Bollettino Ufficiale n. 2 del 3 marzo 2021
Art. 1.
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 33 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2021))
1. All'articolo 3 della l.r. 33/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: ''mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria '', sono inserite le seguenti: '', secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni e integrazioni '';
b) al comma 3 dopo le parole: ''commercio dei medesimi '', sono inserite le seguenti: '', unitamente al correlato onere di cui all'articolo 5, comma 47, del d.l. 953/1982 , '' e dopo le parole: ''mediante provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria '', sono inserite le seguenti: '', secondo quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. 50/2012 e successive modificazioni e integrazioni ''.
Art. 2.
(Mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci da parte degli enti strumentali controllati dalla Regione Liguria rientranti nel gruppo amministrazione pubblica)
1. In caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei bilanci di esercizio, agli enti strumentali controllati dalla Regione rientranti nel gruppo amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3.
(Soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 628 e 629, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte in vigenza delle norme di cui al comma 1. Per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai periodi di imposta precedenti, i contribuenti sono tenuti a presentare la prescritta dichiarazione e versare l'eventuale conguaglio a debito.
3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse derivanti dai trasferimenti di cui all'apposito fondo statale istituito ai fini del ristoro delle medesime minori entrate.
Art. 4.
(Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per veicoli con alimentazione a GNL)
1. I veicoli appartenenti alle categorie internazionali N3, destinati al trasporto di merci e aventi massa superiore a dodici tonnellate, alimentati a gas naturale liquefatto GNL, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per l'annualità 2021.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai veicoli nuovi, immatricolati per la prima volta nell'anno 2021.
Art. 5.
(Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017))
1. Dopo il comma 14 bis dell'articolo 4 della l.r. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
''14 ter. Al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, favorendo l'accesso ai finanziamenti della programmazione regionale e nazionale degli investimenti, è istituito per il triennio 2021-2023, nell'ambito della sezione investimenti infrastrutturali di cui al comma 11, un fondo di rotazione pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti di opere pubbliche inserite nei documenti di programmazione regionale, finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali, da sostenersi da parte dei Comuni, mediante allocazione dell'importo di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) del ''Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19'' di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022).
14 quater. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce:
a) per ogni esercizio, gli ambiti di intervento, i criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi alla copertura delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali;
b) le modalità di gestione, nonché di recupero e rimborso del finanziamento concesso, senza oneri, che dovrà essere comunque restituito entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione.
14 quinquies. Le assegnazioni degli anni successivi all'esercizio 2021 potranno essere effettuate nei limiti delle restituzioni dei finanziamenti concessi negli esercizi precedenti.
14 sexies. Il finanziamento viene revocato in via definitiva qualora non si proceda all'avvio dell'attività di progettazione entro dodici mesi dall'assegnazione da parte della Giunta regionale. ''.
Art. 6.
(Norma finanziaria)
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2021- 2023:
Esercizio 2021
- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 ''Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa'', Tipologia 101 ''Imposte tasse e proventi assimilati'';
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 ''Trasferimenti correnti'', Tipologia 101 ''Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche''.
Esercizio 2022
- Riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 ''Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa'', Tipologia 101 ''Imposte tasse e proventi assimilati'';
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 ''Trasferimenti correnti'', Tipologia 101 ''Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche''.
Esercizio 2023
- Riduzione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 1 ''Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa'', Tipologia 101 ''Imposte tasse e proventi assimilati'';
- iscrizione, in termini di competenza, di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) al Titolo 2 ''Trasferimenti correnti'', Tipologia 101 ''Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche''.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 per gli esercizi successivi a quelli indicati nel comma 1 si provvede con i relativi bilanci.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021:
stato di previsione dell'entrata
- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al Titolo 1 ''Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa'', Tipologia 101 ''Imposte tasse e proventi assimilati''.
stato di previsione della spesa
- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 15.000,00 (quindicimila/00) della Missione 16 ''Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca'', Programma 1 ''Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare'', Titolo 1 ''Spese correnti''.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2021-2023:
Esercizio 2021
stato di previsione dell'entrata
- Iscrizione in termini di competenza di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) quale ''Utilizzo avanzo di amministrazione'' - corrente;
stato di previsione della spesa
- Autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 18 ''Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali'', Programma 1 ''Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali'', Titolo 3 ''Incremento attività finanziarie'';
- riduzione, in termini di cassa, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 20 ''Fondi e Accantonamenti'', Programma 1 ''Fondo di riserva'', Titolo 1 ''Spese correnti''.
Esercizio 2022
stato di previsione dell'entrata
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) al Titolo 5 ''Entrate da riduzione di attività finanziarie'', Tipologia 300 ''Riscossione crediti di medio-lungo termine'';
stato di previsione della spesa
- Autorizzazione della spesa e iscrizione in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 18 ''Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali'', Programma 1 ''Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali'', Titolo 3 ''Incremento attività finanziarie''.
Esercizio 2023
stato di previsione dell'entrata
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) al Titolo 5 ''Entrate da riduzione di attività finanziarie'', Tipologia 300 ''Riscossione crediti di medio-lungo termine'';
stato di previsione della spesa
- autorizzazione della spesa e iscrizione in termini di competenza, di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) alla Missione 18 ''Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali'', Programma 1 ''Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali'', Titolo 3 ''Incremento attività finanziarie''.
Art. 7.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.