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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 26 aprile 2012 n 15
Disposizioni in materia tributaria e finanziaria
 

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:


Articolo 1
(Riversamento diretto dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale in materia di IRAP, addizionale regionale all’IRPEF ed IVA)


1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione, dall’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché con quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni ed integrazioni, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo le modalità e procedure da definire con l’Agenzia delle Entrate. Le anzidette somme comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, interessi e sanzioni.
2. In coerenza con la normativa richiamata al comma 1, nonché con quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nella attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall’articolo 4 del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è riversata direttamente nel 2conto di tesoreria regionale secondo le modalità e procedure da definire con specifico atto convenzionale con l’Agenzia delle Entrate.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione concorre all’attività di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio.


Articolo 2
(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale))


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 43/2007, dopo le parole: “dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997” sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 43/2007, dopo le parole: “dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997”, sono inserite le seguenti: “e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 43/2007, è aggiunto il seguente:
“3 bis. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2012 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) compreso fra euro 20.000,01 ed euro 20.101,76, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 20.101,76 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF.”.


Articolo 3
(Esenzione dal tributo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modificazioni ed integrazioni in relazione agli eventi alluvionali 2011)


1. Ad integrazione di quanto già disposto con provvedimenti contingibili ed urgenti emanati ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni di Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Carro, Carrodano, Maissana, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago, Ameglia, Arcola, Bolano, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Follo, Ortonovo, Santo Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure, Monterosso, Vernazza e Genova non sono tenuti al versamento del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi di cui alla l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione ai conferimenti di rifiuti derivanti dalle operazioni di ripristino dei luoghi interessati dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011 in Provincia della Spezia e del 4 novembre 2011 nel Comune di Genova.
2. La verifica circa la corretta applicazione della misura di cui al comma 1 viene assicurata dall’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’articolo 17 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni tramite modalità individuate dai provvedimenti attuativi e connesse alla operatività del censimento rifiuti urbani previsto dall’articolo 5 della medesima legge.


Articolo 4
(Modifiche a disposizioni di carattere finanziario)


1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 37/2011 le parole da: “, che deve” a: “presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “individua le fattispecie di applicazione e di esclusione sulla base di criteri di proporzionalità dell’attività istruttoria svolta”.
3. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 37/2011 è abrogato.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 22 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“6 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore delle ARTE nella misura massima dell’80 per cento del corrispettivo stabilito.”.
5. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), dopo le parole: “Regione Liguria” sono aggiunte le seguenti: “e al demanio marittimo qualora acquisito a seguito dell’attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni”.
6. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 2/2012, è aggiunta la seguente:
“ b bis) quando i beni vengano alienati ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro, che intenda utilizzare l’immobile per un uso asservito al perseguimento di finalità istituzionali, di interesse generale o di carattere sociale individuate dalla Regione.”.
7. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 2/2012, le parole: “o ad un soggetto privato che opera senza fini di lucro” sono soppresse.
8. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 2/2012, dopo la parola:
“prelazione” è aggiunta la seguente: “legale”.
9. Al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 2/2012, le parole: “di cui all’articolo 6 del medesimo decreto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.
10.Il comma 9 dell’articolo 47 della l.r. 2/2012 è abrogato.


Articolo 5
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 4, si provvede con le seguenti variazioni del bilancio regionale per l’esercizio 2012:
Stato di previsione dell’entrata
U.P.B. 4.5.1 “Rimborso di crediti” aumento di euro 60.945.000,00
Stato di previsione della spesa
U.P.B. 18.206 “Concessione di anticipazione e di crediti” aumento di euro 60.945.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


Articolo 6
(Dichiarazione di urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 26 aprile 2012
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)



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