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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 27 dicembre 2011 n 37
Disposizioni per la foremazione del bilancio annuale e plujriennale della regione Liguria (legge finanziaria 201
 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ARTICOLO 1
(Indebitamento)


1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è fissato per l’anno 2012 in 100 milioni di euro.

ARTICOLO 2
(Vincolo di destinazione)


1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2012-2014, per l’anno 2012 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

ARTICOLO 3
(Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)


1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2012 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

ARTICOLO 4
(Programma investimenti in sanità)


1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2012 in euro 153.274.852,20.
2. Nel triennio 2012-2014 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l’importo complessivo di euro 3.600.000,00 con la seguente modulazione:
anno 2013 euro 1.800.000,00 e anno 2014 euro 1.800.000,00.

ARTICOLO 5
(Estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali)


1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2011, relativi a tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di euro 16,00.
2. I crediti tributari sono comunque dovuti per l’intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

ARTICOLO 6
(Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)


1. Per l’anno d’imposta 2011, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 30.000,00, per l’anno d’imposta 2011, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Per l’anno d’imposta 2011, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,64, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF).
4. Per l’anno d’imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF) è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
5. Il minor gettito derivante dalla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in euro 31.000.000,00, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011, trova compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2011) sulle somme stanziate all’U.P.B. 9.108 “Finanziamento ripiano disavanzi” dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 7
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))


1 Ai fini di un’efficace e puntuale attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs 118/2011, fermi restando i termini di applicazione stabiliti dal comma 1 dell’articolo 38 del citato decreto e quanto previsto dalla l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale adotta gli atti propedeutici a sperimentare le nuove procedure, affiancando, a fini conoscitivi, all’attuale sistema contabile, i nuovi schemi di bilancio suddivisi per “missioni e programmi”, l’adeguamento dei capitoli di spesa al “piano dei conti integrato” e la contabilità economico-patrimoniale.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs 118/2011, la Giunta regionale adotta gli atti necessari per l’applicazione dei principi contabili generali applicati al settore sanitario, in particolare per l’avvio della gestione sanitaria accentrata, per l’implementazione di un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e di nuovi schemi di bilancio da adottare per la gestione contabile del Sistema Sanitario Regionale, nonché per il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa.
3. Al fine di consentire il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa di tutto il sistema regionale, la Giunta regionale, a decorrere dall’anno 2012, adotta gli atti necessari per l’implementazione delle nuove procedure contabili dei propri enti ed organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate.

ARTICOLO 8
(Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)


1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l’anno 2012 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all’attuazione di programmi comunitari;
b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell’Organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all’esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I Direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l’incarico rispondono dell’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle Amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti a titolo non oneroso.

ARTICOLO 9
(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)


1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

ARTICOLO 10
(Spesa per sponsorizzazioni)


1. La Regione, per l’anno 2012, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

ARTICOLO 11
(Riduzione della spesa per trasferte)


1. Il complesso della spesa per trasferte anche all’estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all’Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante “Patto per la salute 2010 – 2012”.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell’esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.
4. L’utilizzo del mezzo proprio può essere autorizzato, ma le spese relative a tale utilizzo sono rimborsate solo nel caso vi sia necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l’auto di servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all’assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest’ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all’attuazione di accordi di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

ARTICOLO 12
(Riduzione della spesa per formazione)


1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con
imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Arpal per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

ARTICOLO 13
(Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)


1. Il complesso della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture per l’anno 2012 non può essere superiore all’80 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta
per l’espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall’Arpal per attività sanitaria o socio-sanitaria, di controllo ed ispettiva.

ARTICOLO 14
(Razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)


1. Il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione, per l’anno 2012, non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità:
a) acquisto di giornali;
b) acquisto di monografie e di abbonamenti a periodici specializzati;
c) invio della corrispondenza cartacea;
d) servizi di telefonia;
e) acquisto di arredi per le strutture dipendenti dalla Giunta regionale.
2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1, la Regione:
a) acquista i beni di cui alla lettera a) esclusivamente per assicurare il funzionamento dell’ufficio stampa della Giunta regionale;
b) contiene l’acquisto delle monografie e degli abbonamenti di cui alla lettera b), con esclusione di quelli acquisiti per la biblioteca della Giunta regionale.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli enti del settore regionale allargato sono tenuti a prevedere nel bilancio di previsione per l’anno 2012 una riduzione dei costi di funzionamento almeno del 10 per cento rispetto a quelli esposti nell’ultimo conto consuntivo o bilancio di esercizio approvato. Nel complesso delle voci di costo di funzionamento su cui operare la prescritta riduzione si tiene conto anche delle voci di cui al comma 1.
4. Per gli enti del settore regionale allargato operanti nel comparto della sanità la riduzione dei costi di cui al comma 3 si applica alle attività amministrative e

ARTICOLO 15
(Disposizioni in materia di contratti pubblici)


1. Al fine di razionalizzare i contratti relativi a prestazioni continuative, stipulati dalla Regione ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e di conseguire un più generalizzato risparmio nella spesa per lavori, servizi e forniture, la Regione provvede ad una diminuzione degli stessi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo
dell’appalto, ai sensi dell’articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni ove ciò non pregiudichi la funzionalità dei medesimi contratti al soddisfacimento dell’interesse pubblico.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti delle strutture competenti per l’esecuzione dei contratti effettuano la ricognizione dei contratti a prestazioni continuative in essere e formulano al Segretario Generale della Giunta regionale le ipotesi di riduzione ai fini dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un apposito programma complessivo di contenimento.
3. Per i contratti da aggiudicare nel corso dell’anno 2012 il prezzo posto a base d’asta è determinato prendendo a riferimento i prezzi scaturiti dalle convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora ciò non sia possibile a causa dell’assenza di convenzioni concernenti i beni o i servizi che si rende necessario appaltare, ferme restando le disposizioni in materia di costo del lavoro, il relativo prezzo posto a base d’asta è determinato applicando una riduzione del 10 per cento ai prezzi di mercato e non può superare il prezzo ottenuto nell’ultima aggiudicazione purché la stessa sia intervenuta nel precedente biennio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche dagli enti appartenenti al settore regionale allargato e dalle società in house della Regione, qualora ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 16
(Razionalizzazione della spesa per gli immobili adibiti ad uso ufficio)


1. Il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l’anno 2012, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della l. 59/1997) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 1 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del d.lgs 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione, considerando la FI.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 17
(Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)


1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13 e 14. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all’articolo 16, tenuto conto dell’ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del d.lgs 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.

ARTICOLO 18
(Spese istruttorie)


1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, di competenza dell’Amministrazione regionale su istanza di privati, è posto a carico degli stessi un contributo sulla base di tariffe definite con regolamento regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1, che deve essere redatto secondo criteri di proporzionalità dell’attività istruttoria svolta, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le tariffe devono essere quantificate da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00.
3. In fase di prima applicazione, nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 1, il soggetto proponente, all’atto della presentazione dell’istanza, è tenuto a versare a favore della Regione la somma di euro 100,00 salvo conguaglio rispetto a quanto determinato con il regolamento di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale definisce le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.


TITOLO II
DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO 19
(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))


1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 12 bis (Oneri per esami)
1. Ai fini dell’organizzazione degli esami previsti dall’articolo 7, comma 4, lettera a), la Regione Liguria stipula apposita Convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.
2. L’iscrizione all’esame di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), è subordinata al pagamento a favore della Regione Liguria di euro 35,00, a titolo di parziale copertura degli oneri relativi alla Convenzione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di riscossione e gli aggiornamenti della misura dell’importo di cui al comma 2.”.

ARTICOLO 20
(Proroga del Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011)


1. Al fine di garantire certezza dei criteri di riparto delle risorse finanziarie alle aziende del trasporto pubblico locale su gomma per l’anno 2012, il Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 29 ottobre 2009, n. 26 (Programma dei servizi pubblici locali per il triennio 2009-2011. Legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale), articolo 3, commi 2 e 3) è prorogato al 31 dicembre 2012.
2. Per l’anno 2012 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico secondo le percentuali di cui ai criteri 1A e 1B del Capitolo 5 del Programma di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale definisce le modalità operative per l’erogazione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma per l’anno 2012 e definisce, altresì, la percentuale massima di servizi in sub-concessione.

ARTICOLO 21
(Misure urgenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle zone colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2011)


1. Gli enti beneficiari di finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 22 marzo 1996, n 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane), della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei Programmi Integrati per la Mobilità (P.I.M.)) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 15 quater (Programma di investimento a favore dei Comuni) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2009)) e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di interventi in materia di viabilità, possono chiedere alla Regione, anteriormente alla scadenza prevista per il definanziamento automatico, la modifica della destinazione dei predetti finanziamenti relativamente agli interventi per i quali non sia ancora stata indetta la gara per l’aggiudicazione.
2. La modifica di cui al comma 1 è riservata agli enti locali colpiti dall’alluvione dei mesi di ottobre e novembre 2011, al fine di realizzare opere di ripristino delle infrastrutture distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali.

ARTICOLO 22
(Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)))


1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “dalla Regione” sono inserite le seguenti: “ed altra pubblica amministrazione in misura totalitaria”.
2. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e come prezzo differito il maggior valore derivante da eventuali procedure di valorizzazione” sono soppresse.
3. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni le parole da “Nel caso” a “dell’intero corrispettivo” sono sostituite dalle seguenti: “ARTE di Genova procede alla valorizzazione dei beni acquistati dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle indicazioni impartite dalla Giunta regionale e si avvale degli strumenti normativi previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”.
4. Il comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“7. ARTE di Genova procede all’alienazione dei beni immobili di cui al comma 3, ove possibile, previa valorizzazione dei medesimi. I proventi derivanti da dette operazioni di alienazione sono impiegati da ARTE di Genova secondo le indicazioni impartite dalla Giunta regionale in relazione alle finalità di cui al comma 2.”.
5. Dopo il comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 22/2010 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“7 bis. La Giunta è autorizzata ad effettuare, con atto amministrativo, le variazioni al bilancio per l’esercizio 2011, allo stato di previsione dell’entrata e corrispondentemente allo stato di previsione della spesa, conseguenti alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui al presente articolo, per l’importo di euro 80 milioni e 500 mila.”.

ARTICOLO 23
(Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)))


1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dell’esercizio 2006” sono soppresse.

ARTICOLO 24
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)))


1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive
modificazioni e integrazioni, le parole: “aderiscono alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni o servizi, ovvero stipulare propri contratti aventi le medesime condizioni” sono sostituite con le seguenti: “aderiscono alle convenzioni stipulate dalla Regione, quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 1, commi 455-457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero stipulano propri contratti con i soggetti aggiudicatari delle gare centralizzate espletate dalla Regione alle condizioni definite in sede di gara”.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Gli Enti locali e” sono soppresse.
3. Al comma 1 ter dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dei contratti” sono sostituite dalle seguenti: “delle convenzioni”.
4. Al comma 1 quater dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle gare bandite od ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi” sono sostituite dalle seguenti: “alle convenzioni di cui al comma 1, anche concorrendo alla determinazione dei fabbisogni da acquisire in forma centralizzata”.
5. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“1 quinquies. La centrale di committenza di cui al comma 1 si configura quale Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e di cui al d.p.c.m. 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie)) e successive modificazioni e integrazioni ed espleta le procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi, stipula le convenzioni di cui al comma 1 con gli operatori economici risultati aggiudicatari, alle quali possono aderire anche le altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.”
1 sexies. La Regione, al fine di perseguire l’obiettivo di favorire l’allocazione ottimale delle risorse economiche, finanziarie ed umane, nonché di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, quale SUA, può procedere agli adempimenti relativi all’affidamento della progettazione e dei lavori, di importo pari o superiore a euro 500.000,00, su richiesta degli enti locali aventi sede sul territorio regionale ligure, che non abbiano già aderito ad altra SUA costituita a livello provinciale, sulla base di apposite convenzioni tra i predetti enti locali e la Regione medesima.
1 septies. L’espletamento della gara d’appalto, di cui al comma 1 sexies, avviene anche sulla base di convenzioni quadro tra la Regione, quale SUA, e le associazioni di enti locali.
1 octies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ed 1 quinquies non si applicano agli enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e agli enti facenti parte del Sistema Informativo Regionale Integrato, che si avvalgono delle centrali di committenza di cui all’articolo 33 del d.lgs 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 11 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 25
(Partecipazione ad I.P.S. S.c.p.A.)


1. La Regione, tramite la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., partecipa ad I.P.S. S.c.p.A. Insediamenti Produttivi Savonesi, società in house in base alla normativa vigente, avente quale finalità lo studio, la promozione e la realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatorie e pianificatorie degli enti pubblici della provincia di Savona.

ARTICOLO 26
(Disposizioni ulteriori in materia di operazioni immobiliari)


1. Al fine di realizzare le operazioni di gestione del patrimonio immobiliare previste dalla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni e integrazioni, è costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo a supporto delle operazioni tecnico-procedurali, gestionali e finanziarie svolte dalla medesima FI.L.S.E. su indicazione della Regione.
2. Le risorse ancora disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo costituito presso FI.L.S.E., ai sensi della l.r. 2/2006 e successive modificazioni e integrazioni, come ripartiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 settembre 2006, n. 35 e dalla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2006, n. 1423, sono destinate al fondo di cui al comma 1.

ARTICOLO 27
(Fondo regionale per le gravi disabilità)


1. Al fine di dare continuità alle agevolazioni previste per le persone con gravi disabilità assistite presso le strutture sociosanitarie extraospedaliere è istituito il Fondo Regionale per le Gravi Disabilità (F.R.G.D.).
2. Il F.R.G.D. è finalizzato all’erogazione di contributi economici destinati alla compartecipazione sociale alla tariffa nelle strutture sociosanitarie.
3. La Giunta regionale stabilisce:
a) i criteri di accesso al Fondo, definendo in particolare il valore ISEE individuale base, nonchè la gradualità di aumento della compartecipazione riferita a diverse fasce ISEE;
b) le modalità di gestione del Fondo.
4. Il Fondo è allocato nell’U.P.B. 10.101 “Fondo per le Politiche sociali” e trae finanziamento nei limiti delle eventuali economie derivanti dalla copertura dei disavanzi pregressi del Servizio Sanitario Regionale e del disavanzo stimato del Servizio Sanitario Regionale del precedente esercizio.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio

ARTICOLO 28
(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2011, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)))


1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 19/2011 è inserito il seguente:
“Articolo 3 bis(Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la quota del gettito del tributo destinata dall’articolo 16, comma 2, come modificato dalla presente legge, ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile è stanziata nell’Area IV “Ambiente” all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”.

ARTICOLO 29
(Procedure per l’approvazione dei programmi per l’alienazione e la valorizzazione di immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni, per il mutamento di destinazione d’uso)


1. Gli immobili non strumentali di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali, delle province e dei comuni possono essere inseriti nel programma delle alienazioni e valorizzazioni, approvato ogni anno dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente, dalla Provincia e dal comune ed avente ad oggetto i beni immobili non strumentali all’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ivi compresi quelli per i quali la funzione a servizio pubblico sia venuta meno a seguito di cessazione della relativa funzione. A corredo del programma ciascuna Amministrazione allega una scheda recante l’ubicazione degli immobili, i dati catastali, il relativo valore, la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e territoriale vigente nella relativa area e la nuova destinazione d’uso urbanistica ammissibile in applicazione dei presupposti di cui al comma 2 e la relativa disciplina.
2. Gli immobili inseriti nel programma di cui al comma 1 possono assumere le destinazioni d’uso urbanistiche previste nei vigenti piani urbanistici comunali nelle aree contigue purchè aventi caratteristiche strutturali e tipologiche compatibili con le nuove funzioni. Il provvedimento di approvazione del programma indica la percentuale pari al 10 per cento dell’incremento di valore da ricavarsi dall’alienazione degli immobili da devolvere al comune interessato.
3. La deliberazione di approvazione del programma è resa nota mediante
inserimento nel sito web istituzionale di ciascuna Amministrazione od Ente
promotori nonché avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
4. L’attuazione degli interventi urbanistico-edilizi volti alla trasformazione della destinazione d’uso dei suddetti immobili è assentita mediante rilascio di permesso di costruire subordinato a convenzione con il
comune contenente gli impegni del soggetto attuatore relativi alle opere di urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici nonché a standard qualitativi richiesti dalla civica amministrazione, in aggiunta alla corresponsione del contributo di costruzione dovuto, nonché le modalità, i tempi e le garanzie della loro esecuzione.
5. La deliberazione di approvazione del programma delle alienazioni e valorizzazioni di cui al comma 1 è comunicata al comune interessato, il quale, con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il perentorio termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento: a) esprime l’assenso sul programma, avente valore di adozione di variante al piano urbanistico comunale, ovvero b) dispone per l’indizione di una Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni per definire la disciplina urbanistica dei relativi immobili ed approvare la necessaria variante al piano urbanistico comunale. La deliberazione di assenso sul programma di cui alla lettera a) è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per un periodo di tempo di quindici giorni consecutivi, previo avviso del deposito stesso nel sito istituzionale del comune e divulgato con ogni mezzo idoneo, al fine della presentazione, nello stesso periodo, di eventuali osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. La deliberazione del Consiglio comunale di cui alla lettera a) è trasmessa alla Regione o alla Provincia competente ai sensi del comma 6 per l’approvazione delle varianti al piano urbanistico comunale unitamente alle osservazioni pervenute ed alle controdeduzioni del comune. Il procedimento di approvazione è concluso nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti con contestuale pronuncia sulle osservazioni; decorso tale termine la variante al piano urbanistico comunale si intende approvata.
6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a) e b) l’approvazione della variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale è riservata alla competenza della Regione relativamente ai comuni costieri ed ai comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti ed è attribuita alle Province nei casi di comuni non costieri ed aventi popolazione fino a 5.000 abitanti.
7. I comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione ai sensi della l.r. 30/1992 e successive modificazioni e integrazioni sono sempre tenuti ad indire la Conferenza dei Servizi di cui al comma 5 per l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali nel rispetto del riparto di competenze di cui al comma 6.
8. Nella prima riunione della Conferenza di Servizi il rappresentante del comune illustra l’orientamento sulla proposta di mutamento della destinazione d’uso contenuta nel programma delle alienazioni e valorizzazioni e verifica le posizioni delle altre Amministrazioni a vario titolo competenti. Al termine di tale riunione il comune redige apposito verbale contenente la sintesi delle posizioni emerse e l’individuazione delle condizioni e degli elementi necessari per conseguire l’approvazione della variante urbanistica.
9. Il verbale della Conferenza di Servizi è depositato a cura del comune a libera visione del pubblico per un periodo di tempo di almeno quindici giorni consecutivi, previo avviso nel sito istituzionale del comune e su almeno un giornale quotidiano a diffusione regionale, al fine della presentazione al comune interessato nello stesso periodo di eventuali osservazioni da parte di chiunque abbia interesse. I costi degli adempimenti di pubblicità sono a carico dell’Amministrazione proprietaria degli immobili oggetto della procedura di alienazione e valorizzazione. Le osservazioni pervenute sono istruite dal comune che sottopone le proprie controdeduzioni, conformi alle determinazioni assunte dall’organo comunale competente, alla decisione della Conferenza.
10. La procedura di Conferenza di Servizi deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data della prima riunione della Conferenza, previa acquisizione dell’assenso degli organi regionali, provinciali e comunali a seconda dei casi competenti in materia urbanistica.
11. La determinazione da concordarsi in seduta di Conferenza deliberante sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle amministrazioni pubbliche interessate diverse da quelle di cui al comma 10 e contiene anche la pronuncia sulle eventuali osservazioni pervenute.
12. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di Servizi è data notizia mediante avviso recante l’indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito istituzionale del comune interessato.
13. In caso di mancata assunzione da parte del comune interessato delle determinazioni previste dal comma 5 lettere a) e b) entro il termine perentorio ivi indicato, l’amministrazione competente ai sensi del comma 6 indice una Conferenza di Servizi per l’approvazione della variante e al relativo procedimento si applicano i commi da 8 a 12.
14. Ove la Conferenza di Servizi non sia conclusa entro il termine di cui al comma 10, l’amministrazione competente all’approvazione delle varianti alla vigente strumentazione urbanistica comunale, entro i successivi trenta giorni, convoca la Conferenza di Servizi ed assume la determinazione conclusiva del procedimento, da sottoporre agli adempimenti di cui al comma 12.

ARTICOLO 30
(Non applicazione di tasse sulle concessioni regionali)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è sospesa l’applicazione della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali) e successive modificazioni e integrazioni per la voce di tariffa numero d’ordine 47 (Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l’esercizio di arti e mestieri) di cui all’allegato A della legge stessa.

ARTICOLO 31
(Modifica dell’articolo 88 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))


1. Al comma 3 dell’articolo 88 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “quarantadue mesi” sono sostituite dalle seguenti: “cinquantaquattro mesi”.

ARTICOLO 32
(Misure straordinarie a sostegno delle pubbliche assistenze liguri colpite dagli eventi alluvionali dell’autunno 2011)


1. Alle pubbliche assistenze liguri di cui alla legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per favorire l’attività delle pubbliche assistenze liguri) e successive modificazioni e integrazioni, colpite dagli eventi alluvionali dell’autunno 2011, è concesso un contributo straordinario per la ristrutturazione degli immobili e per il ripristino degli automezzi e delle attrezzature destinati all’esercizio della loro attività, secondo i criteri, le modalità ed i tempi per la rendicontazione stabiliti dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 33
(Esclusione della remunerazione per funzioni dirigenziali aggiuntive)


1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento economico spettante ai dirigenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico conferito dall’Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
2. E’ escluso qualsiasi trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall’articolo 24, commi 1 e 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.


TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34
(Abrogazione di norme)


1. Al fine di semplificare il sistema normativo regionale e anche a seguito del venir meno dei relativi finanziamenti sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni regionali già implicitamente abrogate o non più operanti o applicate:
a) legge regionale 9 giugno 1975, n. 33 (Istituzione dell’Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Liguria);
b) legge regionale 30 maggio 1980, n. 30 (Provvidenze per danni da avversità atmosferiche);
c) legge regionale 23 aprile 1982, n. 24 (Finanziamento delle associazioni allevatori);
d) legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nel territorio delle Cinque Terre);
e) legge regionale 13 marzo 1986, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 22 (Norme per la costituzione dell’Istituto regionale per la Floricoltura));
f) legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 (Istituzione del sistema informativo tra Regione ed Enti delegati in agricoltura);
g) legge regionale 26 luglio 1988, n. 34 (Interpretazione della legge regionale 2 luglio 1976, n. 22 (Norme per la costituzione dell’Istituto regionale per la Floricoltura) e successive modifiche);
h) legge regionale 26 luglio 1988, n. 36 (Contributi per l’associazionismo dei produttori agricoli);
i) legge regionale 7 settembre 1988, n. 51 (Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nelle aree definite di interesse naturalistico- ambientale);
j) legge regionale 30 novembre 1988, n. 67 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nel territorio delle Cinque Terre));
k) legge regionale 24 novembre 1989, n. 48 (Concessione di medaglia ricordo al personale cessato dal servizio);
l) legge regionale 15 dicembre 1992, n. 36 (Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 (Tutela della fauna minore));
m) legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 (Norme ed interventi per ridurre l’uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell’agricoltura biologica);
n) legge regionale 7 settembre 1994, n. 47 (Disposizioni relative all’attività venatoria 1994/1995);
o) legge regionale 3 novembre 1994, n. 57 (Prima attuazione della legge regionale 1 febbraio 1994, n. 5 (Norme ed interventi per ridurre l’uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell’agricoltura biologica) e modifiche alla legge regionale medesima);
p) articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette);
q) legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 (Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997);
r) legge regionale 16 dicembre 1996, n. 52 (Disposizioni in materia di organico dell’Istituto Regionale per la Floricoltura);
s) articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1997, n. 15 (Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e proroga del termine di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 (Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997));
t) articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 36 (Interventi per la valorizzazione e la promozione dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico);
u) legge regionale 13 agosto 2002, n. 32 (Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle Comunità montane);
v) legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane);
w) legge regionale 9 novembre 2005, n. 14 (Attivazione del regime di deroga ai sensi dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005/2006);
x) legge regionale 16 marzo 2007, n. 11 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nel territorio delle Cinque Terre));
y) articolo 18 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008);
2. Le disposizioni abrogate dal comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.
3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.
4. Con la legge finanziaria 2012 si provvede all’adeguamento delle Unità Previsionali di Base conseguente alle abrogazioni disposte al comma 1.

ARTICOLO 35
(Copertura finanziaria)


1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

ARTICOLO 36
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 27 dicembre 2011



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