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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 27 dicembre 2011 n 38
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012
 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


promulga la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))


1. Dopo il comma 10 dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
“10 bis. Relativamente alle risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, revoche e dai ribassi d’asta, una quota pari al 90 per cento è destinata alla costituzione di apposito fondo, denominato “Fondo di rotazione per lo sviluppo e la coesione”, finalizzato a far fronte agli interventi previsti nel Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013, nelle more dell’erogazione dei relativi fondi. La restante quota del 10 per cento è destinata al finanziamento di Programmi di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni.
10 ter. La Giunta regionale definisce le modalità di istituzione ed utilizzo del fondo di cui al comma 10 bis, nonché i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare nei Programmi indicati nel medesimo comma.”.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di rendere immediatamente operativo il programma di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei comuni per l’anno 2012, le risorse derivanti da decadenza del finanziamento o revoca nel corso del 2011 sono destinate, fino alla concorrenza massima di 615.000,00 euro, al relativo programma.

ARTICOLO 2
(Termini di consegna e di conclusione dei lavori relativi agli interventi finanziati a favore delle Comunità montane soppresse)


1. Per gli investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale aventi come beneficiarie le Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori risultino non ancora consegnati alla data del 1° maggio 2011, il termine previsto dall’articolo 31, comma 8, della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni decorre, per i nuovi soggetti attuatori, dalla data di assunzione del provvedimento della Giunta regionale di individuazione definitiva dei nuovi soggetti attuatori degli interventi, destinatari dei relativi contributi.
2. I termini di conclusione degli interventi finanziati con risorse regionali a favore delle Comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della l.r. 23/2010 e successive modificazioni ed integrazioni rimangono sospesi dal 1° maggio 2011 alla data di assunzione del provvedimento della Giunta regionale di individuazione definitiva dei nuovi soggetti attuatori degli interventi, destinatari dei relativi contributi.
3. Il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato a stabilire un nuovo termine per la conclusione degli interventi di cui al comma 2, tenendo conto del tempo di sospensione trascorso e di eventuali ulteriori ritardi che tale sospensione abbia prodotto. Restano fermi i termini per la conclusione o rendicontazione degli interventi stabiliti da normative statali.

ARTICOLO 3
(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))


1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “compiti e poteri” sono sostituite dalle seguenti: “compiti, poteri e durata”.
2. Al comma 11 dell’articolo 9 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “decadono” è sostituita dalle seguenti: “cessano dall’incarico” e alla fine sono aggiunte le parole: “ed eventualmente un sub commissario.”
3. Dopo il comma 11 dell’articolo 9 della l.r. n. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“11 bis. I Commissari liquidatori possono essere revocati per accertate inadempienze, ritardi o irregolarità nell’attuazione del mandato commissariale. Prima di procedere alla revoca, il Commissario liquidatore è invitato a far pervenire alla Regione una memoria giustificativa entro un termine assegnato.
11 ter. Con la deliberazione di cui al comma 3 la Giunta regionale può individuare i tempi e gli adempimenti indispensabili per la conclusione della procedura liquidatoria il cui inadempimento o ritardo è causa di revoca del mandato commissariale medesimo.”.
4. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”, la parola: “decadono” è sostituita dalle seguenti: “cessano dall’incarico” e dopo la parola: “assegnate” è inserita la seguente: “prioritariamente”.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“2 bis. Il mandato conferito ai Commissari liquidatori delle Comunità montane soppresse nominati in prima attuazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, cessa il 30 aprile 2012. Gli incarichi sono riassegnati tenuto conto delle peculiari esigenze e dello stato di attuazione delle procedure liquidatorie in corso.”.

ARTICOLO 4
(Modifica alla legge regionale 23 luglio 2011, n. 18 (Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario))


1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 18/2011 è sostituito dal seguente:
“2. La tassa regionale di cui al comma 1 è corrisposta all’Azienda regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) entro i termini di scadenza dell’iscrizione all’Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora calcolata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.”.

ARTICOLO 5
(Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1972, n. 2 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del patrimonio indisponibile))


1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 2/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: "Articolo 4 bis
1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994, n. 66 e 13 maggio 1996, n. 21) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per la riscossione coattiva dell’imposta si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le controversie relative all’accertamento ed alla contestazione delle sanzioni, alla riscossione dell’imposta, nonché al rimborso della stessa, è ammesso ricorso giurisdizionale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e successive modificazioni ed
integrazioni.”.
2. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 2/1972 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

ARTICOLO 6
(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il Fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))


1. Alla fine del comma 6 bis dell’articolo 2 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “così come rideterminate dall’articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) e dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
2. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 2 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:
“6 ter. Al fine di adeguare l’ordinamento regionale alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in via transitoria e in attesa del completamento dei lavori della Commissione di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto, le percentuali delle indennità di cui ai commi 1 e 2 e i rimborsi di cui all’articolo 4, comma 1, sono e restano determinati in base al valore dell’indennità prevista all’articolo 1 della l. 1261/1965 al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione.”.

ARTICOLO 7
(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. I contributi di cui all’articolo 2 sono erogati a rate anticipate con cadenza definita dall’Ufficio di Presidenza.”.

ARTICOLO 8
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))


1. Il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguenti:
“3. Il numero dei giornalisti dell’Ufficio stampa è determinato dall’Ufficio di Presidenza, sino ad un massimo di tre dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, collocati nella qualifica di redattore con oltre trenta mesi di anzianità.
3 bis. Alla copertura dei posti di cui al comma 3 si provvede attraverso l’assegnazione di personale consiliare di categoria D iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti, attraverso mobilità da altri enti di personale di categoria D provvisto del prescritto requisito di iscrizione all’Albo o di
personale assunto a tempo indeterminato con contratto di lavoro giornalistico, attraverso l’effettuazione di pubblici concorsi per esami.
3 ter. L’Ufficio di Presidenza provvede a nominare, anche al di fuori dei giornalisti assegnati all’Ufficio stampa, un Capo Ufficio stampa che assume la qualifica di capo redattore.
3 quater. Il personale individuato ai sensi del comma 3 ter viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “L’Assemblea legislativa valuta annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini della ripartizione delle risorse finanziarie, l’Assemblea legislativa valuta periodicamente”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:
“1 bis. La valutazione della performance organizzativa dell’apparato servente consiliare tiene conto della peculiarità e della specificità delle funzioni istituzionali svolte dall’Assemblea, anche attraverso le competenze proprie dell’Ufficio di Presidenza svolte ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto e dell’articolo 5.
1 ter. L’Ufficio di Presidenza e l’Organismo indipendente di valutazione, conformemente a quanto disposto dal comma 1 bis, valutano, almeno trimestralmente, il conseguimento degli obiettivi e l’esecuzione delle disposizioni impartite alla struttura servente. L’Ufficio di Presidenza, sulla base delle risultanze della verifica in ordine al progressivo raggiungimento della performance organizzativa, dispone l’erogazione, a partire dal primo mese utile successivo, delle quote retributive corrispondenti al periodo valutato.”.
4. All’inizio del comma 2 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono inserite le parole: “A partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
“4 bis. La distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione della performance individuale è improntata a favorire un adeguato grado di differenziazione tra le valutazioni, operando una puntuale correlazione tra il contributo individuale posto al raggiungimento degli obiettivi dell’Assemblea legislativa e gli esiti della valutazione stessa. Per il personale dirigente, tenuto conto dei limiti della retribuzione teoricamente spettante alla dirigenza generale di cui all’articolo 23 bis, comma 1 ter, della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la retribuzione di risultato è rapportata all’importo concretamente spettante al dirigente che ha ottenuto il miglior risultato di performance individuale.”.
6. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni dopo la parola: “triennale” sono inserite le seguenti: “ed annuale”.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 8 bis, comma 6, ultimo periodo, approva i bandi di concorso pubblico e le graduatorie finali ed autorizza le relative assunzioni.”.
8. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inserite le seguenti:
“d bis) il personale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione svolge le funzioni di giornalista, se già dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, entro il 31 marzo 2012 può presentare domanda per essere assegnato all’Ufficio stampa con inquadramento nel profilo giuridico professionale di redattore con oltre trenta mesi di anzianità;
d ter) il mancato esercizio dell’opzione di cui alla lettera d bis) comporta l’automatica collocazione di tale personale nella categoria e nella posizione economica di appartenenza, con svolgimento di mansioni diverse da quelle di giornalista;
d quater) sino all’espletamento delle procedure concorsuali o di mobilità relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell’Ufficio stampa, l’Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera d sexies), su proposta del Presidente può individuare, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta, unità di personale che sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013, con applicazione del contratto di lavoro giornalistico;
d quinquies) contestualmente alla effettiva copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell’Ufficio stampa, con atto di ricognizione adottato dall’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 24, viene corrispondentemente diminuita la disponibilità dei posti presenti in categoria D della dotazione organica generale di cui all’allegato B;
d sexies) al fine di concorrere, nell’ambito regionale, agli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Ufficio di Presidenza può avvalersi di personale giornalista assunto con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009;
d septies) l’assunzione di personale giornalista con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato avviene nei limiti generali di spesa di personale ed in particolare secondo quanto disposto dell’articolo 8 bis, comma 4.”.
9. Al comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Per l’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013” e alla fine della lettera c) sono aggiunte le parole: “delle spese, eventualmente autorizzate dall’Ufficio di Presidenza, destinate al rafforzamento ed adeguamento del sito istituzionale, nel caso in cui, per le finalità previste dalla presente lettera, sia possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito internet istituzionale, di dibattiti, messaggi e discorsi ovvero sia possibile l’utilizzo di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il medesimo sito internet istituzionale che non comportano un aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità”.

ARTICOLO 9
(Disposizioni in materia di procedimenti e sub-procedimenti del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria)


1. Fatte salve diverse disposizioni di legge, per i procedimenti relativi all’adozione di piani e programmi generali, ivi compresi quelli di pianificazione territoriale e governo del territorio, e per gli altri procedimenti che si concludono con provvedimento del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, su proposta della Giunta, il termine del procedimento per la fase di competenza della Giunta è stabilito, in via generale, in centoventi giorni.
2. Le fasi consiliari dei procedimenti di competenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria sono disciplinate secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno dell’Assemblea
Legislativa in materia di programmazione dei lavori.
3. I termini dei procedimenti che si concludono con provvedimento di Giunta si intendono sospesi in pendenza dell’adozione e della trasmissione da parte del Consiglio di atti e provvedimenti, ivi compresi pareri, allorché tali atti o provvedimenti costituiscano fasi del procedimento amministrativo.

ARTICOLO 10
(Esercizio di poteri sostitutivi per ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE)


1. Al fine di dare compiuta attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, riguardante il trattamento delle acque reflue urbane, e dell’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, qualora, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non siano attivate le procedure di gara o non siano concluse quelle in corso per la realizzazione degli impianti di depurazione previsti dai vigenti piani di ambito o dal piano di tutela regionale delle acque, il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 63 dello Statuto regionale, nomina, previa diffida, un Commissario ad acta, da scegliere fra gli amministratori comunali o provinciali del comprensorio a cui gli impianti siano dedicati.
2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1, avvalendosi del supporto della segreteria dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione delle Autorità d’ambito per l’esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del d.lgs 152/2006) e successive modificazioni ed integrazioni, adotta tutti gli atti necessari a:
a) avviare le procedure di gara per la realizzazione e l’affidamento della gestione degli impianti di depurazione;
b) applicare ove necessario, nelle more dell’avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio idrico integrato e nel rispetto e nei limiti degli importi tariffari previsti dal vigente piano d’Ambito, le sole tariffe di depurazione ai fini di cui alla lettera a);
c) portare a conclusione le procedure di gara e/o di affidamento della gestione degli impianti di depurazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, subentrando nella gestione delle stesse anche se in capo a soggetti diversi dall’AATO.
3. Lo svolgimento dell’incarico di Commissario ad acta e l’attività di supporto della segreteria dell’AATO non comportano il pagamento di emolumenti o di rimborsi.

ARTICOLO 11
(Disposizioni per il recupero di materiale)


1. Ai fini del recupero del legno e del materiale lapideo derivante dagli interventi di messa in sicurezza in emergenza e di somma urgenza relativi a fenomeni per i quali sia stata dichiarata l’emergenza, previa analisi da parte dell’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), si applica quanto disposto dall’articolo 184 bis del d.lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 12
(Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))


1. Dopo la lettera o ter) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente: “o quater) Fondazione Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale (CIMA);”.

ARTICOLO 13
(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))


1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:
“g bis) verifiche periodiche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di aui all’All.
VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo). Per l’effettuazione di tali verifiche le ASL si avvalgono di ARPAL, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito della programmazione annuale di cui all’ articolo 7;”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 20/2006, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per l’espletamento delle attività relative alle verifiche periodiche di cui all’articolo 4, lettera g bis) la Regione definisce su base annuale indirizzi e criteri per la programmazione, da effettuarsi ai sensi dei commi 3 e 4.”.
3. L’articolo 6 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
4. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“4. Non possono essere nominati Direttore generale coloro che incorrono nei casi di esclusione previsti per i Direttori generali delle Aziende sanitarie dall’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
6. Al primo capoverso (Ambienti di lavoro) del punto 8 dell’Allegato A della l.r. 20/2006, le parole: “su impianti di sollevamento, su impianti termici ed a pressione” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 71 del d.lgs. 81/2008, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.”.

ARTICOLO 14
(Modifica alla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 14/2011, è inserito il
seguente:
“1 bis. Il regolamento regionale 23 settembre 2008, n. 4 (Disposizioni di attuazione per l’attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37) è abrogato dalla data di approvazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 37/2007 come sostituito dall’articolo 33 della presente legge.”.

ARTICOLO 15
(Modifiche alla legge regionale 1° marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private))


1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/2011 è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 3/2011, le parole: “lettere a), b), f), g)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b), f)”.
3. L’articolo 10 della l.r. 3/2011 è abrogato.

ARTICOLO 16
(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria))


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“3 bis. L’Unità Specialistica di Staff, in relazione alla complessità delle attività di supporto svolte ai sensi del comma 1 è articolata in tre fasce individuate con provvedimento della Giunta.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “nel settore pubblico o privato” sono inserite le seguenti: “ovvero acquisita nell’esercizio di mansioni dirigenziali attribuite ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2006) e successive modificazioni ed integrazioni, purchè, in quest’ultimo caso, al momento del conferimento dell’incarico possiedano la qualifica di dirigenti”.
3. Dopo l’articolo 25 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 25 bis (Modalità di sostituzione dei dirigenti)
1. Le modalità di sostituzione dei dirigenti delle strutture sono stabilite dal Segretario generale della Giunta regionale:
a) nei casi di precaria assenza o di impedimento temporaneo, nell’ambito del personale dirigente o di categoria “D” operante nella struttura, con preferenza per quello che svolge attività pluridisciplinari e complesse;
b) nei casi di malattia o di altra assenza diversa dalle ferie di cui si possa prevedere il prolungamento oltre i quindici giorni, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera e).”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 bis della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“4 bis. La Regione verifica, almeno trimestralmente, l’andamento della performance rispetto agli obiettivi dell’anno durante il periodo di
riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. Sulla base delle risultanze del monitoraggio in ordine all’andamento degli obiettivi correlati alla performance organizzativa, dispone, limitatamente al personale al quale non sono attribuiti obiettivi individuali, l’erogazione, a partire dal primo mese utile successivo alla verifica, delle quote retributive determinate in base all’esito della performance organizzativa corrispondenti al periodo valutato.”.

ARTICOLO 17
(Sospensione delle fasce di merito di cui all’articolo 27 bis, comma 3, della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. L’articolazione delle valutazioni del personale regionale in fasce di merito prevista dall’articolo 27 bis, comma 3, della l.r. 59/2009 e successive modificazioni ed integrazioni si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.
2. Ai fini previsti dal comma 1, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

ARTICOLO 18
(Modifiche alla legge regionale 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale))


1. L’articolo 8 della l.r. 15/2011 è sostituito dal seguente:
“Articolo 8 (Continuità nei rapporti di lavoro)
1. Le ferie maturate e non fruite dai dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione Liguria con forma contrattuale diversa, che comporti la cessazione dal rapporto di lavoro in essere o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell’ambito della nuova tipologia contrattuale.”.
2. L’articolo 9 della l.r. 15/2011 è abrogato.

ARTICOLO 19
(Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))


1. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di capitali e a società di persone regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“4 bis. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E’ consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.”.
3. L’articolo 40 della l.r. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 40(Inserimento dell’articolo 116 bis nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)
1. Dopo l’articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 116 bis(Orari di distributori automatici)
1. I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore.”.

ARTICOLO 20
(Proroga di termini)


1. Per l’anno 2011 le domande di cui all’articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione di contributi per il ripristino di impianti e il reintegro di attrezzature sportive danneggiate a seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011 possono essere presentate entro il termine di novanta giorni a partire da tale data.
2. Per l’anno 2011 i contributi in conto capitale previsti dall’articolo 13 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono concessi per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 nella misura dell’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
3. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dei conti pubblici) come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi) e successive modificazioni e integrazioni le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”. I termini sono sospesi nel caso in cui il rilascio della sanatoria è subordinato ad atti autorizzativi da parte di soggetti terzi.

ARTICOLO 21
(Abrogazione)


1. L’articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell’ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, delle filiere produttive, dei meta distretti, delle reti e delle aggregazioni d’impresa) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

ARTICOLO 22
(Entrata in vigore)


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 27 dicembre 2011



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