Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali
regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni)
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “a euro 750.000,00 sono” sono sostituite dalle seguenti: “alle soglie stabilite dalla normativa statale possono essere”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Per gli appalti di lavori in relazione ai quali la normativa statale consente di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 1, invia la lettera di invito agli operatori economici inseriti in un elenco aperto di esecutori di lavori, formato sulla base di un avviso pubblico approvato con provvedimento del dirigente competente in materia di gare e contratti, recante le modalità e i criteri per l’inserimento in detto elenco. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nel profilo di committente, nel sito informatico di cui all’articolo 4 della l.r. 31/2007 e, per estratto, in almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.
2 ter. L’elenco di cui al comma 2 bis è aggiornato almeno semestralmente con le modalità previste dal provvedimento di cui al medesimo comma ed almeno annualmente a seguito di un avviso approvato dal dirigente competente in materia di gare e contratti, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel profilo di committente.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis.Tramite il servizio di economato si provvede al pagamento delle imposte, tasse, diritti e spese connesse a procedimenti giurisdizionali (imposta di registro, spese campione civile e penale, diritti di notifica e per esecuzioni mobiliari e immobiliari).”.
4. Dopo l’articolo 24 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 24 bis (Elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori)
1. Gli elenchi ufficiali di fornitori e di prestatori di servizi e di esecutori di lavori formati, rispettivamente, ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 3, comma 1, e del regolamento regionale per il servizio di economato di cui all’articolo 24, possono essere utilizzati da altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale.”.
Articolo 2 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “deve essere obbligatoriamente” sono sostituite dalle seguenti: “può essere”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“7 bis. In casi di particolare necessità ed urgenza, la Giunta regionale può approvare le integrazioni o modificazioni al Piano di cui al comma 1, predisposte sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dal presente articolo.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “enti strumentali”, sono inserite le seguenti: “nonché delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di FI.L.S.E. e delle sue società controllate, in qualità di mandatarie di Regione o di altri enti pubblici,”.
Articolo 3 (Interpretazione autentica delle disposizioni della l.r. 2/2012)
1. Gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni sono volti a disciplinare unicamente i beni del demanio e del patrimonio della Regione Liguria, in proprietà della stessa a titolo originario o derivato, a seguito della conclusione dei processi di trasferimento delineati dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 4 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici) 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 27/2002 le parole: “Fino alla costituzione di un apposito Albo regionale,” sono soppresse.
2. Dopo l’articolo 3 della l.r. 27/2002 è inserito il seguente:
“Articolo 3 bis (Legittimazione e reintegro)
1. La legittimazione di occupazioni o il diniego alla legittimazione e conseguente reintegrazione dei beni ’uso civico sono resi definitivi con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per i procedimenti di cui al comma 1, le spese per perizie sono anticipate e poste a carico della parte nteressata che ha presentato la richiesta di legittimazione.”.
Articolo 5
(Collocamento a riposo dei dipendenti)
1. I dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale sono collocati a riposo al raggiungimento dei requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa statale vigente, per il conseguimento della pensione di vecchiaia o, se precedente, al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, se conseguito o superato il requisito dell’età anagrafica del essantacinquesimo anno previsto dalla legge regionale 18 giugno 1997, n. 23 (Norme sul ollocamento a riposo dei dipendenti regionali).
2. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma 1, i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale che entro il 31 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono collocati a riposo al compimento del requisito del sessantacinquesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro prosegue fino all’ultimo giorno del mese di acquisizione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e la risoluzione del rapporto di lavoro ha effetto dal primo giorno del mese successivo.
4. La scadenza dei contratti di Segretario generale e di Direttore generale previsti dall’articolo 24 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, stipulati con soggetti che hanno conseguito i requisiti di cui ai commi 1 e 2 o che li conseguiranno entro i termini di scadenza del contratto stesso, non può essere successiva al 31 dicembre dell’anno di fine legislatura o, se precedente, all’ultimo iorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.
Articolo 6
(Trattenimento in servizio)
1. L’Amministrazione ha la facoltà di accettare, per motivate esigenze organizzative, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, domande di trattenimento in servizio dei dipendenti o dirigenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, sino ad un massimo di due anni dal termine indicato al comma 3 del medesimo articolo, purché non oltre l’ultimo giorno del mese di compimento del settantesimo anno di età.
Articolo 7
(Dichiarazione al momento dell’assunzione)
1. Al momento dell’assunzione i dipendenti e i dirigenti della Giunta regionale devono dichiarare per iscritto all’Amministrazione tutti i rapporti di lavoro prestati antecedentemente, il servizio militare e i periodi riscattati ai fini della pensione o valutabili a seguito di contribuzione previdenziale volontaria.
Articolo 8
(Interpretazione autentica dell’articolo 25 bis della l.r. 59/2009)
1. La disposizione di cui all’articolo 25 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni si interpreta nel senso che sono comunque fatti salvi i casi di impedimento del Direttore generale per i quali il Segretario generale può proporre che l’interim sia affidato ad altro dirigente e quelli di applicazione dell’istituto delle mansioni dirigenziali per cui continua ad applicarsi ’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 9
(Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici)
1. La Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi, per l’esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento di attività di interesse comune, degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione, ove sono definite, in particolare, l’entità del ristoro dovuto all’ente avvalso, a fronte delle spese effettivamente sostenute dallo stesso, e la condivisione di compiti e responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni che si intende assolvere.
Articolo 10
(Ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale su gomma per l’anno 2013)
1. Al fine di garantire continuità al servizio di trasporto pubblico locale su gomma le province ed il Comune di Genova prorogano e gestiscono i contratti di servizio nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio regionale per l’esercizio 2013, fino al subentro del nuovo affidatario del servizio.
2. Per l’anno 2013 le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite tra i bacini di traffico secondo le quote percentuali di seguito indicate:
a) Bacino I: 8,82758 per cento;
b) Bacino S: 10,84735 per cento;
c) Bacino GU: 54,59086 per cento;
d) Bacino TG: 13,63388 per cento;
e) Bacino L: 12,10033 per cento.
3. Gli enti titolari dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale su gomma trasmettono alla Regione Liguria:
a) i dati risultanti dalle campagne annuali di rilevazione, nel periodo invernale ed in quello estivo, relative alla frequentazione dei servizi offerti;
b) i dati quantitativi ed economici risultanti dal monitoraggio dei servizi resi;
c) una relazione annuale inerente al rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, conseguito in media sul bacino di traffico da parte dell’azienda.
4. Il mancato adempimento a quanto previsto al comma 3 comporta, per ciascuno, la riduzione nella misura del 10 per cento delle risorse assegnate al bacino di traffico.
Articolo 11
(Determinazione dei servizi minimi per l’anno 2013)
1. I servizi minimi garantiscono:
a) i collegamenti fra le stazioni ferroviarie e le aree che su di esse gravitano, al fine di assicurare servizi di adduzione al servizio ferroviario secondo la programmazione dello stesso;
b) i collegamenti fra l’aeroporto di Genova ed il centro della città al fine di conseguire la connessione con il trasporto ferroviario e su gomma.
2. I servizi minimi in ambito urbano garantiscono i collegamenti:
a) con le scuole nelle fasce orarie del pendolarismo scolastico;
b) con i centri sanitari pubblici nella fascia antimeridiana e negli orari di visita;
c) con i principali uffici pubblici nelle fasce orarie del pendolarismo lavorativo;
d) con gli impianti sportivi e ricreativi, nonché con gli enti culturali principali, in caso di eventi di particolare interesse regionale.
3. La distanza tra due fermate in ambito urbano è fissata intorno a 500 metri.
4. I servizi minimi in ambito extraurbano garantiscono una coppia di corse di collegamento per i centri o per gli ambiti abitati con una popolazione almeno di 50 abitanti.
5. Nelle zone a domanda debole le corse di cui al comma 4 possono essere effettuate con modalità alternative di trasporto.
6. La distanza tra la fermata più vicina al centro abitato ed il centro stesso è individuata intorno a 500 metri.
Articolo 12
(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (Proroga del termine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20, relativo all’adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999))
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 13/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 13/2004, come modificata dall’articolo 1 della l.r. 33/2008, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.
Articolo 13
(Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Interventi in materia di usura e
sovraindebitamento))
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 6/2010 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “bilancio” è sostituita dalle seguenti: “Politiche sociali”.
Articolo 14
(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni le parole: “che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente dai medesimi enti nel corso dell’esercizio 2006” sono sostituite dalle seguenti: “compatibilmente con le disponibilità di bilancio” e le parole: “, tenendo conto dei finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma” sono soppresse.
Articolo 15
(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“c bis) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 24 gennaio 1996.”.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.
Articolo 16
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)
1. L’articolo 37 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 37 (Garanzie finanziarie)
1. Sono sottoposti a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del medesimo decreto legislativo.
2. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e la quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali sono attivate procedure di certificazione ambientale. Le riduzioni operano a certificazione avvenuta.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è assunto facendo riferimento ai costi di messa in
sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino dell’area, ai costi per la gestione di
postchiusura dell’impianto, nonché al danno derivante per gli enti locali dall’interruzione
delle attività nel caso in cui l’impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.”.
2. Dopo la lettera h) del comma 5 dell’articolo 82 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“h bis) la definizione, con regolamento, in attuazione dell’articolo 99, comma 2, del d.lgs
152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, di norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell’acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate nel rispetto dei principi della legislazione statale.”.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “nonché” fino a: “beni” sono sostituite dalle seguenti: “nonché la definizione, con provvedimento della Giunta regionale, dei canoni relativi per l’utilizzazione di tali beni, compresi i casi di riduzione e di esenzione dal pagamento degli stessi”.
4. La lettera n) del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“n)il parere sulla declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell’articolo 829 del Codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'articolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle previsioni del piano di bacino;”.
5. Alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: ”previo parere” a: “grandi derivazioni d’acqua di competenza statale” sono soppresse.
Articolo 17
(Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina ed attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))
1. L’articolo 20 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 20 (Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo)
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Terzo Settore, è istituito l’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo suddiviso in Sezione regionale e Sezione provinciale.
2. Le organizzazioni iscritte nell’Elenco di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile ed antincendio boschivo.
3. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, la gestione dell’Elenco, fissando, in particolare, i requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l’iscrizione allo stesso.
4. La Giunta regionale definisce criteri per l’impiego del volontariato in eventi di protezione civile e di antincendio boschivo ed indirizzi per la formazione del volontariato anche per gli aspetti relativi alla sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2001, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.
5. La Regione utilizza i dati personali e sensibili dei volontari esclusivamente ai fini della loro formazione ed impiego nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia.
6. Resta fermo il regime di benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia di volontariato.”.
Articolo 18
(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))
1. All’inizio del Capo I del Titolo III della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:
“Articolo 26 bis (Controlli in campo ambientale)
1. La Regione, in attuazione del disposto dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e nel rispetto delle linee guida ministeriali di cui al medesimo comma 5, definisce i programmi dei controlli in campo ambientale ispirandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni, in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni;
f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, ARPAL sottopone al controllo previsto dalla normativa in materia di autocertificazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni e integrazioni, le imprese in possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 14000 o registrate Emas, qualora le stesse rasmettano autocertificazioni annuali, che attestino la validità della certificazione ambientale nonché gli opportuni riscontri circa gli autocontrolli effettuati a norma dei relativi sistemi di gestione ambientale, con particolare riferimento al superamento degli eventuali controlli periodici previsti dalle autorizzazioni.”.
2.1L’articolo 27 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 27 (Programma regionale triennale ed annuale dei controlli e dei monitoraggi ambientali)
1. Ai fini della programmazione annuale delle attività di ARPAL, la Giunta regionale approva, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, il programma triennale che individua obiettivi ed attività prioritarie volti al mantenimento di adeguati livelli di tutela ambientale nei diversi settori di intervento in attuazione delle scelte effettuate nei piani e programmi di settore.
2. Il programma triennale definisce:
a) l’attività di controllo e di monitoraggio con l’indicazione della localizzazione delle reti per i controlli, nonché delle quantità minime dei controlli e delle ispezioni da effettuarsi sul territorio;
b) i controlli periodici cui sottoporre gli impianti e le attività soggette ad autorizzazioni ambientali;
c) i monitoraggi da effettuare sul territorio nei vari comparti ambientali;
d) le reti di rilevamento e di monitoraggio.
3. Il programma annuale dei controlli predisposto dal direttore generale di ARPAL, in conformità alla programmazione di cui al comma 1, costituisce piano operativo di tutte le attività di competenza di ARPAL ed individua i costi e le fonti di finanziamento in modo da rendere trasparente la definizione degli oneri economici conseguenti alle attività da svolgere.
4. Il programma annuale è trasmesso da ARPAL, entro il 30 novembre, alla Giunta regionale che ne verifica la conformità con la programmazione triennale entro i successivi trenta giorni; qualora non vi sia conformità la Giunta può richiedere al direttore generale di ARPAL di apportare modifiche e integrazioni.
5. Gli oneri relativi ai controlli ed agli accertamenti tecnici finalizzati all’emanazione di provvedimenti autorizzativi in campo ambientale, di procedure di valutazione di impatto ambientale e di bonifiche ed i monitoraggi relativi a procedure di VIA, VAS e IPPC, nonché gli oneri dei controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti richiedenti titolari degli impianti.
6. Qualora su richiesta degli enti locali o di privati vengano effettuati controlli ulteriori rispetto a quelli definiti nei programmi di cui al comma 1, i relativi costi sono posti a carico:
a) dei titolari o gestori degli impianti o delle attività nel caso in cui vengano accertate irregolarità o superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale. Sono, altresì, a carico dei medesimi soggetti i costi relativi agli eventuali controlli e monitoraggi decisi dalla Pubblica Autorità a seguito dell’accertamento di irregolarità nella conduzione o gestione degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi;
b) degli enti locali qualora siano controlli specifici aggiuntivi rispetto alle scelte dei programmi regionali, con l’esclusione delle situazioni di emergenza ambientale verificate dalla Regione limitatamente ai comuni non costieri con meno di 15.000 abitanti;
c) dei privati richiedenti qualora sia rilevata l’infondatezza e la reiterazione delle richieste.
7. Le attività di cui al presente articolo sono a carico delle risorse di cui all’articolo 26.”.
Articolo 19
(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di valorizzazione della biodiversità))
1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 28/2009 è aggiunta la seguente:
“n bis) la gestione dei siti individuati dopo l’entrata in vigore della presente legge.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 28/2009, la parola: “nulli” è sostituita dalle seguenti: “annullabili per violazione di legge”.
3. All’allegato E della l.r. 28/2009, dopo le parole: “IT1322304 ROCCA DELL’ADELASIA”, le parole: “PROVINCIA DI SAVONA” sono sostituite dalle seguenti: “COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE”.
Articolo 20
(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))
1. All’inizio del Titolo II della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:
“Articolo 5 bis (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento in materia di costruzioni in zona sismica)
1. La Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento più efficace delle funzioni in materia sismica delegate alle province ai sensi dell’articolo 8 della presente legge individua:
a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonchè quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo;
c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l’uniformità e l’omogeneità sul territorio regionale nell’applicazione delle procedure di cui alla presente legge.”.
2. L’articolo 6 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 6 (Denuncia dei lavori e deposito dei progetti)
1. L’avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) per gli interventi rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il progetto esecutivo deve essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati anche in via telematica allo Sportello unico per l’edilizia o allo SUAP, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all’interessato l’attestazione dell'avvenuto deposito e lo trasmette alla Provincia per gli adempimenti di competenza.”.
3. Dopo l’articolo 6 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:
“Articolo 6 bis
(Autorizzazione sismica)
1. Nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all’Allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
ai fini dell’avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente individuati nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis, nonchè alle sopraelevazioni di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica nei comuni classificati a bassa sismicità l’avvio e la realizzazione dei seguenti interventi:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
3. L’autorizzazione sismica ha validità per quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. L’autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all’articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, nonchè dell’asseverazione è valida su richiesta dell’interessato anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”.
4. L’articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 7 (Certificato di rispondenza)
1. Per i lavori soggetti ad autorizzazione sismica il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all’articolo 62 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la Provincia competente.”.
5. Dopo l’articolo 7 della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 7 bis
(Vigilanza e controllo)
1. La Provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, esercita il controllo sui progetti presentati ai sensi dell’articolo 6 e con le modalità fissate nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis.
2. La Provincia nel caso di deposito dei progetti nei comuni non compresi nell’Allegato 1 alla presente legge esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, con le modalità fissate nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis.
3. La Provincia esercita il controllo ispettivo in corso d’opera con metodo a campione.”.
Articolo 21
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2011))
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “non oltre il 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2013”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla data del 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2013”.
3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 23/2010 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “Provincia” sono aggiunte le seguenti: “che ne verifica la sostenibilità economica e finanziaria”.
Articolo 22
(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, ad eccezione di quelle in materia di utilizzo dei materiali esplodenti di cui al Titolo VIII del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e successive modificazioni e integrazioni, che restano di competenza della Regione. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell’articolo 5 del d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni. La Regione, nel rispetto dell’autonomia gestionale del soggetto delegato, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza, ai fini di un’applicazione omogenea della normativa sul territorio regionale.”.
2. Al comma 9 dell’articolo 28 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “1° gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2013”.”
Articolo 23
(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario
Regionale)
1. Al comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “attività di direzione tecnico-sanitaria” sono inserite le seguenti: “o amministrativa”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:
“1 bis. L’incarico di direttore dell’Agenzia può essere conferito anche a dirigente regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il quale mantiene il proprio incarico di direzione di struttura o professional, conferito ai sensi dell’articolo 24, comma 7, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la differenza tra il trattamento economico stabilito dalla Giunta regionale per il direttore generale dell’Agenzia e quello spettante al dirigente regionale viene corrisposta dall’Agenzia all’Amministrazione regionale, a integrazione del fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, e il dirigente beneficia del livello massimo della retribuzione di posizione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Alla cessazione dell’incarico, al dirigente regionale viene ripristinato il trattamento economico precedentemente spettante.
1 ter. La retribuzione del direttore dell’Agenzia non può superare comunque quella spettante ai direttori amministrativo e sanitario delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.”.
Articolo 24
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 (Norme relative all’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria))
1. L’articolo 24 della l.r. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 24 (Commissione tecnica permanente per i gas tossici)
1. La Commissione tecnica permanente per i gas tossici, di cui all’articolo 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici) e successive modificazioni ed integrazione è costituita presso la A.S.L. 3 Genovese e opera per l’intero territorio regionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente normativa, alla Commissione di cui al comma 1 è attribuita la funzione di rilascio agli operatori del certificato di idoneità e della patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici, nonché di revisione, revoca e sospensione della patente medesima. Alla predetta Commissione compete altresì l’istituzione e la tenuta del registro delle persone abilitate all’impiego dei gas tossici per tutto il territorio regionale.
3. La Commissione di cui al presente articolo è composta da:
a) il Direttore Sanitario dell’A.S.L. 3 Genovese, con funzione di Presidente;
b) il Questore di Genova o suo delegato;
c) il Comandante dei Vigili del fuoco di Genova (o regionale) o suo delegato;
d) il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. 3 Genovese o suo delegato;
e) un chimico dell’A.S.L. 3 Genovese.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell’A.S.L. 3 Genovese, nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.”.
2. L’articolo 24 bis della l.r. 23/1981 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
Articolo 25
(Interpretazione autentica dell’articolo 92 della l.r. 18/1999)
1. La lettera p) del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi riferita anche agli adempimenti previsti dall’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, anche se lo sbarramento è a servizio di grandi derivazioni di acqua pubblica di competenza regionale.
Articolo 26
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La valutazione di incidenza è obbligatoria nel caso di opere di ripristino, di cui all’articolo 109, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, soggetti a mera comunicazione all'autorità competente.
2. Nelle more della definizione del provvedimento di cui all’articolo 5 bis della l.r. 29/1983 come inserito dalla presente legge, nonché dei provvedimenti applicativi di cui al Titolo II della medesima legge, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi i provvedimenti in materia già assunti dalla Giunta regionale.
3. Per quanto non diversamente disposto dal Titolo II della suddetta l.r. 29/1983 come modificato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
4. Le misure di salvaguardia approvate con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria 17 novembre 2009, n. 29 (Misure di salvaguardia relativamente alla difesa delle coste e degli abitati costieri dall’erosione marina. Articolo 41, comma 1 bis, della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni) conservano efficacia fino al 31 dicembre 2015.
Articolo 27
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 21 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando