Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Inserimento di articolo nella legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 4 bis
(Aree contigue)
1. Alle aree contigue alle aree naturali protette si applicano le disposizioni dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi atti sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con gli enti ivi previsti.
2. All’interno delle aree contigue l’attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.”.
ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 17 della l.r. 12/1995)
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “nonché l’individuazione delle aree contigue di cui all’articolo 32 della legge n. 394/1991 per le finalità ivi stabilite” sono soppresse
ARTICOLO 3
(Modifica dell’articolo 43 della l.r. 12/1995)
1. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Nelle riserve naturali e nelle aree classificate parco naturale” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle riserve naturali, nelle aree classificate parco naturale e nelle aree contigue”.
ARTICOLO 4
(Modifica della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. I commi 18, 19 e 20 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
ARTICOLO 5
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali) è abrogata.
ARTICOLO 6
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 26 ottobre 2011
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando