Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “1° gennaio 2008” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2012”.
ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 23/2007)
1. L’articolo 16 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 16 (Quota di gettito per Programmi Ambientali)
1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province, è destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.
2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle Province, è destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile.
3. Nell’ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i Comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all’articolo 205 del d.lgs.152/2006.”.
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’Allegato A della l.r. 23/2007)
1. L’Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Allegato A (articolo 3)
Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in funzione della nuova classificazione delle discariche ex articolo 4 del d.lgs. 36/2003.
Regime del tributo Tipologie rifiuti Importi €/kg Importi €/Ton A. RIFIUTI INERTI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO, IVI COMPRESI I RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI - All.2 d.m.18 luglio 1996 0,001236 1,236 - All.3 d.m.18 luglio 1996 0,002484 2,484 - All.4 d.m. 18 luglio 1996 0,001860 1,86 B. RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 0,00868 8,68 C. RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 0,00868 8,68 D. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 0,01442 14,42 E. SCARTI E SOVVALLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, I CUI STANDARD TECNICO -OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 0,002898 2,898 F. SCARTI E SOVVALLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI I CUI STANDARD TECNICO -OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 0,001736 1,736 G. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI URBANI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 0,002898 2,898 H. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI 0,001736 1,736 I. FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI PERICOLOSI 0,001736 1,736 J. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO 0,002898 2,898 K. RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO 0,001736 1,736 L. RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONFERITI IN DISCARICA DA COMUNI CHE IN BASE ALL’ACCERTAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA L.R. 23/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ABBIANO RAGGIUNTO I RISULTATI PREVISTI DALL’ARTICOLO 205 DEL D.LGS. 152/2006 0,01030 10,30
ARTICOLO 4
(Norma transitoria)
1. Sino al 31 dicembre 2011 trovano applicazione gli importi del tributo di cui all’Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, precedente a quella sostituito ad opera della presente legge.
ARTICOLO 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Genova, 25 luglio 2011