Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Stato di previsione dell’entrata)
1. E’ approvato lo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2012 annesso alla presente legge in euro 7.396.810.221,81 in termini di competenza e in euro 11.741.823.763,48 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi vigenti, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle entrate derivanti da tributi propri e da compartecipazioni a tributi erariali, da contributi, da assegnazioni dello Stato nonché di ogni altra entrata spettante nell’anno finanziario 2012.
ARTICOLO 2
(Stato di previsione della spesa)
1. E’ approvato lo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2012 annesso alla presente legge in euro 7.396.810.221,81 in termini di competenza e in euro 11.741.823.763,48 in termini di cassa.
2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 3
(Bilancio pluriennale)
1. E’ approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa annessi alla presente legge, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 4
(Finanziamento leggi regionali di spesa)
1. Le spese supportate da leggi regionali che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale trovano copertura per l’anno 2012 negli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle seguenti unità previsionali di base:
U.P.B. 1.102 Spesa per l’attività di governo l.r. 23/2001
l.r. 3/2004
l.r. 9/2004
l.r. 28/2004
l.r. 29/2004
l.r. 12/2007
l.r. 31/2008
U.P.B. 1.104 Rapporti con gli Enti Locali l.r. 7/2011
U.P.B. 1.105 Spese per la solidarietà nazionale e internazionale l.r. 28/1998
U.P.B. 2.113 Finanziamento piano di sviluppo rurale l.r. 42/2007
U.P.B. 3.101 Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale l.r. 36/1997
l.r. 13/1999
l.r. 13/2008
U.P.B. 3.104 Gestione dei parchi e delle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria
l.r. 12/1995
l.r. 65/2009
U.P.B. 3.201 Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale l.r. 42/1988
l.r. 5/2004
U.P.B. 3.202 Interventi per l’assetto del territorio l.r. 36/1997
U.P.B. 3.204 Investimenti nei parchi e nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria
l.r. 12/1995
l.r. 65/2009
U.P.B. 4.113 Pianificazione di bacino l.r. 18/1999
U.P.B. 4.116 Energia l.r. 18/1999 l.r. 22/2007
U.P.B. 4.119 Interventi faunistico-venatori e per l’incremento del patrimonio ittico l.r. 29/1994
U.P.B. 4.211 Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico l.r. 46/1996
l.r. 18/1999
l.r. 20/2006
l.r. 39/2008
U.P.B. 5.201 Investimenti per la viabilità l.r. 30/2009
U.P.B. 6.101 Spesa per la gestione del trasporto pubblico localel.r. 31/1998
l.r. 40/2006
U.P.B. 6.190 Spese connesse alla mobilità e trasporti l.r. 31/1998
U.P.B. 6.201 Investimenti per il trasporto pubblico locale l.r. 25/2007
U.P.B. 6.207 Investimenti per la realizzazione di parcheggi l.r. 25/2008
U.P.B. 8.102
Attività di Protezione Civile di Previsione e di Prevenzionel.r. 9/2000
l.r. 20/2006
l.r. 16/2009
U.P.B. 8.105
Spese per l’estinzione degli incendi boschivi
l.r. 9/2000
l.r. 16/2009
U.P.B. 8.107
Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2011 l.r. 30/2011
U.P.B. 8.209
Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2011 l.r. 30/2011
U.P.B. 9.101
Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionalel.r. 20/2006
U.P.B. 9.109
Servizi di igiene e veterinaria l.r. 23/2000
U.P.B. 9.206 Interventi connessi ad attività socio-sanitaria l.r. 14/2008
U.P.B. 10.101
Fondo per le politiche sociali
l.r. 19/1994
l.r. 12/2006
U.P.B. 10.102 Interventi a favore della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza l.r. 30/2007
U.P.B. 10.105 Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale l.r. 15/1992
l.r. 11/2006
l.r. 47/2009
U.P.B. 10.201 Fondo per le politiche sociali l.r. 12/2006
l.r. 48/2009
U.P.B. 11.101
Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio - ridenominata
l.r. 15/2006
U.P.B. 11.102
Spese per il diritto allo studio universitario l.r. 15/2006
U.P.B. 11.103 Spese per le attività di istruzione e formazione professionale
l.r. 18/2009
U.P.B. 11.104 Spese per la promozione dell’occupazione l.r. 21/2003
l.r. 30/2008
U.P.B. 11.105 Interventi a favore di immigrati l.r. 7/2007
U.P.B. 11.106 Attività di ricerca e innovazione l.r. 2/2007
l.r. 41/2009
U.P.B. 11.202 Interventi per il diritto allo studio universitario l.r. 4/2002
U.P.B. 12.101
Spese per la promozione della cultura
l.r. 15/1991
l.r. 33/2006
l.r. 34/2006
U.P.B. 12.102
Spese connesse al potenziamento delle strutture culturalil.r. 33/2006
U.P.B. 12.103 Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero
l.r. 19/2001
l.r. 22/2001
l.r. 40/2009
U.P.B. 12.104 Spese per la promozione di attività cinematografichel.r. 10/2006
U.P.B. 12.106 Iniziative per eventi culturali l.r. 10/2006
U.P.B. 12.201
Interventi per la promozione della cultural.r. 10/2006
U.P.B. 12.203 Interventi per il potenziamento delle strutture sportivel.r. 40/2009
U.P.B. 12.204 Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità l.r. 40/2009
U.P.B. 13.103 Spese per lo sviluppo della zootecnia l.r. 36/2000
U.P.B. 13.105 Spese per l’incremento delle colture l.r. 42/2001
l.r. 39/2006
U.P.B. 13.107 Spese per l’assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura – ridenominata l.r. 36/1999
l.r. 22/2004
l.r. 37/2007
U.P.B. 13.112 Spese di funzionamento delle Comunità Montane l.r. 7/2011
U.P.B. 13.203 Interventi per lo sviluppo della zootecnia l.r. 36/2000
U.P.B. 13.207 Interventi per l’assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura l.r. 22/2004
U.P.B. 13.212 Investimenti a favore dell’economia montana l.r. 33/1997l.r. 24/2008
U.P.B. 14.202 Fondo unico regionale per l’industria l.r. 9/1999
U.P.B. 15.101 Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori l.r. 8/2000
l.r. 26/2002
l.r. 28/2007
U.P.B. 15.102 Interventi per lo sviluppo del commercio l.r. 32/2007
U.P.B. 15.202 Interventi per lo sviluppo del commercio l.r. 3/2008
U.P.B. 16.101 Interventi a tutela dell’artigianato l.r. 3/2003
U.P.B. 16.201 Politiche di sviluppo dell’artigianato l.r. 3/2003
U.P.B. 17.101 Interventi promozionali per il turismo l.r. 28/2006
U.P.B. 18.104 Spesa per il sistema informativo regionale l.r. 28/2006l.r. 42/2006
l.r. 2/2007
l.r. 31/2007
l.r. 30/2008
U.P.B. 18.110 Spese compensative dell’entrata l.r. 29/1994l.r. 5/2004
U.P.B. 18.204 Spesa per il sistema informativo regionale l.r. 13/2011
ARTICOLO 5
(Autorizzazione di spesa)
1. Sono autorizzate le spese di carattere continuativo o ripetitivo supportate da leggi regionali che rinviano al bilancio la quantificazione del finanziamento annuale.
2. Sono autorizzate le spese supportate da norme comunitarie e statali.
ARTICOLO 6
(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del disavanzo finanziario 2012 e del saldo finanziario negativo 2007 determinato dalla mancata contrazione dell’indebitamento autorizzato nell’esercizio medesimo)
1. Ai sensi dell’articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modifiche e integrazioni la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’anno 2012 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
a) del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2007 autorizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2011) e successive modificazioni e integrazioni nell’importo di euro 98.000.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2007 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” - parte II;
b) del disavanzo finanziario dell’anno 2012 nell’importo di euro 2.000.000,00 per le finalità indicate nell’apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2012 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 6,50 per cento annuo;
b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.
3. Per l’emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2012, 2013 e 2014 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2012/2014 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.
5. Per gli anni successivi al 2012 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all’andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.
ARTICOLO 7
(Autorizzazione alle variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, variazioni al bilancio di previsione nel corso dell’esercizio con provvedimento amministrativo:
a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da altri soggetti istituzionali, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
b) per l’adeguamento dei capitoli di entrata e di spesa relativi alle contabilità speciali;
c) in conseguenza del ricorso all’indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato.
ARTICOLO 8
(Utilizzo della quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2011)
1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2011 applicata al bilancio di previsione 2012 nell’ammontare di euro 372.345.698,93 è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti unità previsionali di base:
U.P.B. 1.104 per Euro 1.073.288,28
U.P.B. 2.104 per Euro 56.857,70
U.P.B. 2.110 per Euro 150.000,00
U.P.B. 2.205 per Euro 6.696.331,76
U.P.B. 2.213 per Euro 3.300.000,00
U.P.B. 2.214 per Euro 615.000,00
U.P.B. 3.204 per Euro 700.000,00
U.P.B. 4.211 per Euro 800.000,00
U.P.B. 5.201 per Euro 700.000,00
U.P.B. 6.201 per Euro 1.550.000,00
U.P.B. 7.207 per Euro 750.000,00
U.P.B. 8.209 per Euro 6.000.000,00
U.P.B. 9.103 per Euro 32.000.000,00
U.P.B. 9.108 per Euro 8.000.000,00
U.P.B. 9.201 per Euro 2.100,00
U.P.B. 10.101 per Euro 34.475.000,00
U.P.B. 10.102 per Euro 165.000,00
U.P.B. 10.201 per Euro 2.135.000,00
U.P.B. 17.101 per Euro 172.121,19
U.P.B. 18.105 per Euro 5.000,00
U.P.B. 18.108 per Euro 85.000.000,00
U.P.B. 18.201 per Euro 1.970.000,00
U.P.B. 18.204 per Euro 30.000,00
U.P.B. 18.208 per Euro 186.000.000,00.
ARTICOLO 9
(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’U.P.B. 18.105 per la parte corrente e all’U.P.B. 18.209 per la parte in conto capitale.
2. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al bilancio di previsione.
ARTICOLO 10
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’U.P.B. 18.105 per la parte corrente e all’U.P.B. 18.209 per la parte in conto capitale.
ARTICOLO 11
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa, iscritto ai sensi dell’articolo 42 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è stanziato per euro 30.000.000,00 all’U.P.B. 18.105 e per euro 110.000.000,00 all’U.P.B. 18.209 dello stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 12
(Quadro generale riassuntivo)
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2012.
ARTICOLO 13
(Allegati al bilancio di previsione)
1. Sono approvati i documenti di cui all’articolo 30, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, allegati al bilancio di previsione.
ARTICOLO 14
(Erogazione al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)
1. I fondi iscritti alla U.P.B. 1.101 dello stato di previsione della spesa sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.
ARTICOLO 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 27 dicembre 2011