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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge Regionale Liguria 28 giugno 2011, n. 16
Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del consiglio regionale assemblea legislativa della liguria) e alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari)
 

Il Consiglio regionale


Assemblea Legislativa Regionale


ha approvato


il Presidente della Giunta Regionale


promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Il logo identificativo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria riproduce il medesimo disegno del sigillo, di cui all’Allegato A alla presente legge. L’uso del logo dell’Assemblea è disciplinato con regolamento dell’Ufficio di Presidenza.
3 ter. L’uso dei simboli dell’Assemblea Legislativa è escluso per ogni soggetto non inserito direttamente nella struttura organizzativa dell’Ente. L’Ufficio di Presidenza può concedere l’uso del logo a soggetti promotori o organizzatori di manifestazioni o iniziative per le quali è stato richiesto il patrocinio.”.


ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 25/2006)


1. Il comma 2 dell’articolo 8 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. Ai sensi degli articoli 2, punto 4, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), la spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica vigente, di cui all’Allegato B alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. Tale spesa è consentita in relazione alle esigenze di autonomia dell’Assemblea Legislativa, per la IX legislatura, tenuto anche conto di quanto disposto dalle leggi regionali 24 gennaio 2001, n. 5. (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni) e successive modificazioni ed integrazioni e 1° febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).“.
2. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 8 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Per gli anni 2011, 2012 e 2013, al fine di concorrere, nell’ambito regionale, agli adempimenti di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, nella propria autonomia, procede al reclutamento del personale di ruolo anche senza previa attivazione di procedure di mobilità di personale in disponibilità con la sola condizione che la spesa del personale annua complessiva sia inferiore a quella dell’anno 2010.”.


ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 8 ter della l.r. 25/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: "In attuazione dell’articolo 70, comma 2, dello Statuto" sono inserite le seguenti: "e degli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973".
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, a sensi di legge o regolamento, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso l’Assemblea in posizione di comando, ai sensi del comma 4 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.
6 ter. Al fine di garantire il concorso dell’Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, in via transitoria e in conformità agli articoli 2, punto 4, e 3 della l. 853/1973 relativamente all’autonomia legislativa in materia di contenimento della spesa per il personale addetto al Consiglio regionale, in deroga ai criteri di costituzione dei fondi previsti dal comma 4 per la IX legislatura, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può aumentare e rimane invariato, corrisponde e non può comunque superare gli importi individuati, per la costituzione dei fondi, nell’Allegato C alla presente legge. Per tale periodo i fondi sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno rispetto alla consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2010. Terminata la fase transitoria, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2014, l’Ufficio di Presidenza quantifica la consistenza dei fondi, secondo i principi previsti al comma 4, prendendo a riferimento i valori di costituzione dei fondi relativi all’anno 2009, primo anno di gestione autonoma del personale da parte dell’Assemblea Legislativa.”.


ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria) e all’articolo 15 della l.r. 25/2006)


1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 3/2004 le parole: “ed a tre per il Consiglio” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “è di cinque” sono sostituite dalle seguenti: “è determinato dall’Ufficio di Presidenza”.


ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 23 bis della l.r. 25/2006)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 27, comma 1, del C.C.N.L. del 23.12.1999 per l’area separata della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali, dalla data di trasferimento del personale dirigente alla gestione autonoma dell’Assemblea Legislativa e sino all’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza di propri criteri per la graduazione e la pesatura delle posizioni dirigenziali, con riguardo alle specificità dell’Assemblea Legislativa, le strutture dirigenziali mantengono la classificazione distintiva di Settore, Servizio ed Ufficio in uso presso la Giunta regionale nell’ultimo anno di gestione del personale dirigenziale a tempo indeterminato. L’Ufficio di Presidenza, tra i valori delle retribuzioni di posizione in uso presso la Giunta regionale nell’anno 2008, individua le tre retribuzioni di posizione dell’Assemblea sulla base dei valori applicati ai dirigenti transitati al ruolo autonomo. Al 1° gennaio 2009 rimangono fermi gli eventuali effetti economici di maggior favore per i dirigenti assunti antecedentemente e transitati al ruolo autonomo dell’Assemblea.
1 ter. La retribuzione di risultato della dirigenza non può essere superiore alla retribuzione di risultato della dirigenza generale.”.


ARTICOLO 6


(Sostituzione dell’Allegato B alla l.r. 25/2006)


1. L’Allegato B alla l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:



“Allegato B (articolo 29)
dirigenti Assemblea 10
Organismi di cui al Capo IX dello Statuto 2
totale dirigenti 12
D3 FUNZIONARIO ESPERTO 21
D1 FUNZIONARIO 22
totale cat. D 43
C ISTRUTTORE 54
totale cat. C 54
B3 COADIUTORE 11
B1 COADIUTORE 11
totale cat. B 22
A OPERATORE 1
totale cat. A 1
Totale generale 132 “



ARTICOLO 7
(Inserimento dell’Allegato C alla l.r. 25/2006)


1. Dopo gli Allegati A e B alla l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

“Allegato C (articolo 8 ter, comma 4)
Personale non dirigente
Limiti teorici assoluti di quantificazione dei fondi in relazione alla dotazione organica teorica: pari ad euro 1.602.631 n 1;
Costituzione proporzionale del fondo, sulla base del personale effettivamente in servizio al 1° gennaio 2011, e assegnazione delle risorse alla gestione: pari ad euro 1.153.408 n 2 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
Quantificazione minore spesa da riassegnare al bilancio interno dell’Assemblea: pari ad euro 449.223 n 3 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;



n 1: (totale fondo anno 2009) / (personale in servizio al 01.01.2009)
*dotazione organica teorica = (FONDO TEORICO)
n 2: (totale fondo anno 2009) / (personale in servizio al 01.01.2009)*
(personale in servizio al 01.01.2011) = (FONDO EFFETTIVO)
n 3: (fondo teorico)-(fondo effettivo) = (minore spesa)”


ARTICOLO 8
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: "in attuazione dell’articolo 28 dello Statuto della Regione Liguria" sono inserite le seguenti: "e degli articoli 2, punto 5, e 3 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario)".


ARTICOLO 9
(Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 5 bis della l.r. 38/1990)


1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 bis, comma 3, della l.r. 38/1990 e successive modificazioni ed integrazioni si interpretano nel senso che le medesime hanno effetto a partire dalle progressioni economiche orizzontali effettuate nell’anno 2008. In tal caso risulta applicabile il disposto di cui all’articolo 29, comma 5 duodecies, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.


Formula Finale


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.


Genova, addì 28 giugno 2011


IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)



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