Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
TITOLO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)
ARTICOLO 1
(Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
1. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“s bis) centro di riferimento regionale: assetto organizzativo dell’Azienda sanitaria e dei soggetti erogatori pubblici o equiparati e accreditati, caratterizzato da un’elevata qualificazione professionale e da una significativa attrazione intra ed extra regionale”.
ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 41/2006)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale individua i centri di riferimento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera s bis), nei casi in cui l’andamento epidemiologico lo giustifichi, e comunque senza oneri aggiuntivi per il Servizio Sanitario Regionale.”.
ARTICOLO 3
(Modifica dell’articolo 48 della l.r. 41/2006)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“3 bis. Nei casi di accorpamento di due o più strutture complesse, conseguenti alla rideterminazione degli assetti organizzativi aziendali, l’attribuzione degli incarichi di struttura complessa è effettuata dal direttore generale a seguito di selezione interna nel rispetto, per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Alle procedure di selezione partecipano i dirigenti incaricati delle strutture complesse accorpate.”.
ARTICOLO 4
(Modifica dell’articolo 62 della l.r. 41/2006)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 62 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. Nelle materie di cui al comma 2, l’Agenzia, nei confronti delle Aziende sanitarie e degli enti del Servizio Sanitario Regionale:
a) emana atti di indirizzo;
b) svolge funzioni ispettive.”.
ARTICOLO 5
(Modifica dell’articolo 65 della l.r. 41/2006)
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e adotta proprie determinazioni nelle materie di competenza dell’Agenzia stessa”.
ARTICOLO 6
(Proroga della vigenza del Protocollo d’intesa Regione-Università)
1. Il Protocollo d’intesa di cui all’articolo 12 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, stipulato in data 17 marzo 2004, dispiega i propri effetti, nelle more delle procedure per la sua revisione, fino alla stipula del nuovo Protocollo e comunque non oltre il 30 giugno 2012.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO IN SANITÀ
ARTICOLO 7
(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità e per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico))
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “esecutivi” è sostituita dalle seguenti: “il cui livello sarà oggetto del bando di gara”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “esecutivi” è sostituita dalle seguenti: “del livello oggetto del bando di gara”.
3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni la parola: “sedici” è sostituita dalla seguente: “tredici”.
4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa.
5. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro”.
6. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle parole: “Le funzioni di segreteria” sono inserite le seguenti: “La funzione di Presidente del nucleo è svolta da un componente del nucleo, dipendente regionale.”.
7. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 20/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “tra i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale” sono soppresse.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA
ARTICOLO 8
(Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1991, n. 3 (Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833))
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/1991 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
“i bis) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano, nonché delle materie farmacologicamente attive, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) e successive modificazioni e integrazioni;
i ter) il rilascio delle autorizzazioni, il diniego, la modifica, la sospensione e la revoca per l’attività di distribuzione all’ingrosso e per l’attività di vendita diretta di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e successive modificazioni e integrazioni.”.
TITOLO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1999, N. 20 (NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E ACCREDITAMENTO PER I PRESIDI SANITARI E SOCIO-SANITARI, PUBBLICI E PRIVATI. RECEPIMENTO DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1997)
ARTICOLO 9
(Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997))
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 5 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“6 ter. Il regolamento di cui al comma 6 prevede altresì:
a) la definizione della procedura e dello schema del provvedimento, nonché la documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione;
b) eventuali deroghe relative al possesso dei requisiti di autorizzazione strutturali ed impiantistici ivi previsti, esclusivamente per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali con componente sanitaria, che hanno già completato o che stanno completamento i piani di adeguamento a suo tempo presentati ai sensi dell’articolo 6, nei termini previsti dallo stesso e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni;
c) l’autorizzazione provvisoria, anche con prescrizioni, nelle more della realizzazione e del completamento dei piani di adeguamento o del rilascio di specifiche certificazioni o nulla osta di competenza di altri enti pubblici;
d) l’obbligo di rinnovo dell’autorizzazione definitiva ogni cinque anni e dell’autorizzazione provvisoria ogni tre anni.
6 quater. Sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le norme previste dai commi da 1, 2, 3, 4 e 5.”.
TITOLO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1994, N. 19 (NORME PER LA PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE DEI PORTATORI DI HANDICAP)
ARTICOLO 10
(Inserimento dell’articolo 9 ter della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei portatori di handicap))
1. Dopo l’articolo 9 bis della l.r. 19/1994 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 9 ter(Anticipazioni e rimborsi per cure in centri di altissima specializzazione)
1. Nel caso di prestazioni assistenziali regolarmente autorizzate nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza e da erogare a favore di soggetti con disabilità multipla e complessa, presso centri di altissima specializzazione sul territorio regionale, in presenza di particolari necessità di assistenza e supporto familiare, da definire con regolamento della Giunta regionale, la Regione garantisce, oltre all’offerta clinica, anche il servizio alberghiero e le spese di viaggio per il disabile e per l’accompagnatore.
2. La disposizione di cui al comma 1 è estesa ai grandi invalidi di guerra.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua gli obiettivi clinici da conseguire nell’ambito del progetto riabilitativo.”.
TITOLO VI
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2006, N. 5 (CONTRIBUTI REGIONALI PER FAVORIRE L’ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE LIGURI)
ARTICOLO 11
(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2006, n. 5 (Contributi regionali per favorire l’attività delle pubbliche assistenze liguri))
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “entro il 31 maggio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “annualmente, compatibilmente con le risorse di bilancio”.
TITOLO VII
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998, N. 28 (INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PACE)
ARTICOLO 12
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace))
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l. r. 28/1998, le parole: “costituite con atto pubblico ai sensi del Codice Civile” sono sostituite dalle seguenti: “costituite con atto pubblico o con atto scritto registrato”.
2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della l. r. 28/1998, è aggiunta la seguente:
“e bis) associazioni di promozione sociale iscritte al registro della promozione sociale ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni ed integrazioni.”.
ARTICOLO 13
(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 28/1998)
1. Dopo l’articolo 5 della l. r. 28/1998, è inserito il seguente:
“Articolo 5 bis (Cessione di materiali sanitari dismessi)
1. La cessione a titolo gratuito di apparecchiature ed altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico ed altre Organizzazioni similari nazionali a strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è effettuata a favore delle Associazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, iscritte al registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modificazioni ed integrazioni o al registro regionale della promozione sociale di cui alla l.r. 30/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso di requisiti organizzativi e professionali idonei a consentire l’utilizzo delle apparecchiature.
2. Possono beneficiare delle apparecchiature e dei materiali dismessi unicamente le strutture sanitarie dei Paesi in via di sviluppo o in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l’utilizzo efficace delle apparecchiature e dei materiali stessi.
3. La Regione promuove modalità di condivisione dei dati ed iniziative di formazione del personale medico ed infermieristico utilizzatore delle apparecchiature e dei materiali dismessi di cui al comma 1. Tali oneri trovano copertura nei fondi assegnati alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.) per il finanziamento della presente legge.”.
ARTICOLO 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9 ter della l.r. 19/1994 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall’articolo 10 della presente legge, si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2011:
- prelevamento di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”;
- iscrizione di euro 30.000,00, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 10.103 “Interventi a favore dei soggetti portatori di handicap”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Genova, 27 dicembre 2011