Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“b)la manutenzione ordinaria di impianti sportivi e l’acquisizione di attrezzature di stretta pertinenza degli impianti stessi.”.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 40/2009)
1. Prima del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“01. Il Programma regionale di cui all’articolo 7 stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli
interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), anche sulla base delle istanze pervenute
dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“3 bis.La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), concede ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per
cento per un periodo massimo di cinque annualità.
3 ter. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta del contributo di cui al comma 3 bis non
può superare, per ogni intervento, l’importo massimo stabilito dal Programma regionale di
cui all’articolo 7.”.
Articolo 3
(Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 40/2009)
1. L’articolo 13 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Articolo 4
(Modifica dell’articolo 14 della l.r. 40/2009)
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Articolo 5
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 40/2009)
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “i
contributi di cui agli articoli 10, 11 e 13” sono sostituite dalle seguenti: “i contributi di cui agli articoli
11 e 12”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni,
le parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13” sono soppresse.
3. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni,
è inserita la seguente:
“b bis)riguardanti lavori di manutenzione ordinaria già eseguiti, ovvero relativi ad attrezzature di
supporto degli impianti sportivi acquistate prima della formale comunicazione di concessione
da parte della Regione;”.
4. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal
seguente:
“4. Sono soggetti a revoca i seguenti contributi in conto interessi concessi:
a) per interventi i cui lavori siano stati iniziati prima dell’avvenuta concessione del mutuo;
b) per l’acquisizione di attrezzature a supporto degli impianti sportivi i cui acquisti siano stati
effettuati prima della concessione del mutuo.”.
Articolo 6
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 40/2009)
1. Alla rubrica dell’articolo 16 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e
dei contributi straordinari per eventi naturali” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole:
“di cui al comma 1, lettere a) e b), nei casi ivi previsti” sono inserite le seguenti: “ovvero a seguito
di presentazione di fatture debitamente quietanzate relative all’acquisizione di attrezzature di supporto
degli impianti”.
3. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Articolo 7
(Modifiche all’articolo 17 della l.r. 40/2009)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole:
“e con altri Istituti di Credito” sono inserite le seguenti: “che ne facciano richiesta”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito
il seguente:
"1 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono, altresì, essere finalizzate, senza ulteriori oneri a
carico della Regione, ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui a favore di
qualunque soggetto, pubblico o privato, che, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo
10, comma 1, lettere a) e b), su impianti sportivi adibiti ad uso pubblico, abbia richiesto di
accedere ai benefici di cui alle predette convenzioni, indipendentemente dalla presentazione della
domanda di contributo o dall'accoglimento della medesima.".
Articolo 8
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera b), della l.r. 40/2009 come modificato dalla presente legge inoltrano domanda alla
Regione entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione del Programma regionale di cui all’articolo
7 della medesima legge.
Articolo 9
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si provvede, ai sensi della l.r. 40/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa
del bilancio, esercizio 2012, all’U.P.B. 12.204 “Interventi per il potenziamento delle strutture sportive
– contributi in annualità”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 29 novembre 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
NOTE
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 40/2009)
1. (Omissis) [4].
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13” sono soppresse.
3. (Omissis) [5].
4. (Omissis) [6].
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 40/2009)
1. Alla rubrica dell’articolo 16 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e dei contributi straordinari per eventi naturali” sono soppresse.
2. (Omissis) [7].
3. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 17 della l.r. 40/2009)
1. (Omissis) [8].
2. (Omissis) [9].
Art. 8.
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), della l.r. 40/2009 come modificato dalla presente legge inoltrano domanda alla Regione entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione del Programma regionale di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Art. 9.
(Norma finanziaria)
(Omissis)
[1] Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell’art. 10 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.
[2] Inserisce il comma 01 nell'art. 12 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.
[3] Inserisce i commi 3 bis e 3 ter nell'art. 12 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.
[4] Modifica il comma 1 dell’art. 15 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.
[5] Inserisce la lettera b bis) nel comma 3 dell’art. 15 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.
[6] Sostituisce il comma 4 dell’art. 15 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.
[7] Modifica il comma 3 dell’art. 16 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.
[8] Modifica il comma 1 dell’art. 17 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.
[9] Inserisce il comma 1 bis nell’art. 17 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40.