Giochi leciti)
1. Ai fini della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio–assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
Articolo 3
(Sanzioni amministrative)
1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dalla stessa.
Articolo 4
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 30 aprile 2012
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)