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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale Liguria 22 luglio 2022, n. 8
Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28
 
Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza), 1 agosto 2008, n. 31 (disciplina in materia di polizia locale) e 5 marzo 2012, n. 7 (iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 27 luglio 2022

Art. 1.
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza))
1. L'articolo 2 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 2
(Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di sicurezza è istituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata, quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di sicurezza integrata. In particolare, l'Osservatorio provvede:
a) alla raccolta dei dati relativi ai fenomeni criminosi presenti sul territorio regionale, evidenziando le diverse fattispecie criminose e la distribuzione sul territorio regionale delle varie tipologie di reato;
b) al monitoraggio dei fenomeni criminosi, anche attraverso elaborazioni statistiche, con particolare attenzione alle zone del territorio regionale maggiormente esposte a fenomeni di corruzione e di criminalità, anche organizzata;
c) allo studio delle fattispecie criminose e delle aree territoriali che presentano maggiori criticità, con particolare riferimento alle zone urbane, per una migliore comprensione dei fenomeni criminosi;
d) all'approfondimento delle tematiche relative alla presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale e all'analisi delle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla, specie nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni mafiose;
e) al monitoraggio e all'analisi della situazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio ligure, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'Sito esternoarticolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 13 agosto 2010, n. 136 ) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di supportare le politiche di valorizzazione e riutilizzo sociale dei beni stessi.
2. L'Osservatorio elabora una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza, da presentare alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comprensiva di un report specifico sulle tematiche di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, predisposto da un'articolazione interna all'Osservatorio denominata ''Sezione antimafia''. Il report viene sottoposto al Tavolo della Legalità per la Liguria di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e successive modificazioni e integrazioni.''.

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 28/2004 )
1. L'articolo 3 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 3
(Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana)
1. È istituito presso la Giunta regionale il Tavolo per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, quale sede di confronto e collaborazione interistituzionale per la promozione delle politiche integrate per la sicurezza nel territorio regionale, anche al fine di facilitare la conclusione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 8.
2. Al Tavolo partecipano:
a) l'assessore regionale alle politiche integrate per la sicurezza, o suo delegato, che convoca il Tavolo e lo presiede;
b) il sindaco metropolitano e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o loro delegati;
c) il presidente di ANCI Liguria, o suo delegato;
d) il coordinatore della Consulta piccoli comuni di ANCI Liguria, o suo delegato;
e) i comandanti di polizia municipale che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Al Tavolo sono invitati i prefetti delle quattro province della Liguria.
4. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.
5. Il supporto tecnico e organizzativo al Tavolo è assicurato dalla struttura regionale competente.''.

Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 28/2004 )
1. L'articolo 6 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 6
(Interventi regionali di finanziamento)
1. La Regione, in coerenza con il Programma triennale di cui all'articolo 5 e tenuto conto dei dati raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 2, concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, come definiti all'articolo 7.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
3. I progetti di cui al comma 1 sono ammessi a finanziamento con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti di cui all'Sito esternoarticolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni.''.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 7 della l.r. 28/2004 )
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''nell'albo regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato)'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel Registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'Sito esternoarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e successive modificazioni e integrazioni.''.

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/2004 )
1. All'articolo 8 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente:
''a) promuove, anche tramite il Tavolo di cui all'articolo 3, accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 18 aprile 2017, n. 48 ;'';
b) la lettera b) del comma 1, è abrogata;
c) il comma 3, è abrogato;
d) il comma 4, è abrogato.

Art. 6.
(Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 28/2004 )
1. L'articolo 9 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''così come modificato dall'articolo 31 della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''e successive modificazioni e integrazioni''.

Art. 8.
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 31/2008 )
1. L'articolo 7 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
''Articolo 7
(Sicurezza degli operatori di polizia locale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e successive modificazioni e integrazioni, gli enti locali possono prevedere, con regolamento, che gli operatori di polizia locale siano dotati, al fine di prevenire i rischi per la loro incolumità personale, di strumenti operativi di autodifesa, diversi dalle armi e non idonei a offendere la persona secondo quanto stabilito dalla Sito esternolegge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e successive modificazioni e integrazioni, quali giubbotti antitaglio e antiproiettile, giubbotti e cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione, bastoni estensibili, spray antiaggressione e altri dispositivi utili alla tutela della loro integrità fisica. Il regolamento provvede alla specifica individuazione dei presidi difensivi, indicando le attività e/o i reparti per i quali tali presidi sono ammessi in dotazione e prevedendo uno specifico addestramento al loro uso.
2. Il provvedimento regionale di cui all'articolo 14 disciplina le caratteristiche dei presidi difensivi di cui al comma 1 e le loro modalità di impiego e assegnazione.
3. Gli enti locali interessati provvedono alle dotazioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate alla funzione di polizia locale nei rispettivi bilanci.''.

Art. 9.
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 31/2008 )
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: ''costituenda'', è soppressa.

Art. 10.
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 31/2008 )
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: ''possono'' sono inserite le seguenti: '', con apposito regolamento,''.

Art. 11.
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 31/2008 )
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini'', sono soppresse.

Art. 12.
(Modifica all'articolo 11 della l.r. 31/2008 )
1. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: ''sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini'', sono soppresse.

Art. 13.
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 31/2008 )
1. All'articolo 13 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2, dopo la parola: ''capoluogo'' sono inserite le seguenti: '', o loro delegati'';
b) alla lettera c) del comma 2, le parole: ''dall'UPI'' sono sostituite dalle seguenti: ''da ANCI Liguria'';
c) alla lettera d) del comma 2, le parole: ''dall'ANCI rispettivamente uno per ogni Provincia'' sono sostituite dalle seguenti: ''da ANCI Liguria, uno per Provincia'';
d) la lettera f) del comma 2, è abrogata;
e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
''2 bis. Il Comitato esprime parere obbligatorio nei seguenti ambiti:
a) gestione associata delle funzioni di polizia locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
b) organizzazione della polizia locale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
c) utilizzazione del volontariato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
d) indirizzo e coordinamento delle funzioni di polizia locale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
e) conferimento delle onorificenze per meriti speciali, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;
f) formazione e aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale, ai sensi degli articoli 12, comma 2, e 23, comma 1;
g) segni distintivi, ai sensi dell'articolo 14.'';
f) al comma 3, le parole: ''degli esperti di cui al comma 2'', sono soppresse;
g) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.'';
h) al comma 5, le parole: ''per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini'', sono soppresse.

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 31/2008 )
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: ''La Giunta regionale'' sono inserite le seguenti: '', sentito il Comitato di cui all'articolo 13,'';
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
''a bis) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'articolo 7 e le loro modalità di impiego e assegnazione;'';
c) la lettera c), è sostituita dalla seguente:
''c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale, all'anzianità di servizio, alla formazione e al merito;'';
d) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
''d) i segni distintivi relativi alle posizioni economiche, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva;''.

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 31/2008 )
1. All'articolo 16 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 2, le parole: ''salvo quanto previsto al comma 4'', sono soppresse;
b) il comma 4, è abrogato.

Art. 16.
(Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità))
1. L'articolo 14 della l.r. 7/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 17.
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 7/2012 )
1. All'articolo 15 della l.r. 7/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: ''di cui all'articolo 14'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 2 della l.r. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni;'';
b) dopo la lettera b) del comma 3, è inserita la seguente:
''b bis) il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di antimafia;'';
c) alla lettera g) del comma 3, le parole: ''e della Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere)'' sono sostituite dalle seguenti: ''della Liguria''.

Art. 18.
(Disposizione transitoria)
1. Fino all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 14, comma 1, della l.r. 31/2008 , come modificato dalla presente legge, resta in vigore la deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2013, n. 247, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 932.

Art. 19.
(Disposizione di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


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